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D.M. 23/12/2002

TERRITORIO 23 DICEMBRE 2002

(GU n. 35 del 12-2-2003)

Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

Il Direttore Generale per la difesa del mare

- Vista la Legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

-Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

- Visto il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- Vista la "Specifica tecnica per la valutazione comparativa in laboratorio dei prodotti disinquinanti proposti per la bonifica delle acque marine contaminate da idrocarburi" allegata alla Circolare n. 97, serie I, datata 23 giugno 1977 del soppresso Ministero della marina mercantile - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti;

- Visto il Decreto direttoriale 11 dicembre 1997 di approvazione delle procedure per l'autorizzazione all'uso dei prodotti disinquinanti in mare;

-Visti gli esiti dei lavori del Gruppo tecnico, costituito, presso la Direzione per la difesa del mare, dai rappresentanti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sulle acque, dell'Istituto centrale di ricerca applicata al mare, dell'Università di Roma "Tor Vergata" e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, al fine di definire idonei criteri di valutazione e nuovi metodi operativi volti ad evidenziare l'efficacia e l'ecocompatibilità con l'ambiente marino dei prodotti disinquinanti;

-Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione di nuove procedure volte al riconoscimento dell'idoneità tecnica e dell'ecocompatibilità dei prodotti disperdenti ed assorbenti con l'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente Decreto definisce le procedure necessarie per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti ad esclusione degli affondanti, da impiegare per la bonifica dell'ambiente marino dalla contaminazione di idrocarburi petroliferi. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Decreto i prodotti di origine biologica.

2. I dati informativi ed i test con le relative metodiche, cui sottoporre i prodotti disinquinanti ai fini del riconoscimento di idoneità, sono riportati negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2.

1. Le società produttrici di prodotti disperdenti ed assorbenti già riconosciuti idonei ovvero le società che intendano immettere sul mercato nuovi prodotti disperdenti ed assorbenti, devono presentare istanza di riconoscimento di idoneità degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma. Tali istanze, da presentarsi, in lingua italiana, in triplice copia, in originale o copie conformi, devono essere corredate della documentazione tecnica prevista negli allegati al presente Decreto, e devono provenire esclusivamente da laboratori operanti secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, accreditati da Organismi conformi alla norma UNI CEI EN 45003 per le prove e le relative metodiche di cui agli allegati 1 e 2 al presente Decreto ed autorizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del successivo comma 2.

2. I laboratori che intendano effettuare analisi per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti, devono presentare domanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, corredata di certificato di accreditamento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, verificata la conformità del certificato di accreditamento alle prescrizioni di cui al precedente comma 1, autorizza i laboratori provvedendo alla loro registrazione sul sito Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio www.minambiente.it

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette la documentazione acquisita all'Istituto centrale di ricerca applicata al mare ed all'Istituto superiore di sanità ai fini dell'acquisizione di pareri tecnici sull'idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti.

2. Sulla base dei pareri tecnici espressi dall'Istituto centrale di ricerca applicata al mare e dall'Istituto superiore di sanità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, entro novanta giorni dall'inoltro dell'istanza di riconoscimento del prodotto disperdente od assorbente, da parte della società. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, il termine di novanta giorni è sospeso fino alla data di ricevimento della suddetta documentazione. Il riconoscimento dell'idoneità tecnica del prodotto ha durata triennale. Ai fini del rinnovo di tale riconoscimento, devono essere ripetute le procedure indicate all'art. 2.

Art. 4.

1. Nei centottanta giorni successivi alla pubblicazione del presente Decreto, sono ritenute ancora valide, ai fini dell'accettabilità, le analisi effettuate da laboratori esterni pubblici o privati appartenenti all'albo istituito con Decreto 16 giugno 1983 del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e successive integrazioni e modifiche; l'elenco di tali laboratori è consultabile sul sito Internet www.miur.it.

