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D.M. 22/12/1998
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Decreto 22 dicembre 1998.
Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada.
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
- Visto l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada;
- Ritenuto di dover provvedere, in conformitā alla citata disposizione, all'aggiornamento della misura iniziale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale);
- Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 1998 comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1998 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 21,2%;
- Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane ed il Ministro dei trasporti e della navigazione;
Decreta:
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada, č aggiornata secondo la tabella figurante in allegato al presente decreto. Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avrā effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Roma, 22 dicembre 1998 Il Ministro di grazia e giustizia: Diliberto Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Ciampi Il Ministro dei lavori pubblici: Micheli Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Treu Allegato Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma prevista dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue: ove era originariamente previsto l'importo "da lire 30.000 a lire 120.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 36.360 a lire 145.440"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 50.000 a lire 200.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 60.600 a lire 242.400"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 60.000 a lire 120.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 72.720 a lire 145.440"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 100.000 a lire 400.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 121.200 a lire 484.800"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 120.000 a lire 240.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 145.440 a lire 290.880"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 150.000 a lire 300.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 181.800 a lire 363.600"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 200.000 a lire 800.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 242.400 a lire 969.600"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 500.000 a lire 2.000.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 606.000 a lire 2.424.000"; ove era originariamente previsto l'importo "da lire 1.000.000 a lire4.000.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 1.212.000 a lire 4.848.000".
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamitā, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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