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D.M. 23/10/1998

Decreto 23 ottobre 1998

Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA'

-Vista legge n. 349/1986, articolo 2, comma 14, circa le competenze del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanità in merito alla determinazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione agli inquinanti;

-Vista la legge 4 novembre 1997 n. 413, art. 3, comma 1, che attribuisce al Ministero dell'ambiente il compito di stabilire, di concerto con il Ministero della sanità, i criteri ambientali e sanitari per l'adozione delle misure di limitazione della circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

- Vista la direttiva europea n. 94/63/CEE, in materia di controllo delle emissioni dei composti organici volatili;

- Vista la direttiva europea n. 96/62/CEE, in materia di tutela della qualità dell'aria;

- Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983, in merito agli standard di qualità dell'aria e del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, in merito ai valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria in ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;

-Visti i propri decreti del 20 maggio 1991, in merito ai criteri per il controllo dell'inquinamento atmosferico ed alla realizzazione dei piani di risanamento della qualità dell'aria;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di inquinamento urbano;

-Visto il proprio decreto 25 novembre 1994 che aggiorna i limiti di concentrazione ed i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, e stabilisce gli obiettivi di qualità dell'aria per la frazione delle particelle sospese PM10, per il benzene e per gli idrocarburi policiclici aromatici;

- Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

- Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996, in materia di verifica dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione;

-Vista la direttiva n. 91/441/CEE, in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991;

- Vista la direttiva n. 94/12/CEE, in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 29 febbraio 1996;

-Vista la direttiva n. 93/59/CEE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei trasporti 4 settembre 1995;

-Vista la direttiva n. 96/69/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei trasporti 14 novembre 1997;

- Vista la direttiva n. 91/542/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992;

- Vista la direttiva n. 96/1/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti il trasporto delle persone e delle merci, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 27 marzo 1997;

- Vista la direttiva n. 97/24/CE, relativa fra l'altro alle emissioni inquinanti dei motoveicoli e ciclomotori;

- Vista la direttiiva del ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998 concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera b) del nuovo codice della strada;

-Visto il proprio decreto 27 marzo 1998 concernente la mobilità sostenibile nelle aree urbane;

-Considerato che i dati raccolti annualmente nelle aree urbane di cui al proprio decreto 25 novembre 1994, allegato III, mettono in evidenza situazione critiche in relazione alle concentrazioni atmosferiche di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e particelle sospese;

-Considerata la pericolosità per l'ambiente e per la salute delle popolazioni determinata dalla presenza e persistenza delle sostanze inquinanti sopracitate nell'aria delle città;

- Considerato che le sorgenti mobili sono le sorgenti inquinanti primarie di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella generazione dell'inquinamento atmosferico urbano;

Decreta:

Art.1.

1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997 n. 413, i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 2.

1. Il presente decreto si applica nei comuni individuati all'allegato III del decreto 25 novembre 1994 ovvero nei comuni con popolazione inferiore per i quali la situazione meteoclimatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione e/o degli obiettivi di qualità individuati nel citato decreto, nonchè negli altri comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988 n. 203, o da loro stralci, o ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto 20 maggio 1991 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992.

Art. 3.

1. Al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 1, i sindaci dei comuni di cui all'art. 2, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA e dell'AUSL: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono all'effettuazione di una valutazione preliminare della qualità dell'aria del territorio comunale con l'indicazione delle aree maggiormente interessate dall'inquinamento e della popolazione in esse presente, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto; al termine di ogni anno solare, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, provvedono alla predisposione di un rapporto secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 al presente decreto.

2. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 2 assicurano la diffusione al pubblico della valutazione preliminare e del rapporto annuale di cui al comma 1 e ne inviano copia al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità.

Art. 4.

1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 2, sulla base della valutazione di cui all'art. 3 - in fase di prima applicazione - e dei suoi successivi aggiornamenti, dispongono entro il 1 febbraio di ogni anno le misure programmate, permanenti o periodiche, di limitazione o divieto della circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, secondo quanto indicato dall'allegato 3 al presente decreto.

2. Le misure programmate di cui al precedente comma, sono integrate, in concertazione con la provincia e la regione, con il piano di intervento operativo di cui all' art. 9 del decreto 20 maggio 1991 e con i piani di risanamento della qualità dell'aria di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203.