2. Tale validità potrà perdurare per ulteriori centottanta giorni, se allo scadere del primo termine previsto, detti laboratori abbiano dato comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di aver inoltrato la formale istanza di accreditamento all'Organismo di cui all'art. 2, comma 1 del presente Decreto, nel rispetto delle modalità specifiche previste dall'Organismo stesso.

Art. 5.

1. Sono abrogate le disposizioni del Decreto direttoriale 11 dicembre 1997 e le specifiche tecniche allegate alla Circolare n. 97, serie I, datata 23 giugno 1977 non compatibili con il presente Decreto e relativi allegati. Roma, 23 dicembre 2002 Il direttore generale: Allegato 1 Prodotti ad azione disperdente emulsionante Alla istanza di autorizzazione inoltrata dalle società produttrici deve essere allegata la seguente documentazione: A. Scheda di identificazione; B. Rapporto di prova relativo ai test di:

-efficacia e stabilità;

-tossicità acuta e cronica;

-biodegradabilità;

-bioaccumulo. A - Scheda di identificazione del prodotto

a) denominazione del prodotto e della società produttrice

b) identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato

c) identificazione dei componenti e delle loro concentrazioni

d) classificazione di pericolosità; d.1) per i componenti classificati come pericolosi ai sensi del Decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modifiche, riportare: la classificazione; le frasi di rischio R; i dati che supportano tale classificazione; d.2) indicare l'eventuale classificazione del prodotto come pericoloso ai sensi del Decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modifiche e riportare i dati che supportano tale classificazione

e) proprietà chimico-fisiche: stato fisico; punto di infiammabilità (secondo lo standard EN 22719); densità a 20 0C; viscosità cinematica a 20 0C (secondo il metodo ASTM D 445); punto di intorbidimento (secondo le norme IP 219/67). B - Metodi di prova per la determinazione dell'efficacia e stabilità, della tossicità acuta e cronica, della biodegradabilità e dell'entità del bioaccumulo dei prodotti disperdenti.

1. Test di efficacia e stabilità

1.1 L'efficacia del disperdente viene determinata in termini di olio sospeso ed emulsionato dopo l'aggiunta del prodotto in esame in condizioni standardizzate di agitazione e in termini di stabilità dell'emulsione, determinata quest'ultima sia in condizioni standard di agitazione che in condizioni di calma. Entrambe queste caratteri-

1.1.1 Apparecchiatura impiegata In aggiunta alla usuale strumentazione di laboratorio che include pH-metro, stufa, bilancia di precisione, è richiesta la seguente specifica apparecchiatura per effettuare il test di efficacia e di stabilità in condizioni standardizzate.

1.1.1.1 Schema dell'apparecchio per le prove di emulsione e dispersione (Fig. 1).

1.1.1.2 Agitatore oscillante termostato, mod. Dubnoff, regolabile a 67 oscillazioni/minuto con una escursione orizzontale di 6 cm.

1.1.1.3 Recipiente cilindrico di vetro (d.i. 25 cm; h 35 cm) munito di rubinetto laterale di vetro a livello del fondo.

1.1.2 Modalità esecutive

1.1.2.1 Preparare 25 litri di acqua di mare sintetica con una composizione in g/L che risulta dallo schema semplificato sotto riportato. Pesare le quantità di sali opportunamente calcolate moltiplicando per 25 i valori sotto indicati utilizzando reattivi di grado analitico e solubilizzarle con acqua ultrapura (bidistillata e/o deionizzata). Sale Conc. in g/L NaCl 22 MgCl2 . 6 H2O 9,7 Na2SO4 (anidro) 3,7 CaCl2 (anidro) 1,0 KCl 0,65 NaHCO3 0,20 H3BO3 0,023 Tab. 1 Composizione acqua di mare sintetica

