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D.M. 22/04/1935

Decreto Ministeriale 22/04/1935

Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12/05/1927 n. 824, sugli apparecchi a pressione.

Estratto

TITOLO IV Locali per i generatori di vapore e collocazione degli accessori

Art. 18.

1. I locali già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui trovansi generatori di vapore, dovranno corrispondere, oltre che alle norme regolamentari generali per l'igiene del lavoro, di cui al regio decreto 14/04/1927 n. 530, alle disposizioni particolari di cui all'art. 26 del regolamento 12/05/1927 n. 824, ed al seguente art. 19, anche se i locali stessi siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento 12/05/1927 n. 824.

Art. 19.

1. I locali, in cui trovansi generatori di vapore, debbono:

a) avere le porte degli accessi apribili dall'interno verso l'esterno;

b) essere adibiti esclusivamente alla condotta dei generatori; deve pertanto vietarsi l'accesso nei locali del personale che non sia addetto ai lavori inerenti al funzionamento dei generatori ed affiggersi, all'entrata dei locali stessi, un cartello - ben visibile - che indichi tale divieto.

Art. 20.

1. I locali in cui s'intenda installare generatori di vapore dopo l'entrata in vigore del presente decreto, oltre a corrispondere alle disposizioni richiamate al precedente art. 18, dovranno uniformarsi alle disposizioni tutte di cui agli articoli seguenti.

2. Nei locali già esistenti all'entrata in vigore del presente decreto potrà tuttavia consentirsi la modifica o la sostituzione dei generatori di vapore ivi già installati, senza che i locali debbano per ciò essere uniformati alle disposizioni degli articoli seguenti, purchè continuino a sussistere le condizioni di sicurezza dei locali stessi.

Art. 21.

1. I locali eventualmente esistenti, soprastanti e sottostanti ai locali dei generatori, non possono essere adibiti a dimora o ad abituale permanenza di persone.

2. Il divieto suddetto non vige quando i generatori installati corrispondono ai tipi sottoindicati:

a) generatori funzionanti a pressione non superiore a 10 chilogrammi per centimetro quadrato, purchè il volume d'acqua per metro quadrato di superficie di riscaldamento non sia superiore a 50 litri;

b) generatori di qualsiasi tipo e capacità , purchè timbrati a pressione non superiore a 6 kg/cmq;

c) generatori di qualsiasi tipo, timbrati a pressioni comprese fra 6 e 10 kg/cmq, purchè il prodotto della pressione in kg/cmq per il volume totale in litri non superi 30.000;

d) generatori semifissi, quelli piazzati nelle miniere, nonchè quelli che so- no costituiti esclusivamente a tubi d'acqua di diametro interno non superiore a mm 100, anche se muniti di un barilotto superiore per solo vapore;

e) generatori a riscaldamento elettrico.

3. Davanti ai generatori fissi vi deve essere uno spazio libero di almeno m 2,50 di profondità .

Art. 22.

1. Le tubazioni e le trasmissioni esistenti superiormente alle murature dei generatori devono essere disposte in modo da non ostacolare l'opera, nè intralciare il movimento del conduttore, nell'accesso al piano superiore delle murature stesse per visitare o riparare gli accessori o comunque per ragioni del suo mestiere.

2. Per salire al piano superiore delle murature del generatore, deve essere sistemata una scala a gradini fatta di materiale incombustibile e munita di parapetto. Quando ciò non sia possibile, deve essere installata una scala a ferri infissi nel muro del locale e provvista di paramano che sia almeno 80 centimetri più alto dell'ultimo gradino.

Art. 23.

1. Tra il più alto piano di camminamento per la manovra e la sorveglianza delle valvole e il più basso ostacolo di copertura del locale deve intercedere uno spazio dell'altezza minima di m 1,80. E' assolutamente vietato di adibire detto spazio ad asciugatoio od al collocamento di oggetti estranei all'esercizio del generatore.

Art. 24.

1. I fognini di scarico dei generatori debbono essere sempre facilmente accessibili. Qualora il tubo di scarico non scarichi direttamente nei fognini, deve essere facilmente accessibile il punto ove lo scarico avviene.

Art. 25.

1. Tutti i condotti del fumo debbono essere resi accessibili mediante aperture che abbiano, al pari dei condotti, sezioni sufficienti perchè l'accesso sia possibile ad un uomo, ed abbiano altresì una luce libera di almeno 400 per 400 millimetri.

Art. 26.

1. Il locale o corridoio, eventualmente esistente al di sotto del locale del generatore per l'estrazione delle ceneri o scorie, deve corrispondere alle condizioni seguenti:

a) avere una altezza minima di m 1,80;

b) essere bene illuminato;

c) avere almeno due uscite verso l'esterno, possibilmente praticate ai lati opposti.

Art. 27.

1. Gli accumulatori di vapore dovranno essere piazzati all'aperto, semprechè non vi si oppongano difficoltà di collocamento praticamente non superabili.

Art. 28.

1. I locali in cui sono installati generatori di vapore, funzionanti a pressione non superiore a ½kg/cm 2 , provvisti di tubo di sicurezza od equivalenti valvole, ed adibiti esclusivamente a riscaldamento di locali di abitazione, non sono soggetti a nessuna delle disposizioni del presente titolo, ma debbono corrispondere alle condizioni prescritte dall'art. 26 del regolamento 12/05/1927 n. 824.

 

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