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D.M. 23/09/1998

Decreto 23 settembre 1998

Modificazioni al decreto ministeriale 27 maggio 1998 concernente i certificati d'iscrizione nel registro delle imprese recanti la dicitura antimafia.

il Direttore Generale del Commercio, Assicurazioni e Servizi

-Vista la legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni recante "Disposizioni contro la mafia";

-Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, recante disposizioni di attuazione della legge 17 gennaio 1994 n. 47, in materia di comunicazioni o certificazioni antimafia;

- Visto il decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, ed in particolare l'art. 15 concernente lo snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia;

- Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 1998, emanato in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 1997 n. 486, con il quale sono stati individuati i certificati che, ai fini dell'equiparazione alle comunicazioni antimafia, possono recare la dicitura antimafia di cui al medesimo art. 5, comma 1, tra i diversi certificati del registro delle imprese rilasciati dalle camere di commercio in conformitā al decreto ministeriale 7 febbraio 1996;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, che ha abrogato l'intero decreto ministeriale 16 dicembre 1997 n. 486, gli articoli 2, 3 e 5 (ed il relativo allegato 5) del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, nonchč l'art. 5 della legge 17 gennaio 1994 n. 47;

-Visto in particolare l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, che ha riprodotto la norma di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 1997 n. 486, ma ha introdotto una nuova dicitura antimafia da riportare in calce alle certificazioni delle camere di commercio ed, inoltre, l'art. 2, comma 3, che ha elencato i soggetti controllati riportando i soggetti di cui al predetto allegato 5;

- Considerato che in conformitā alle disposizioni sopra descritte occorre modificare il decreto 27 maggio 1998 per la parte concernente la predetta dicitura antimafia e per il riferimento all'elenco dei soggetti controllati indicati nel predetto allegato 5 all'art. 5 abrogato del decreto legislativo n. 490 del 1994;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, i certificati d'iscrizione nel registro delle imprese rilasciati a norma del decreto 27 maggio 1998 recano la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del regolamento stesso.

2. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto 27 maggio 1998 č sostituito dal seguente: " 3. Nei certificati di cui ai commi 1 e 2 č riportato l'elenco dei soggetti verificati indicati nell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, completo dei relativi dati anagrafici".

3. Ai sensi della normativa vigente, i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto, recanti la dicitura antimafia di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 16 dicembre 1997 n. 486, sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio.

4. I richiami normativi contenuti nell'allegato B al decreto 27 maggio 1998 s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252. Il presente decreto č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1998 Il Direttore Generale: Cinti

 

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