Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 23/03/2006

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Decreto 23 marzo 2006

Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo annuale per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e attribuzione delle risorse del Fondo, di cui al decreto 26 gennaio 2000.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Premesso che il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006 recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006 (di seguito: il decreto ministeriale 8 marzo 2006), prevede con

a) l'art. 2, comma 1, la predisposizione da parte del CERSE del Piano triennale, contenente i progetti e le priorità della ricerca di sistema, gli obiettivi ed i risultati attesi, nonchè la previsione di fabbisogno per il finanziamento del Fondo per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, previa consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della Cassa conguaglio per il settore elettrico

b) l'art. 2, comma 3, l'approvazione del Piano triennale predisposto dal CERSE e della relativa previsione di fabbisogno da parte del Ministero delle attività produttive

c) l'art. 4, comma 1, la possibilità da parte del Ministero delle attività produttive, per l'attuazione dei progetti di ricerca di interesse generale contenuti nel Piano triennale e rientranti nelle attività di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, di stipulare accordi di programma con validità anche triennale con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica

d) l'art. 13, comma 2, la condizione che gli atti già prodotti siano fatti salvi;

-Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, che prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle attività produttive), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca;

- Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 1999 n. 204/1999, che istituisce la componente tariffaria A5 a copertura dei costi di finanziamento dell'attività di ricerca;

-Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico (di seguito: il decreto ministeriale 26 gennaio 2000) ed in particolare il titolo IV, che disciplina gli oneri relativi alle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico, e il titolo V, art. 13, comma 2, recante disposizioni per assicurare continuità alla suddetta attività di ricerca;

-Visto l'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la definizione delle modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti del Fondo per la ricerca e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonchè dei criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza alle finalità indicate dal medesimo decreto;

-Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001, recante modifiche al decreto ministeriale 26 gennaio 2000, ed in particolare le modifiche al titolo V, art. 13, comma 2;

-Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 16 maggio 2003 con il quale è stato costituito e sono stati nominati per un triennio i componenti del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE);

-Vista la legge 23 agosto 2004 n. 239 recante riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

-Visti i decreti del Ministro delle attività produttive 19 ottobre 2004 e 22 settembre 2005, recanti modifiche del soprarichiamato decreto ministeriale 16 maggio 2003;

- Visto il documento «Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo annuale» predisposto dal CERSE e trasmesso al Ministero delle attività produttive in data 6 luglio 2005;

- Ritenuta la necessità di consentire al più presto l'operatività del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;

Decreta:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'attribuzione delle risorse per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e la loro ripartizione prevedendo due tipologie di progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 marzo 2006, e definisce le modalità di affidamento dei progetti di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale.

Art. 2 - Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema

1. E' approvato il documento «Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo annuale» predisposto dal CERSE e trasmesso al Ministero delle attività produttive in data 6 luglio 2005 con le modifiche relative alla ripartizione del Fondo relativa al Piano operativo annuale riportate nel presente decreto e nei suoi allegati (di seguito richiamati come l'Allegato 1 e l'Allegato 2).

2. I temi di ricerca elencati nell'Allegato 1 sono classificati secondo le seguenti tipologie

a) i temi di ricerca di tipologia «a» che corrispondono ai progetti di ricerca di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto 8 marzo 2006, interamente finanziati dal Fondo e i cui risultati sono a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale

b) i temi di ricerca di tipologia «b» che corrispondono ai progetti di ricerca di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto 8 marzo 2006, parzialmente finanziati dal Fondo.

3. Il Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo annuale (di seguito richiamato come il Piano) approvato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attività produttive.

Art. 3 - Affidamento delle attività di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale

1. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito degli obiettivi e delle priorità della politica energetica nazionale, individua come esigenze prioritarie di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale le seguenti tematiche: economicità, affidabilità e sicurezza del sistema elettrico; tecnologie innovative per l'impiego pulito del carbone e per il sequestro dell'anidride carbonica; tecnologie per l'impiego dell'idrogeno e delle fonti rinnovabili; sistemi per la generazione distribuita e l'uso efficiente dell'energia; partecipazione italiana agli accordi di cooperazione tecnologica internazionale; ricerca prenormativa.

2. Per lo sviluppo delle attività di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, il Ministero stipula accordi di programma triennali, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto 8 marzo 2006 e subordinatamente alle condizioni di cui al successivo comma 3

a) con l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) per lo svolgimento di attività relative alla produzione di energia elettrica ed agli usi finali

b) con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per lo svolgimento di attività relative alla produzione di energia elettrica al governo del sistema elettrico, alla produzione di energia elettrica, alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica ed agli usi finali

d) con l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) per lo svolgimento di attività di ricerca prenormativa con riferimento alle procedure di insediamento delle infrastrutture del sistema elettrico ai fini della loro accettabilità sociale.

3. Per la stipula degli accordi di programma, i soggetti individuati al comma 2, per le aree di specifica competenza, presentano alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, proposte di programmi di attività coerenti con i temi di ricerca individuati nel Piano e attestano il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 8 marzo 2006.

4. Il Ministero delle attività produttive valuta la coerenza delle proposte di programmi di attività di ricerca con il Piano e, in caso di esito positivo, stipula gli accordi di programma secondo quanto previsto all'art. 4 del decreto ministeriale 8 marzo 2006.

5. In caso di esito negativo della valutazione di coerenza di cui al comma 4, per la totalità o per una parte delle proposte di programma presentate, il Ministero delle attività produttive provvede ad una rimodulazione del contributo complessivo previsto dal Piano per gli accordi di programma, con eventuale affidamento del relativo tema di ricerca secondo le procedure concorsuali disciplinate dall'art. 5 del decreto 8 marzo 2006.

6. Le attività di ricerca oggetto degli accordi di programma rientrano nella tipologia di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e sono integralmente finanzia- te dal Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.

Art. 4 - Ripartizione dei contributi del Fondo

1. Al fine di garantire il sollecito avvio dell'organizzazione strutturale di cui al decreto ministeriale 8 marzo 2006, sono destinati al finanziamento dei piani annuali 2006 degli accordi di programma di cui all'art. precedente 61 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo maturate al 31 dicembre 2005, così ripartiti

a) 20 milioni di euro per l'accordo di programma con l'ENEA, che preveda in particolare:

1) lo svolgimento di attività per lo sviluppo di tecnologie pulite del carbone da affidare alla società Sotacarbo S.p.a. per un importo non superiore a 2 milioni di euro;

2) lo svolgimento di attività per lo sviluppo di tecnologie delle celle a combustibile da affidare alla società FN S.p.a. Nuove Tecnologie Avanzate per un importo non superiore a 1 milione di euro;

3) una partecipazione alle attività ivi compresi i punti 1) e 2) da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% delle risorse finanziarie complessive

b) 5 milioni di euro per l'accordo di programma con il CNR, che preveda in particolare: una partecipazione alle attività da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% delle risorse finanziarie complessive

c) 35 milioni di euro per l'accordo di programma con la società CESI

d) 1,0 milioni di euro per l'accordo di programma con l'IPI.

2. La restante parte delle disponibilità del Fondo maturate al 31 dicembre 2005, pari a 89 milioni di euro, è destinata al finanziamento dei progetti di ricerca non compresi negli accordi di programma e previsti dal Piano operativo annuale 2006. La selezione dei progetti di ricerca proposti per l'ammissione a contributo è effettuata tramite procedura concorsuale secondo le disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 marzo 2006. L'Allegato 2 (omesso) riporta il quadro di sintesi dei gruppi tematici e il sommario del Piano triennale e Piano operativo annuale.

 

Pagina 1/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional