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D.M. 26/02/2003TERRITORIO 26 FEBBRAIO 2003 (GU n. 121 del 27-5-2003- Suppl. Ordinario n.83) Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Falconara Marittima. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale": -Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni: -Visto in particolare l'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che disciplina le attivitą di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati: - Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'Ambiente sentiti i Comuni interessati: -Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 concernente "Regolamento recante criteri, procedure e modalitą per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni": -Visto il Decreto Legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante "Modificazioni al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonchč alla Legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo": - Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale": - Visto l'art. 14 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" che aggiunge all'art. 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, nove siti da bonificare di interesse nazionale tra cui quello di "Falconara Marittima": -Vista la nota prot. n. 8350/RIBO/DI/B del 6 settembre 2002, indirizzata alla Regione Marche ed all'ARPA della Regione medesima, con la quale vengono indicati alcuni criteri per l'individuazione delle aree da inserire nel perimetro e viene richiesto di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del sito "Falconara Marittima" nonchč una cartografia delle aree di interesse a scala adeguata: - Vista la nota prot. n. 9218/RIBO/DI/P/B del 4 ottobre 2002 indirizzata al Comune di Falconara Marittima con la quale vengono indicati alcuni criteri per l'individuazione delle aree da inserire nel perimetro e viene richiesto di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del sito "Falconara Marittima" nonchč una cartografia delle aree di interesse a scala adeguata: - Vista la nota prot. n. 12183 del 9 ottobre 2002 con la quale la Regione Marche trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la documentazione e la cartografia, in formato cartaceo ed informatico, elaborate con ARPAM Dipartimento di Ancona ai fini della perimetrazione del sito di interesse nazionale: -Vista la nota prot. n. 56822 del 27 novembre 2002 con la quale il Comune di Falconara Marittima trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in formato cartaceo ed informatico, la cartografia delle aree potenzialmente contaminate da ricomprendere nella perimetrazione del sito di interesse nazionale: -Ritenuto di dover includere nella perimetrazione le aree proposte dal Comune di Falconara integralmente ricadenti nel territorio del Comune medesimo nonchč, atteso il rischio di trasferimento dalla terra a mare della contaminazione, l'area marittima antistante le aree terrestri incluse nel perimetro per un'estensione di tre km dalla costa e comunque entro la batimetria di 50 metri: -Considerato che sulle aree perimetrate saranno effettuate attivitą di caratterizzazione per accertate le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo: Decreta Art. 1 Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza di bonifica e ripristino ambientale e ad attivitą di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:50.000, allegata al presente Decreto. Le cartografie ufficiali sono conservate in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio ed in copia conforme presso la Regione Marche. Art. 2 Il presente Decreto, con l'allegato, sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 26 febbraio 2003 Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 253
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