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D.M. 21/12/2000a) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di taxi collettivo ovvero di trasporti collettivi innovativi; b) regolazione del traffico nei centri urbani mediante impianti automatizzati per l'applicazione di "road e area pricing"; c) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di trasporto pubblico o servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o alimentati a gas delle categorie M2, M3 e N2; d) realizzazione, integrazione o completamento di flotte di biciclette e di veicoli elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e ai gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nonché da destinare al noleggio nelle aree urbane; e) realizzazione, ampliamento o adeguamento tecnologico dei sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in particolare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all'articolo 2, del decreto interministerale del 21.4.99; f) attuazione di progetti dimostrativi relativi a: f1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane f2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane, f3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico veicolare. Art. 3 Disponibilità finanziarie e ripartizione risorse 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1 sono impegnate risorse finanziarie pari a 68.000 milioni di lire a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le aree di intervento di cui all'articolo 2, comma 2 come segue: area di intervento a): 10.000 milioni di lire; area di intervento b): 6.000 milioni di lire; area di intervento c): 28.000 milioni di lire; area di intervento d): 6.000 milioni di lire; area di intervento e): 6.000 milioni di lire; area di intervento f): 12.000 milioni di lire. Art. 4 Limiti di cofinanziamento 1. Per l'area d'intervento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al 50% del costo del progetto. Nel costo del progetto non sono computabili le spese sostenute per l'acquisto di veicoli. 2. Per l'area d'intervento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al 50% delle spese di acquisto e installazione degli impianti. 3. Per le aree d'intervento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al: - 50% del costo d'acquisto dei veicoli a trazione elettrica e non può superare l'importo massimo, per veicolo, pari a £ 130 milioni per veicoli di categoria M2 e £ 300 milioni per veicoli di categoria M3, £ 75 milioni per veicoli di categoria N2 e £ 300 milioni per veicoli di categoria N3, -al 30% del costo d'acquisto delle biciclette, purché rispondenti alla norme stabilite all'Allegato 1, punto 3, e non può superare l'importo massimo, per veicolo, pari a £ 200.000; - al 30% del costo d'acquisto dei veicoli elettrici a due e tre ruote e quadricicli, e non può superare l'importo massimo, per veicolo, pari a £ 1,6 milioni per i veicoli di categoria L1 e L2, e di £ 6 milioni per veicoli di categoria L3, L5, e quadricicli; -al 25% del costo d'acquisto dei veicoli alimentati esclusivamente a metano/ GPL e fino all'importo massimo, per veicolo, pari a £ 35 milioni per veicoli di categoria M2 e £ 140 milioni per veicoli di categoria M3. 4. Sono ammesse a finanziamento fino al 30% del costo, purché il loro acquisto sia connesso all'acquisto dei mezzi, le spese di acquisto e di allacciamento alla rete, di distributori di gas metano e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Le colonnine per la ricarica devono essere conformi alle norme e ai requisiti indicati nell'Allegato 1, punti 1 e 2. 5. Per l'area d'intervento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al 50% del costo complessivo del progetto. 6. Per l'area d'intervento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al 50% del costo complessivo del progetto. Nel costo del progetto non sono computabili le spese relative alla realizzazione dei prototipi. 7. Sono ammesse a finanziamento, fino ad un massimo del 30% del costo, le spese relative alla predisposizione del monitoraggio dei risultati della realizzazione dei progetti. Il monitoraggio deve riguardare, laddove pertinenti con l'intervento messo in atto, i seguenti aspetti: effetti sulle emissioni acustiche e di gas inquinanti, effetti sui consumi energetici, effetti sull'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e collettivi e dei mezzi di trasporto privato e comprendere l'effettuazione di una campagna di misure ante e post operam finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto. 8. Per il calcolo del costo complessivo del progetto i costi devono essere considerati al netto dell'IVA. 9. Nel costo complessivo del progetto non sono computabili le spese sostenute anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto. 10. I contributi di cui ai commi da 1 a 7 possono essere concessi anche ad integrazione di finanziamenti nazionali o comunitari, a condizione che ciò sia ammesso dalla relativa disciplina di riferimento e che la quota complessiva di finanziamento pubblico non superi il 65% del costo complessivo del progetto. Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Possono presentare istanza di cofinanziamento tutti i comuni che abbiano aderito all'iniziativa "Domeniche ecologiche" di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2000. Art. 6 Presentazione delle istanze 1. I comuni interessati devono trasmettere un'unica istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dal funzionario delegato, relativa al progetto o ai progetti di cui si richiede il cofinanziamento. 