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D.M. 24/10/2001

(G. U. n. 294 del 19-12-2001) Ammissione di progetti e centri di ricerca di cui al Decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessive L. 1.957.100.000 (Euro 1.010.757,80).

Il Direttore del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca - Ufficio V

- Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

- Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

- Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

-Visto il Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: "Modifiche alla Legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";

-Viste le domande presentate ai sensi del Decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del Decreto-Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella Legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della Legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

- Viste le proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 12 febbraio 2001, ed in particolare il progetto S051-P presentato dalla società Alluminagres Italia S.r.l. per il quale il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

- Considerato che si è reso necessario un supplemento di istruttoria da parte dell'Istituto di credito, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto di ammissione;

- Visto il citato supplemento di istruttoria pervenuto in data 18 settembre 2001;

-Vista la disponibilità del cap. 7365 resti 2000 P.G. 02;

- Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al Decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della Legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1. Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato Decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

- Ditta: Alluminagres Italia S.r.l. - Filetto (Chieti) (classificata grande impresa); progetto: S051-P;

-Titolo del progetto: realizzazione di marmitta in ceramica per alte prestazioni;

- Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.201.000.000 di cui: in zona non eleggibile, L. 944.000.000; in zona art. 92, paragrafo 3, lettera a), L. 170.000.000; in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c), L. 2.797.000.000; in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 290.000.000;

- Entità delle spese ammissibili: L. 3.257.000.000;

-Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 2.406.000.000 per ricerca industriale e L. 1.795.000.000 per sviluppo precompetitivo;

- Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punti 2, 3, del Decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

- Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.957.100.000;

- Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

- Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 652.370.000;

-Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 43,56%;

- Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 46,59%;

- Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo del- l'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

- Durata del progetto: trenta mesi a partire dal 31 ottobre 1998.

-Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 20 luglio 1998. Qualora, tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente Decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero. Condizioni: l'operatività del presente Decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2. La relativa spesa di L. 1.957.100.000 (Euro 1.010.757,80), di cui all'art. 1 del presente Decreto, grava sul capitolo 7365 resti 2000 P.G. 02. Il presente Decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001 Il direttore generale: Criscuoli

 

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