3. Le misure di cui al comma 1 hanno efficacia, di norma, almeno annuale, e possono essere modificate nel corso dell'anno sulla base delle previsioni di miglioramento, ovvero di peggioramento, dello stato della qualità dell'aria in relazione ai dati raccolti in un periodo rappresentativo.

4. Qualora non siano disponibili i dati necessari alla valutazione preliminare ovvero qualora la valutazione preliminare non venga predisposta in tempo utile, in fase di prima attuazione i sindaci, sentite l'ARPA e l'AUSL, adottano comunque, in via precauzionale, le misure di cui al comma 1 nelle zone a maggiore congestione di traffico.

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto 25 novembre 1994 è sostituito dal seguente: "2. Al fine della valutazione del valore medio annuale della concentrazione di IPA, le misure devono essere effettuate in modo discontinuo secondo quanto riportato nell'allegato VII.".

Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 1998 Il Ministro dell'ambiente: Ronchi Il Ministro della sanità: Bindi Allegato 1 VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA QUALITA' DELL'ARIA

1. La valutazione preliminare è finalizzata alla definizione, relativamente agli inquinanti normati, dello stato della qualità dell'aria nel territorio comunale al 1998, sulla base delle informazioni fornite dalle reti di rilevamento e dalle campagne di misura, effettuate anche mediante mezzi mobili, campionatori passivi o attivi, o altro idoneo sistema di rilevamento, nonchè dall'inventario delle sorgenti emissive, stazionarie e mobili, e dall'impiego di modelli certificati da agenzie, organismi o altre istituzioni scientifiche riconosciute dai Governi a livello nazionale o internazionale o validati secondo procedure documentate.

2. In via generale, dovrebbe essere seguita la seguente procedura:

a) organizzare i dati di misura relativi a rilevamenti da stazioni fisse o da campagne di misura e i dati metereologici disponibili;

b) integrare, se necessario, con ulteriori misurazioni i dati sub a);

c) redigere un inventario delle emissioni di adeguata risoluzione spaziale e temporale;

d) se necessario integrare, tramite l'uso di modelli le misurazione sub a) e

b) con i dati sub c) per valutare la distribuzione delle concentrazioni di inquinanti;

e) presentare i risultati ottenuti dalla valutazione in forma di mappe del territorio comunale in cui vengano individuate le aree in cui sono superati o sono a rischio di superamento i livelli di attenzione e di allarme e gli obiettivi di qualità dell'aria;

f) effettuare una valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle sorgenti di emissione e della popolazione ivi presente coinvolta;

g) sulla base delle valutazioni effettuate sub e) e f), individuare le aree in cui dovranno essere ridotti i livelli di inquinamento e le zone dei centri abitati che dovranno essere soggette a tal fine a misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore;

h) stabilire le prime misure di prevenzione finalizzate alla riduzione delle emissioni dalle sorgenti stazionarie e mobili. Allegato 2 RAPPORTO ANNUALE SULLA QUALITA' DELL'ARIA Il rapporto annuale costituisce lo strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria nel territorio comunale, per gli inquinanti normati, e di infor mazione sulle misure di prevenzione già adottate, sui risultati ottenuti e su quelli previsti sulla base delle misure programmate. Il rapporto dovrà contenere di norma:

a) un quadro dei dati raccolti nel corso dell'anno mediante i sistemi di rilevamento e le campagne di misura effettuate;

b) l'inventario aggiornato delle emissioni disaggregato per aree e per tipologie di sorgenti;

c) le informazioni sull'andamento dei parametri meteoclimatici;

d) le mappe della concentrazione degli inquinanti in relazione al loro andamento nel corso dell'anno ottenute integrando eventualmente le misure con le simulazioni modellistiche;

e) la valutazione della qualità dell'aria e dei fattori meteoclimatici ed antropici coinvolti;

f) la valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle sorgenti di emissione e della popolazione ivi presente coinvolta;

g) le misure di prevenzione attuate ed un'analisi critica dei risultati conseguiti in termini di riduzione delle emissioni e di miglioramento della qualità dell'aria con particolare riferimento alle zoneoggetto dei provvedimenti di cui all'allegato 3 ed a quelle che comunque possono avere subito effetti negativi in conseguenza di detti provvedimenti (es. aree limitrofe);

h) i programmi di rilevazione per l'anno successivo;

 

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