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D.M. 22/10/2007

MINISTERO DELL'INTERNO Decreto 22 ottobre 2007

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

-Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, recante "Riassetto delle di sposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003 n. 229";

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, "Regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n.91/368/CEE n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37, "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59;

- Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice elettrica a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi;

-Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004 n. 200;

- Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE

Decreta:

Art.1 - Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto indica i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

2. Le presenti disposizioni non si applicano ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per l'installazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti, le presenti disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.

Art. 2 - Disposizioni per le installazioni esistenti

1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in regola con la previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento.

Art. 3 - Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e dei beni, gli impianti di cui all'art. 1 sono realizzati in modo da:

a) evitare la fuoriuscita accidentale di carburante;

b) limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone ed ai beni;

c) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 4 - Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati all'art. 3 è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 5 - Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi

1. Ai fini della salvaguardia e della sicurezza antincendio, gli apparecchi ed i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo devono essere costruiti secondo la legislazione vigente e le norme di buona tecnica.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente decreto per le installazioni esistenti, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal Ministero dell'interno con particolare riferimento a: circolare del Ministero dell'interno 31 agosto 1978 n. 31/MI.SA; circolare del Ministero dell'interno 8 luglio 2003 n. 12. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 ottobre 2007 Il Ministro: Amato Allegato REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA INSTALLAZIONE DI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA ACCOPPIATI A MACCHINA GENERATRICE ELETTRICA O A MACCHINA OPERATRICE A SERVIZIO DI ATTIVITA' CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLE, ARTIGIANALI, COMMER CIALI E DI SERVIZI Titolo GENERALITA'

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1.1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto del Ministero dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983 n. 339. Inoltre, si definisce:

a) capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;

b) carburante di alimentazione: liquido, di categoria A, B o C di cui al decreto del Ministero dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1934 n. 228 e successive modifiche, anche di origine vegetale; gassoso;

c) condotte di adduzione del carburante: insieme di tubazioni rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori, uniti fra loro per la distribuzione del carburante, conformi alla normativa vigente;

d) involucro metallico: cofanatura di protezione entro la quale è installato il gruppo elettrogeno e relativi accessori, normalmente per funzionamento all'esterno, ma installabile anche all'interno di locali di cui al titolo II della presente regola tecnica. La cofanatura può avere anche funzione di riduzione delle emissioni acustiche;

e) gruppo o gruppo elettrogeno: complesso derivante dall'accoppiamento di un motore a combustione interna con un generatore di energia elettrica o macchina operatrice; può essere di tipo fisso, rimovibile e mobile;

f) gruppo elettrogeno mobile: gruppo montato su carrello, automezzo o altro mezzo mobile destinato ad utilizzo temporaneo;

g) installazione rimovibile: gruppo di tipo non fisso e non mobile, facilmente disinstallabile;

h) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all'edificio servito, purchè strutturalmente separato e privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana dell'edificio servito purchè privi di pareti comuni;

i) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a quello del piano di riferimento;

l) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento;

m) locale seminterrato: locale che non è definibile fuori terra nè interrato

n) normativa vigente: disposizioni stabilite dalle direttive comunitarie, normative nazionali di recepimento di direttive comunitarie, normative nazionali, norme tecniche europee armonizzate per le quali vengono pubblicati i riferimenti nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea o, in loro assenza, documenti europei di armonizzazione, norme europee, norme nazionali o internazionali;

o) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di aerazione;

p) potenza: potenza elettrica espressa in kW, disponibile ai morsetti del generatore. La potenza è dichiarata dal fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione del gruppo;

q) serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del carburante;

r) serbatoio incorporato: serbatoio per carburanti non gassosi, montato a bordo gruppo;

s) serbatoio di servizio: serbatoio per carburanti non gassosi, alternativo al serbatoio incorporato, posto nello stesso locale del gruppo elettrogeno

t) serbatoio di deposito: serbatoio costituente il deposito per il contenimento del carburante;

u) sistema di contenimento: sistema che impedisce lo spargimento del carburante contenuto all'interno del serbatoio incorporato o di servizio. Il sistema può essere realizzato con bacini o vasche sottostanti il serbatoio o anche utilizzando serbatoi con doppia parete;

v) sistema di rabbocco: sistema automatico che consente il trasferimento del carburante dal serbatoio di deposito al serbatoio incorporato o a quello di servizio durante il normale funzionamento del gruppo. Titolo II INSTALLAZIONE GRUPPI Capo Generalità

1. Luoghi di installazione dei gruppi.

1.1. I gruppi possono essere installati:

a) all'aperto;

b) in locali esterni;

c) in fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito.

2. Disposizioni comuni.

2.1. I gruppi, se installati in edifici, possono essere ubicati in locali ai piani fuori terra.

2.2. Per i gruppi alimentati a carburante liquido di categoria C o a gas aventi densità rispetto all'aria non superiore a 0,8 è consentita l'ubicazione al primo piano interrato, il cui piano di calpestio non può comunque essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di riferimento.

2.3. Per i gruppi alimentati a G.P.L. è consentita l'installazione nei locali fuori terra non comunicanti con locali interrati.

2.4. Entro il volume degli edifici di altezza in gronda superiore a 24 m possono essere installati esclusivamente gruppi alimentati con carburanti liquidi di categoria C; in questo caso l'eventuale serbatoio incorporato o di servizio deve avere una capacità non superiore a 120 l. Gli impianti alimentati a gas di rete o metano o gas aventi densità rispetto all'aria non superiore a 0,8, possono essere installati sul terrazzo più elevato degli edifici suddetti o su terrazzi intermedi, aventi caratteristiche di spazio scoperto, con esclusione delle superfici aggettanti.

2.5. Quando si tratta di edifici destinati, in tutto o in parte, a cinema, teatro, sale di riunione, scuole, chiese, ospedali e simili, con particolare riferimento alle attività di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94 del decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982 n. 98, l'installazione di impianti alimentati con carburante di tipo gassoso o liquido di categoria A o B è consentita esclusivamente in locali non sottostanti e non contigui ad ambienti destinati ad affluenza di pubblico o raggruppamento di persone o pas- saggio di gruppi di persone.

2.6. Nel caso venga utilizzato un serbatoio incorporato o di servizio, deve essere previsto un sistema di contenimento del carburante contenuto nei suddetti serbatoi. Qualora non sia previsto il serbatoio incorporato o di servizio, deve comunque essere realizzato un bacino di contenimento o una vasca di raccolta che circoscriva il gruppo elettrogeno, con capacità di almeno 120 l.

2.7. Nello stesso locale possono essere sistemati due o più gruppi purchè la potenza complessiva massima non risulti superiore a 2.500 kW.

2.8. Nel locale ove sono installati uno o più gruppi alimentati con carburante di categoria C è consentita la coesistenza di impianti di produzione di calore alimentati con combustibile di categoria C, a condizione che i serbatoi incorporati o di servizio dei gruppi non superino complessivamente 120 l. Le distanze laterali tra i gruppi e gli impianti di produzione di calore devono essere quelle indicate dai fabbricanti delle rispettive macchine per la effettuazione della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque non inferiori a 0,60 m. Capo II Installazione all'aperto

1. Le installazioni all'aperto devono essere poste ad una distanza non inferiore a 3 m da depositi di sostanze combustibili, fatta eccezione per quelli destinati ad alimentare le installazioni stesse fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza interne relative ai depositi di G.P.L. I gruppi installati all'aperto, in luogo avente le caratteristiche di spazio scoperto, devono essere costruiti per tale tipo di installazione oppure adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici secondo quanto stabilito dal costruttore.

 

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