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D.M. 24/03/1998

Ministero delle Finanze Decreto 24 marzo 1998

Disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.

446. il Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

-Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;

-Visto, in particolare, l'art. 30, comma 5, che in deroga alle disposizioni del comma 2, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni sono stabiliti le modalità e i termini del versamento mensile di acconto dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici indicati nell'art. 3, comma 1, lettera

e), del medesimo decreto legislativo;

- Visto, altresì, la necessità di prevedere che le modalità di versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'art. 50 del citato decreto legislativo numero 46/1997, trattenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 nonché sui trattamenti pensionistici erogati dai medesimi soggetti, siano le stesse di quelle previste per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte dei citati soggetti;

-Visto il parere espresso dalla conferenza Stato-Regioni in data 19 marzo 1998; decreta:

Art.1

1. Il versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive previsto dall'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dovuta dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli articoli 87, comma 1, lettere c) e d), e 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è effettuato in favore delle regioni e province autonome con le seguenti modalità.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento ai pertinenti conti correnti istituiti con il decreto interministeriale di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 446/1997.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti previdenziali elencati nella tabella B allegata alla legge n. 720/1984 provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con operazioni di giroconto dai propri conti ordinari presso la tesoreria centrale ai conti correnti istituiti ai sensi dell'art. 40 del predetto decreto legislativo.

4. Le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari di spese statali nonché le amministrazioni degli organi costituzionali effettuano i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto.

5. Gli enti pubblici, elencati nella tabella A della legge n. 720/1984 titolari di contabilità speciali, provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con operazione di giroconto dalle proprie contabilità speciali alle pertinenti contabilità speciali di girofondi.

6. Gli enti pubblici diversi da quelli indicati nei commi precedenti corrispondono l'imposta regionale sulle attività produttive mediante bollettino di conto corrente postale.

Art. 2

1. I soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicati nel presente decreto, provvedono a versare l'acconto dell'imposta entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi, nelle misure e nei limiti di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

2. In fase di prima attuazione del presente decreto il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 1, relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998 è eseguito entro il giorno 15 del mese di aprile 1998.

Art. 3

1. I soggetti indicati nell'art. 1 versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, con le modalità di cui al presente decreto. Le eccedenze derivanti dalle operazioni di conguaglio possono essere fatte valere sui successivi versamenti mensili eseguiti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Per l'anno 1998 gli eventuali conguagli derivanti dai versamenti eseguiti ai fini dei contributi sanitari dovuti per l'anno 1997, possono essere compensati con i successivi versamenti da effettuarsi ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; la compensazione eseguita dovrà essere evidenziata in sede di dichiarazione annuale.

3. Per l'anno 1998 gli eventuali versamenti erroneamente eseguiti a titolo di contributi per le prestazioni S.S.N. sono imputati a titolo di acconto ai fini dell'IRAP o dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Art. 4

1. Le Banca d'Italia invia telematicamente al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati analitici dei pagamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive eseguiti con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del presente decreto. Le periodicità degli invii, il contenuto informativo e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati saranno stabiliti sentita la conferenza Stato-Regioni, d'intesa con la Banca d'Italia, con successivo decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate.

2. L'Ente poste italiane invia telematicamente al Sistema informativo del Ministero delle finanze i dati analitici dei pagamenti eseguiti con le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'art.

1. La periodicità degli invii, il contenuto informativo, le specifiche tecniche e la misura dei compensi saranno stabiliti con convenzione approvata secondo le modalità stabilite dall'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sentita la conferenza Stato-Regioni.

Art. 5

1. L'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 50, secondo comma, del decreto legislativo n. 446/1997, trattenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 nonché sui trattamenti pensionistici erogati dai medesimi soggetti, è versata secondo le modalità previste per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive indicate nel citato

art.1.

Roma, 24 marzo 1998 Il Ministro delle Finanze: Visco Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Progr. Economica: Ciampi Allegato: omesso

 

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