1.1.2.2 Introdurre nella vasca schematizzata in fig. 1 litri 21,5 di acqua di mare sintetica termostatando a 25 0C. Sulla superficie versare, tramite cilindro graduato da 25 ml, 25 ml di petrolio grezzo Arabian light, dei quali va determinato il peso in grammi (per differenza di peso tra cilindro contenente il petrolio e lo stesso cilindro dopo lo svuotamento). Scolare per tre minuti. Aggiungere poi, uniformemente, 25 ml di emulsionante1, versato da un cilindro graduato da 25 ml e lasciare scolare per 30 secondi. Lasciare in contatto l'emulsionante con il petrolio per un minuto. Versare in modo riproducibile acqua di mare sintetica sulla superficie della soluzione fino a quando il volume complessivo non raggiunga un livello corrispondente a 25 litri. Mettere in funzione la pompa centrifuga in modo che l'agitazione della soluzione in condizioni di riciclo favorisca la formazione dell'emulsione. Dopo 10 minuti prelevare sotto agitazione dal rubinetto laterale un litro di soluzione contenente l'emulsione, da suddividere in due aliquote da 500 ml per eseguire il dosaggio della quantità di petrolio grezzo disperso ed emulsionato ed effettuare uno dei due saggi previsti per valutare la stabilità dell'emulsione.

1.1.2.3 Il dosaggio del petrolio grezzo emulsionato va effettuato in accordo con il metodo sopra indicato. Date le concentrazioni elevate attese in questo caso per gli oli minerali, è sufficiente sottoporre ad estrazione una delle due aliquote da 500 ml di cui al punto 1.1.2.2, riducendo il volume della miscela di solventi utilizzata nelle due estrazioni successive previste dal metodo 5140 A1 a 50 ml. Essendo il campione costituito da acqua di mare sintetica non si deve procedere all'aggiunta dei 10 g di cloruro di sodio prevista dal metodo citato nel procedimento estrattivo. Per i calcoli riferirsi direttamente al volume di 500 ml trattati e non a peso e densità del campione come previsto nel metodo 5140 A1.

1.1.2.4 Per il saggio in condizioni di agitazione utilizzare la seconda aliquota da 500 ml di campione prelevato così come al punto

1.1.2.2. Subito dopo il prelievo, travasare tale aliquota in una beuta da un litro. Agitare per 6 ore a 67 oscillazioni/ minuto usando l'apparecchiatura di cui al punto

1.1.1.2 e termostatando a 25 0C. Al termine delle 6 ore, prelevare 50 ml di emulsione dal fondo del recipiente e versare in un imbuto separatore da 100 ml, procedendo al dosaggio degli oli minerali, secondo il metodo 5140 A1 citato, con le variazioni già dette e riducendo proporzionalmente il volume di miscela di solventi da utilizzare nelle due successive estrazioni a 10 ml. 1 Se tale quantità dovesse disperdere ed emulsionare tutto l'olio presente, il saggio dovrà essere ripetuto con una quantità minore di disperdente e comunque in grado di assicurare almeno il 60 % di dispersione.

1.1.2.5 Per il secondo saggio di stabilità dell'emulsione, quello in condizioni di calma, prelevare altri 10 litri di soluzione dalla vasca di cui al 1.1.1.1 mediante un apposito sifone (in PVC, d.i. 3/8 , immerso fino a 15 cm dal fondo della vasca), subito dopo il prelievo di cui al punto 1.1.2.2 e sempre in agitazione. Versare gli stessi nel recipiente di cui al punto 1.1.1.3 dotato di rubinetto laterale a livello del fondo e lasciare a riposo in termostato a 25 0C. In tempi successivi procedere, per mezzo dell'apposito rubinetto di cui è dotato il recipiente stesso, a sette prelievi di 50 ml ciascuno, rispettivamente dopo 1, 2, 3, 5, 7 e 23 ore. Effettuare su ciascuno di questi prelievi la determinazione degli oli minerali come indicato nel punto 1.1.2.4.

 

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