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D.M. 24/10/2005

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Decreto 24 ottobre 2005

Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma5, del decreto legislativo 16 marzo1999 n.79.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

-Premesso che l'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (richiamato nel seguito come: il decreto legislativo n. 387/03), recante "attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

- Premesso che gli obiettivi indicativi nazionali e comunitari di incremento della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili necessitano, per il loro raggiungimento nei tempi stabiliti, di un quadro incentivante coerente con gli stessi, e che fornisca adeguate garanzie di continuità a supporto della produzione di energia da fonti rinnovabili;

-premesso che l'attuale normativa di riduzione dei gas ad effetto serra, conseguenza degli impegni assunti in applicazione del Protocollo di Kyoto e della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con la quale viene istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio suggerisce di rimuovere gli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi nazionali indicativi di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

-Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

- visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, recante "attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e successive modiiicazioni e integrazioni" (richiamato nel seguito conle: il decreto legislativo n. 79/99);

-Vista la legge 29 ottobre 2003 n. 290, recante "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di reniunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità";

-Visto l'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenli in maleria di energia";

- Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante "delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";

-Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999 (di seguito: il decreto ministeriale 11 novembre 1999), recante le direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 79/99;

- Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio, 18 marzo 2002, recante modifiche e integrazioni al citato decreto ministeriale 11 novembre 1999;

- Ritenuto opportuno introdurre disposizioni per un efficace e trasparente funzionamento dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica con impiego di fonti energetiche rinnovabili, salvaguardando in ogni caso il principio. sancito a livello comunitario e nazionale, della priorità di dispacciamento della produzione di energia da tali fonti;

-Considerato che la eventuale indisponibilità da parte del Gestore della rete al ritiro dell'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili potrebbe derivare in parte da una ritardata attuazione dei programmi di sviluppo della rete DECRETA

Art. 1 - Finalità

1. Il presente decreto aggiorna, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 387103, anche tenendo conto dell'articolo 1, cornma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 79/99, escluso il comma 15. nonché le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 387103, ed inoltre le seguenti

a) producibilità di un impianto è la media aritmetica dei valori della produzione annua netta espressa in MWh, effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive

b) producibilità attesa è la produzione annua netta ottenibile dall'impianto, espressa in MWh valutata in base ai dati storici di produzione o, nel caso di potenziamento, rifacimento totale o parziale, o nuova costruzione, in base ai dati di progetto;

c) producibilità aggiuntiva di un impianto è l'aumento di produzione annua netta, espresso in MWh, rispetto alla producibilità prima dell'intervento, di cui alla lettera a), atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento;

d) produzione lorda di un impianto è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dell' impianto o dei gruppi e comunicata alllUfficio tecnico di finanza;

e) produzione netta di un impianto è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali; l'energia elettrica assorbita dai servki ausiliari e le perdile nei trasiormatori principali sono definite dal Gestore della rete nell'ambito della qualifica di cui all'articolo 4. comma 3, come quota forfetaria della produzione, lorda;

f) potenziamento o ripotenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una producibilità aggiuntiva dell'impianto medesimo, di cui alla lettera

c);

g) rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto esistente che comporta la sostituzione con componenti nuovi o la totale ricostruzione delle principali parti dell'impianto tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti: i. le opere idrauliche e tutti i gruppi turbina-alternatore per gli impianti idroelettrici di potenza nominale minore di 10 MW, entrati in esercizio da almeno quindici anni; ii. le opere idrauliche e tutti i gruppi turbina-alternatore per gli impianti idroelettrici di potenza nominale uguale o superiore 10 MW, entrati in esercizio da almeno trenta anni; iii. i pozzi di produzione e reiniezione, l'alternatore, la turbina ed il condensatore di tutti i gruppi costitucnti l'impianto per gli impianti geotermoelettrici, entrati in escrcizio da almeno quindici anni; iv. l'alternatore, il moltiplicatore, l'inverter e il mozzo su tutti gli aerogeneratori costituenti l'impianto per gli impianti eolici. entrati in esercizio da almeno dieci anni; v. tutte le cellule fotovoltaiche e l'inverter per gli impianti fotovoltaici, entrati in esercizio da almeno quindici anni; vi. l'alternatore, la turbina, il generatore di vapore, il forno di combustione, le griglie ed il gassificatore per gli impianti. ivi incluse le centrali ibride, utilizzanti rifiuti o biomasse entrati in esercizio da almeno dieci anni; vii. le opere di presa, convogliamento e condizionamento del gas o biogas asservite all' impianto, e tutti i gruppi motore-alternatore per gli impianti utilizzanti gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, entrati in esercizio da almeno dieci anni. Per i soli impianti di cui ai punti iv), v) e vi) è consentito il rifacimento anche di singoli gruppi o unità costituenti l'impianto, purchè ciascun gruppo o unità sia dotato di un autonomo sistema di misura dell'energia prodotta. Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti a causa di eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti, i periodi minimi di esistenza degli impianti, di cui ai punti da i) a vii) non si applicano. In tutti i casi, l'impianto deve entrare in esercizio entro tre anni ovvero, per i soli impianti di cui ai punti i), ii) e iii), entro sei anni dalla data di inizio dei lavori di rifacimento, coinunicata dal produttore al Gestore della rete, fatte salve ulteriori proroghe dovute a cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto, ovvero a motivi attinenti alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, queste ultime attestate dal Gestore della rete. Il Gestore della rete trasmette le eventuali attestazioni non favorevoli al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'ainbieiite e della tutela del territorio, ai fini dell'espressione di parere nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. I predetti tempi massimi di completarnento degli interventi di rifacimento si applicano anche agli interventi avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

h) rifacimento parziale è l'intervento su impianti idroelettrici e geotermoelettrici eseguito in conformità all'allegato A;

i) riattivazione è la messa in senizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documcntazionc prcscntata all'ufficio tccnico di finanza (chiusura dell'officina clcttrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi), o dalla dismissione ai sensi dell'articolo 1quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto;

l) data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione;

m) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto e la data. comunicata dal produttore al Gestore della rete. all'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'Ufficio tecnico di finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di diritto al rilascio dei certificati verdi;

n) periodo di avviamento e collaudo è il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto, di cui alla lettera l), e la data di entrata in esercizio commerciale del medesimo impianto. di cui alla lettera m).

Art. 3 - Quantificazione dell'energia soggetta all'obbligo di cui all'articolo 1, cornmi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/99, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03

1. I produttori e gli importatori di energia elettrica soggetli all'obbligo di cui all'articolo 11 commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/99, e articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03. trasmettono al Gestore della rete, entro il 31 marzo di ogni anno, l'autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili. Gli autoconsumi di centrale sono conteggiati secondo la vigente normativa fiscale. L'autocertificazione è riferita all'anno precedente ed evidenzia separatamente I'energia elettrica importata e quella prodotta da ciascun impianto. Per l'energia elettrica prodotta l'autocertificazione evidenzia l'energia elettrica prodotta da sistemi di cogenerazione nel rispetto dei criteri fissati dalllAutorità per l'energia elettrica e il gas. Per le centrali ibride, I'autocertificazione specifica altresì la quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili e la quota attribuibile a fonti non rinnovabili, sulla base dell'articolo

 

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