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D.M. 27/03/2006MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreto 27/03/2006 Recepimento delle direttive 2005/49/CE, 2005/83/CE e 2006/28/CE, che modificano, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE, relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; -Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; - Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonchè dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE; - Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; -Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici prodotti dai motori ad accensione comandata, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974; -Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2005, di recepimento della direttiva 2004/104/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2005; -Vista la direttiva 2005/49/CE della Commissione del 25 luglio 2005, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, 1a direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 194 del 26 luglio 2005; - Vista la direttiva 2005/83/CE della commissione del 23 novembre 2005, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I, VI, VII, IX e X della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 305 del 24 novembre 2005; - Vista la direttiva 2006/28/CE della Commissione del 6 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 65 del 7 marzo 2006; Adotta il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo) Art. 1. 1. Gli allegati I, IIA, IIIA, VI, VII, VIII, IX e X del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici prodotti dai motori ad accensione comandata, e successive modificazioni, sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante. Art. 2. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, è modificato come segue a) nell'allegato I è inserito il seguente punto: «12.7.1. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: si/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)» b) nell'allegato III, parte I, sezione A, è inserito il seguente punto: «12.7.1. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: si/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)» c) nell'allegato IX, alla pagina 2 di tutti i modelli del certificato di conformità (COC), la voce 50 è sostituita da quanto segue con l'inserimento di una nota: «50. Osservazioni: Se il veicolo è equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz secondo la decisione 2005/50/CE il fabbricante deve indicare "Veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz"». Art. 3. 1. L'applicazione delle disposizioni dei punti 1 b), 2), 3) e 3A) dell'allegato al presente decreto decorre dal 1° luglio 2006. 2. L'applicazione delle disposizioni dei punti 1), con esclusione del punto 1 b), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'allegato al presente decreto e dell'articolo 2 decorre dal 1° ottobre 2006. Art. 4. 1. A decorrere dal 1° luglio 2006 per i veicoli dotati di un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz, e fermo restando che le omologazioni di veicoli non dotati di tali apparecchiature restano invariate, se non sono soddisfatti i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, come da ultimo modificato dal presente decreto, per motivi di compatibilità elettromagnetica a) non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e b) non è consentita l'immatricolazione ed è vietata la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi. 2. A decorrere dal 1° luglio 2013 è vietata l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli dotati di un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 2006 Il Ministro: Lunari Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 311 ALLEGATO: ALLEGATO Il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di re cepimento della direttiva 72/245/CEE relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici prodotti dai motori ad accensione comandata, e successive modificazioni, è modificato come segue: 1) L'allegato I è modificato come segue: a) Al punto 2.1.12 a), la frase «che rallentano o modificano l'andatura: motore, cambio, freni, sterzo, sospensioni, dispositivi di limitazione della velocità è sostituita dalla frase «che rallentano o modificano l'andatura, quali motore, cambio, freni, sterzo, sospensioni dispositivi di limitazione della velocità». b) Dopo il punto 2.1.12 è inserito il seguente punto: «2.1.13 "Apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 24 GHz" denota un radar quale quello definito nell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2005/50/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 21 del 25 gennaio 2005, pag. 15, e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4 di tale decisione.». c) Al punto 6.8.1. il riferimento «ISO 7637-2: DIS 2002» è sostituito da «ISO 7637-2: 2° edizione 2004» . d) Al punto 6.9.1. il riferimento «ISO 7637-2: DIS 2002» è sostituito da «ISO 7637-2: 2° edizione 2004» . e) Il punto 7 dell'appendice 1 è sostituito dal testo seguente: «7. ISO 11451 "Veicoli stradali - Metodi di prova di un veicolo sottoposto a perturbazioni elettriche per irradiazione di energia elettromagnetica a banda stretta" Parte 1: Considerazioni generali e definizioni (ISO 11451-1: 3° ed. 2005) Parte 2: Fonti di irradiazione esterne al veicolo (ISO 11451-2: 3° ed. 2005) Parte 4: Bulk current injection (BCI) (ISO 11451-4: la ed. 1995)» . f)) Il punto 8 dell'appendice 1 è sostituito dal testo seguente: «8. ISO 11452 “Veicoli stradali - Metodi di prova di componenti sottoposti a perturbazioni elettriche per irradiazione di energia elettromagnetica a banda stretta" Parte 1: Considerazioni generali e definizioni (ISO 11452-1: 3° ed. 2005) Parte 2: Camera anecoica (ISO 11452-2: 2° ed. 2004) Parte 3: Cella a modo elettromagnetico traverso (TEM)(ISO 11452:3: 2° ed. 2001) Parte 4: Bulk current injection (BCI) (ISO 11452-4: 3° ed. 2005) Parte 5: Stripline (ISO 11452-5: 2° ed. 2002)» 2) Nell'allegato IIA, dopo il punto 12.7, è inserito il seguente punto: «12.7.1. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz si/no/ facoltativo (cancellare la menzione inutile). ». 3) Nell'appendice dell'allegato IIIA, dopo il punto 1.3.. è inserito il seguente punto: «1.3.1. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: si/no/ facoltativo (cancellare la menzione mutile). ». 3A) Nell'allegato IIIC, le parole «timbro dell'amministrazione», e la relativa casella, sono soppresse. 4) L'allegato VI è modificato come segue: a) Al punto 1.2. il riferimento «lSO DIS 11451-2: 2003» è sostituito da «ISO 11451-2: 3° edizione 2005». b) Ai punti 3.1.3.1.1. e 4.1.1. il riferimento «ISO DIS 11451-1, 2003» è sostituito da «ISO 11451-1: 3° edizione 2005». 5) Il punto 3.1. dell'allegato VII è sostituito dal testo seguente: «3.1. La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2° edizione 2002), clausola 6.4 - metodo della cella blindata anecoica (ALSE - Absorber lined shielded enclosure)». 6) Il punto 3.1. dell'allegato VIII è sostituito dal testo seguente: «3.1. La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2° edizione 2002), clausola 6.4 - metodo della cella blindata anecoica (ALSE - Absorber lined shielded enclosure)». 7) L'allegato IX è modificato come segue: a) Il punto 1.2.1 è sostituito dal testo seguente: «1.2.1. Le UEE devono soddisfare i requisiti di una combinazione qualsiasi dei seguenti metodi di prova. A discrezione del costruttore, purché sia coperta l'intera gamma di frequenze indicata al punto 3.1 del presente allegato: -Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2° ed. 2004 -Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2° ed. 2001 -Prova Bulk current injection: secondo la norma ISO 11452-4: 3° ed. 2005. -Prova in stripline: secondo la norma ISO 11452-5: 2° ed. 2002 -Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato Gamma di frequenza e condizioni generali di prova sono conformi alla nonna ISO 11452-1: 3° edizione 2005. b) Il punto 2.1 è sostituito dal testo seguente: 2.1. Le condizioni di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3° edizione 2005." c) Il punto 3.1 è sostituito dal testo seguente: «3.1. Banda di frequenza, durata delle prove La misura deve avvenire nella banda di frequenza da 20 a 2000 MHz e con gli intervalli di cui alla norma ISO 11452-1: 3° edizione 2005. Modulazione del segnale di prova: -MA, con una modulazione di 1 kHz e un tasso di modulazione dell'8O % nella gamma di frequenze 20-800 MHz, |
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