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D.M. 26/09/2001

(G. U. n. 235 del 09-10-2001) Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas.

Il Ministro delle Attività Produttive

- Visto il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 2, prevede che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità e purchè i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- Visto il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 5, prevede che i titolari di concessione di coltivazione individuano la disponibilità di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la concessione di coltivazione le comunichino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- Visto il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 9, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio Decreto, stabilisce i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacità di stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi;

-Visto il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 28, commi 2 a 4 e all'art. 36 prevede che ai fini della sicurezza del sistema nazionale e nella fase di transizione del sistema il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può emanare apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari;

-Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato in data 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana de1 5 giugno 2001, mediante il quale sono state, tra l'altro, emanate specifiche direttive per assicurare l'effettuazione del ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione dei clienti, in attesa dall'emanazione delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui all'art. 12, comma 7 e all'art. 24, comma 5, dello stesso Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con le quali devono essere stabiliti i criteri per la predisposizione dei codici di rete e di stoccaggio da parte delle imprese del gas;

- Visto il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 8, comma 7, prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio Decreto regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definisce gli obblighi di sicurezza;

-Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal De- creto-Legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con Legge 3 agosto 2001, n. 317, recante istituzione del Ministero delle attività produttive, al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di energia, precedentemente attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- Ritenuto che, all'approssimarsi dell'inizio della fase di erogazione dagli stoccaggi, in attesa dell'emanazione delle sopra citate delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia necessario emanare ulteriori direttive per assicurare l'avvio del ciclo di erogazione degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamemo del sistema del gas e le esigenze dei clienti;

- Ritenuto che occorra emanare disposizioni in merito alle modalità di utilizzo della riserva strategica ed indirizzi per la gestione delle eventuali emergenze che dovessero presentarsi durante il funzionamento del sistema nazionale del gas;

Decreta:

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente Decreto stabilisce

a) le modalità di determinazione e di erogazione dei volumi di stoccaggio strategico

b) le disposizioni per la gestione delle eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas

c) le direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione dei clienti.

2. Ai fini del presente Decreto, si intende per

a) Decreto legislativo n. 164 del 2000: Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2000

b) Decreto 27 marzo 2001: Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, emanata ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 164 del 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2001

c) Decreto 9 maggio 2001: Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, emanato ai sensi degli

articoli 12 e 28 del Decreto legislativo n. 164 del 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001

d) anno contrattuale di stoccaggio: periodo intercorrente fra il 1 aprile e il 31 marzo dell'anno successivo. Per quanto non diversamente specificato valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'art. 1, comma 2, del Decreto 9 maggio 2001. Capo I Modalità di determinazione e di erogazione dei volumi di stoccaggio strategico.

Art. 2. Determinazione dello stoccaggio strategico

1. A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 3 del Decreto del 9 maggio 2001, entro il 15 gennaio di ciascun anno, le imprese del gas che intendono effettuare importazioni di gas nel corso dell'anno contrattuale di stoccaggio successivo, sono tenute a comunicare al Ministero delle attività produttive i programmi di importazione per ciascuna infrastruttura di approvvigionamento, specificando la provenienza del gas. Il Ministero delle attività produttive comunica i dati di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto 9 maggio 2001 all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale ripartisce il servizio di stoccaggio strategico tra le imprese di stoccaggio entro il seguente 15 febbraio, in base alle modalità di cui all'art. 3, comma 5 del Decreto del 9 maggio 2001.

2. Entro il 1 marzo di ciascun anno, le imprese di stoccaggio pubblicano, sulla base della ripartizione operata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le disponibilità di stoccaggio strategico di loro competenza e le condizioni per l'accesso a tale servizio.

3. Entro il 15 marzo di ciascun anno, le imprese del gas che intendono effettuare importazioni di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea nell'anno contrattuale successivo, sono tenute a stipulare con le imprese di stoccaggio un contratto per la disponibilità di stoccaggio strategico in funzione dei volumi di gas da importare.

