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D.M. 24/07/2006

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Decreto 24/07/2006 Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Vista la direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto; Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, e, in particolare, l'art. 14 che disciplina la procedura di modifica degli allegati allo stesso decreto;

Decreta:

Art.1.

1. La tabella di cui all'allegato I - Parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, è sostituita dalla seguente: SEGUE TABELLA: Tipo di macchina e attrezzatura Potenza netta installata P in kW Potenza elettrica Pel in kW (1) Massa dell'apparecchio m in kg Ampiezza di taglio L in cm Livello ammesso di potenza sonora in dB/1 pW Fase I A partire dal 3 gennaio 2002 Fase II A partire dal 3 gennaio 2006 Mezzi di compattazione (rulli vibranti, piastre vibranti e vibrocostipatori) P < 8 108 105 (2) 8 < P < 70 109 106 (2) P > 70 89 + 11 lg P 86 + 11 lg P (2) Apripista, pale caricatrici e terne cingolate P < 55 106 103 (2) P > 55 87 + 11 lg P 84 + 11 lg P (2) Apripista, pale caricatrici e terne gommati; dumper; compattatori P < 55 104 101(2) (3) di rifiuti con pala caricatrice; carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo; gru mobili; mezzi di compattzione (rulli statici); vibrofinitrici; centraline idrauliche P > 55 85 + 11 lg P 82 + 11 lg P (2)(3) Escavatori, montacarichi per materiali da cantiere, argani, moto-P < 15 96 93 zappe P > 15 83 + 11 lg P 80 + 11 lg P m < 15 107 105 Martelli demolitori tenuti a mano 15 < m < 30 94 + 11 lg m 92 + 11 lg m m > 30 96 + 11 lg m 94 + 11 lg m Gru a torre 98 + lg P 96 + lg P Pel < 2 97 + lg Pel 95 + lg Pel Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura 2 < Pel < 10 98 + lg Pel 96 + lg Pel Pel > 10 (*) 97 + lg Pel 95 + lg Pel Motocompressori P < 15 99 97 P > 15 97 + 2 lg P 95 + 2 lg P L < 15 96 94 (2) Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici 50 < L < 70 100 98 70 < L < 120 100 98 (2) L > 120 105 103 (2) (1) Pel per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di salda tura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbrican te. (2) I valori delle fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature:

-rulli vibranti con operatore a piedi;

-piastre vibranti (P> 3kW);

-vibrocostipatori;

-apripista (muniti di cingoli d'acciaio); D.M. 24/07/2006 – Modifiche dell'alleg. I - Parte b, d.lvo 04/09/2002 n.262 emissione acustica ambientale.

- pale caricatrici (munite di cingoli d'acciaio P > 55 kW);

- carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo;

- vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione;

- martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano (15 > m 30);

- tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici(L < o = 50, L > 70). I valori definitivi dipenderanno dall'eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'art. 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno anche nella fase II. (3) Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II. Nei casi in cui il livello ammesso di potenza sonora è calcolato mediante formula, il valore calcolato è arrotondato al numero intero più vicino. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006 Il Ministro: Pecoraro Scanio

 

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