2. Nell'istanza deve essere esplicitamente indicato se uno o più progetti tra quelli di cui si richiede il cofinanziamento sono interessati da altre forme di finanziamento nazionale o comunitario e, in tale caso, deve essere dichiarato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 10. 3. L'istanza di cofinanziamento deve essere presentata accompagnata dal modulo di cui all'Allegato 2 debitamente compilato secondo le istruzioni. 4. Il modulo e le istruzioni di cui al comma 2 sono disponibili in formato elettronico presso il sito http://www.minambiente.it 5. Le istanze di cofinanziamento, predisposte secondo quanto indicato ai commi 1, 2 e 3 devono pervenire al Ministero dell'ambiente -Servizio per l'Inquinamento Atmosferico e Acustico e per le Industrie a Rischio, sia in formato elettronico, che in formato cartaceo agli indirizzi: domeco. siar@minambiente.it per la posta elettronica, e via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma per quella convenzionale, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. In caso di non corrispondenza fra la documentazione inviata in formato elettronico e quella in formato cartaceo, fa fede la seconda. Art. 7 Condizioni di ricevibilità 1. Costituisce condizione di ricevibilità delle istanze di cofinanziamento il rispetto delle modalità di presentazione e della scadenza di cui all'articolo 6. 2. Il controllo delle condizioni di ricevibilità dei progetti pervenuti è svolto dal Servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente. Art. 8 Valutazione dei progetti proposti 1. Successivamente al controllo di cui all'articolo 7, le istanze risultate ricevibili verranno esaminate in via preliminare ai fini dell'ammissibilità. 2. Costituiscono condizione di ammissibilità delle istanze di cofinanziamento: a) l'appartenenza del soggetto proponente alla categoria di cui all'articolo 5; b) l'appartenenza del progetto alle tipologie di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto c) l'istituzione, presso il comune, del mobility manager di area, limitatamente ai comuni di cui all'allegato III del decreto ministeriale 25 novembre 1994 e a quelli compresi nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico individuate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria e dell'articolo 3 decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante criteri per l'elaborazione dei Piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria; 3. Le istanze risultate ammissibili saranno sottoposte a valutazione sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 punti 1 e 2. 4. Sulla base dei punteggi riportati a seguito delle valutazioni di cui al comma 3, saranno predisposte, per ciascuna delle aree di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, le graduatorie utili per l'accesso al cofinanziamento. 5. La verifica della ammissibilità e la valutazione dei progetti ammessi sarà svolta dal Servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente, che si avvarrà della Commissione Tecnico-Scientifica del Ministero dell'ambiente. Art. 9 Modalità di finanziamento e di revoca 1. Con decreto del direttore generale del Servizio I.A.R. si provvederà, entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze, all'individuazione dei progetti da finanziare, nei limiti di cui all'articolo 4 e sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 8 comma 4. 2. I progetti appartenenti a ciascuna delle aree di intervento di cui all'articolo 2, comma 2 saranno ammessi a cofinanziamento secondo l'ordine delle relative graduatorie, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3, comma 2. 3. Nel caso in cui la somma complessiva necessaria al cofinanziamento dei progetti risultati finanziabili per ciascuna delle aree di intervento risulti inferiore a quella prevista all'articolo 3 comma 2, la somma eccedente sarà ripartita sulle altre aree di intervento. 4. Nel caso in cui più progetti appartenenti ad una stessa area di intervento ottengano dalla valutazione un pari punteggio e i fondi stanziati per quell'area di intervento non siano sufficienti a coprire l'intera somma richiesta per il loro cofinanziamento, la somma disponibile sarà ripartita tra essi in modo proporzionale al cofinanziamento cui avrebbero avuto diritto. 5. Nel caso in cui la somma rimasta disponibile, per ciascuna area di intervento, dopo aver coperto la cifra assegnata ai primi progetti della graduatoria non risulti sufficiente a coprire interamente il cofinanziamento spettate al progetto immediatamente successivo nella graduatoria medesima, il cofinanziamento sarà assegnato nella misura ridotta corrispondente all'importo rimasto disponibile. 6. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sarà trasferito dal Servizio I.A.R. all'Ente proponente in due fasi: a) la prima, di importo pari al 50% del progetto o dei progetti riconosciuti finanziabili dal decreto di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del programma operativo di cui all'articolo 10; b) la seconda, di importo pari al rimanente 50%, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, da presentarsi entro 1 anno dalla notifica del decreto di cui al comma 1. 7. Nel caso in cui dal programma operativo risulti che per la realizzazione del progetto è prevista una spesa complessiva inferiore a quella sulla cui base è stato assegnato il cofinanziamento del Ministero, quest'ultimo sarà diminuito in proporzione. 8. Nel caso in cui il progetto operativo non fosse presentato o non risulti conforme ai contenuti del progetto, il Ministero dell'ambiente provvederà alla revoca dei finanziamenti concessi. |
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