4. Qualora nel corso dell'anno contrattuale di stoccaggio intervengano nuove iniziative di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, di durata sia inferiore che superiore ad un anno, i relativi soggetti importatori sono tenuti a stipulare contratti per la disponibilità di stoccaggio strategico con una impresa di stoccaggio entro quindici giorni dalla stipulazione del relativo contratto di trasporto con una impresa di trasporto.

5. Al termine dell'anno contrattuale di stoccaggio le imprese di stoccaggio, sulla base dei dati ad esse comunicati dalle imprese di trasporto interessate, provvedono ad effettuare le eventuali compensazioni dell'onere complessivo derivante dal mantenimento dello stoccaggio strategico determinato ai sensi dell'art. 3 del Decreto 9 maggio 2001, calcolato rispetto alle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione europea comples- sivamente effettuate, considerando anche i volumi relativi ad importazioni di durata inferiore ad un anno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del Decreto legislativo n. 164 del 2000 e dall'art. 8, comma 1, del Decreto 27 marzo 2001, in base a modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica a il gas, nell'ambito della determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo n. 164 del 2000. In attesa di tale determinazione si applicano le tariffe determinate e pubblicate dalle imprese di stoccaggio.

Art. 3. Erogazione dello stoccaggio strategico

1. L'erogazione dello stoccaggio strategico è in via generale effettuata nei casi di cui agli articoli 4, 5 e 6. Qualora i volumi di gas di stoccaggio strategico siano utilizzati in casi diversi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 7.

2. È fatta salva per il Ministero delle attività produttive, in caso di riscontrate gravi irregolarità nel ricorso all'erogazione della riserva strategica, o di mancato rispetto di quanto stabilito al comma 4, la possibilità di revoca delle autorizzazioni e concessioni rilasciate ai soggetti responsabili dell'attivazione di tale erogazione da parte delle imprese di stoccaggio e di trasporto.

3. Ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 6, del Decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese di trasporto sono responsabili dell'utilizzo in caso di necessità degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, nonchè della verifica delle situazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6. Le imprese di trasporto e di stoccaggio non sono in via generale autorizzate ad effettuare gli interventi necessari all'erogazione di volumi di gas dello stoccaggio strategico nei casi previsti dal presente Decreto.

4. Ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema del gas, in caso di erogazione di volumi di gas di stoccaggio strategico, l'impresa che ne ha usufruito è tenuta ad acquistare dal soggetto proprietario del gas destinato a stoccaggio strategico un volume di gas pari a quello erogato, a condizioni tali da garantire al soggetto cedente la disponibilità di mezzi finanziari per procedere al riacquisto e alla ricostituzione in giacimento di un equivalente volume di gas nel più breve tempo possibile e comunque entro la successiva fase di iniezione. L'impresa che ha usufruito dell'erogazione di volumi di gas di stoccaggio strategico è in ogni caso tenuta, all'atto dell'acquisto del gas erogato, ad impegnarsi a rivendere gli stessi volumi di gas al soggetto cedente, al fine della relativa ricostituzione in giacimento entro gli stessi termini temporali. Nei casi di cui al presente comma non trovano applicazione i corrispettivi per il bilanciamento del sistema di cui alla delibera del 30 maggio 2001, n. 120, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. Nel caso in cui l'erogazione di volumi di gas dello stoccaggio strategico possa pregiudicare la possibilità di erogare le portate definite per la modulazione stagionale, l'impresa di stoccaggio interessata comunicherà immediatamente tale situazione al Comitato di cui all'art. 8, al fine di definire le modalità operative da seguire per gestire l'emergenza.

6. I volumi di stoccaggio strategico erogati ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, e successivamente ricostituiti, non rientrano nei limiti di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 164 del 2000.

Art. 4. Interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione europea

1. L'erogazione dei volumi disponibili ai fini dello stoccaggio strategico si intende autorizzata per una interruzione o una riduzione delle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione europea quando tale evento non è associabile a motivazioni di carattere commerciale ma esclusivamente tecniche e non preventivabili, che l'impresa titolare del contratto di importazione dovrà adeguatamente documentare al Ministero delle attività produttive entro due giorni dalla manifestazione dell'evento.

 

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