Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 21/06/2004

a) il produttore inoltra apposita istanza all'area di protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell'interno, corredata dal certificato di prova a lui intestato, rilasciato dal laboratorio, in originale

b) l'area di protezione passiva avvia il procedimento amministrativo e comunica all'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'importo della somma occorrente per il rilascio

c) il produttore invia l'attestato di versamento relativo alla somma di cui alla precedente lettera entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'area di protezione passiva; in caso di mancato invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini

d) l'area di protezione passiva, valutata la documentazione presentata, provvede, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza dell'attestato di versamento, a rilasciare al produttore l'atto di omologazione della porta resistente al fuoco contenente tutte le modifiche consentite sul prototipo, motivando l'eventuale diniego.

3. L'area di protezione passiva renderà noto, periodicamente, l'elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate.

Art. 6. Omologazione di porte certificate in ambito comunitario

1. Le porte resistenti al fuoco legalmente certificate in uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base delle norme di cui all'art. 1 secondo metodi di controllo riconosciuti in uno degli stessi Paesi, possono essere omologate in Italia per essere impiegate nel campo di applicazione disciplinato dal presente Decreto.

2. A tale fine, il produttore deve seguire le procedure previste all'art. 5, garantendo l'identificazione delle modalità di controllo riconosciute dal Paese dell'Unione europea ovvero contraente l'accordo SEE.

3. Tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana.

Art. 7. Obblighi e responsabilità per il produttore

1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti sotto la sua personale responsabilità civile e penale

a) emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, lettera h)

b) rilasciare, per ogni porta resistente al fuoco, copia dell'atto di omologazione cui fa riferimento la dichiarazione di cui al comma precedente

c) fornire, a corredo di ogni esemplare, il libretto d'uso e manutenzione di cui all'art. 2, lettera j)

d) applicare, sulla porta resistente al fuoco, il marchio di conformità di cui all'art. 2, lettera i)

e) consentire l'accesso ai locali di deposito, fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità dei prodotti stessi e consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo di cui al successivo art. 8.

Art. 8. Controlli e vigilanza

1. Il Ministero dell'interno ha facoltà di effettuare controlli e verifiche, sulle porte resistenti al fuoco omologate.

2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.

3. Con successivo provvedimento relativo ai controlli sui prodotti antincendio omologati dal Ministero dell'interno, saranno stabiliti i criteri e le modalità di individuazione, di prelievo e di esecuzione delle verifiche delle porte da sottoporre a controllo, nonchè gli importi dei corrispettivi dovuti dai produttori per le operazioni descritte.

Art. 9. Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

1. L'omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche, qualora il produttore dichiari che la porta resistente al fuoco non abbia subito modifiche. Il rinnovo dell'atto di omologazione rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla Legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche.

2. L'omologazione non è rinnovabile in caso di revoca.

3. L'omologazione decade automaticamente se la porta resistente al fuoco subisce una qualsiasi modifica non prevista nell'atto di omologazione. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.

4. Il Ministero dell'interno ha facoltà di revocare l'omologazione se

a) viene rilevata la non conformità della porta resistente al fuoco alla porta omologata

b) il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati all'art. 7.

5. La revoca o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto dell'immissione sul mercato e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità per la porta resistente al fuoco omologata.

Art. 10. Norme transitorie

1. Ai fini del rilascio dell'atto di omologazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente Decreto, a decorrere da sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le prove di resistenza al fuoco si eseguono secondo le norme di cui all'art. 1, comma 1, del presente Decreto. È inoltre consentito eseguire le prove di resistenza al fuoco anche secondo la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 fino all'entrata in vigore dell'obbligo della marcatura CE.

2. È consentito il rilascio di atti di omologazione del prototipo o per estensione dei risultati di porte certificate con la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 nel rispetto delle procedure previste dal Decreto 14 dicembre 1993 e, con decorrenza immediata, anche nel rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente Decreto.

3. Le omologazioni di porte resistenti al fuoco rilasciate ai sensi del Decreto 14 dicembre 1993 non decadono.

4. La produzione e la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale 27 gennaio 1999, potrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste all'art. 2 del De- creto ministeriale 20 aprile 2001 e dal comma punto 2 dell'allegato C al presente Decreto. Roma, 21 giugno 2004 Il Ministro: Pisanu Allegato A Modalità di condizionamento meccanico

1. Prima di sottoporre il campione alla prova di resistenza al fuoco, va verificata la funzionalità del campione mediante un minimo di 500 cicli di apertura e chiusura, da eseguirsi secondo le procedure previste nella norma EN 1191 o EN 12605 a seconda della tipologia di porta.

2. Prima di sottoporre alla prova di resistenza al fuoco il campione va sottoposto ad un minimo di 5000 cicli di apertura e chiusura (sbattimento), da eseguirsi secondo le procedure previste nella norma EN 1191 o EN 12605 a seconda della tipologia di porta avendo cura di aumentare la velocità di apertura del 50% per porte ad apertura manuale e alla massima velocità operativa per porte automatizzate.

3. In alternativa alle procedure previste nelle norme EN 1191 e EN 12605 è consentita l'esecuzione dei 500 cicli per la verifica della funzionalità e dei 5000 cicli di sbattimento secondo le procedure di seguito indicate: Verifica di funzionalità

a) Posizionare il campione sul supporto previsto per la prova a fuoco dalla norma UNI EN 1634-1.

b) Misurare ed annotare, prima dell'inizio dei cicli, le seguenti grandezze: b.1) la forza massima espressa in N con precisione al 2% necessaria per aprire la porta con dispositivo di chiusura sbloccato; b.2) la corsa dell'anta (o delle ante) espressa in gradi o in millimetri; b.3) le distanze tra i punti di riferimento individuati per testimoniare l'usura.

c) Sbloccare il dispositivo di chiusura applicando una forza che aumenti del 50 \pm 10% la forza operativa necessaria per lo sblocco per dispositivi a sblocco manuale ovvero alla massima forza imposta dal meccanismo di sblocco per dispositivi a sblocco motorizzato.

d) Portare l'anta (o le ante) in posizione di apertura fino a 90° \pm 10° (misurati dalla posizione di chiusura) ovvero fino alla posizione di arresto del limitatore o del dispositivo di chiusura se ciò accade prima dei 90°; in ogni caso la posizione di arresto non deve intervenire prima del 60% della posizione di fine corsa. Nel caso di porte ad apertura manuale, la velocità massima di apertura dell'anta (o delle ante) deve essere pari a 0,5 \pm 0,05 m/s se la parte mobile ha una massa non superiore a 400 kg e pari a 0,2 \pm 0,02 m/s se la parte mobile ha una massa superiore a 400 kg. Nel caso di porte ad apertura motorizzata va settata la velocità come sopra descritto. Nel caso di motori a velocità non settabile la velocità di apertura sarà quella effettivamente permessa dal sistema. Detta velocità massima di apertura va raggiunta fra i 20° e i 60° di apertura o fra il 20% e il 60% della corsa dell'anta e mantenuta costante fino a fine corsa.

e) Lasciare in posizione di apertura l'anta per un tempo non superiore a 4 s se la porta è ad apertura manuale. Per porte ad apertura motorizzata il tempo di apertura è quello previsto dal dispositivo di apertura nel funzionamento effettivo.

f) Portare l'anta in chiusura con il dispositivo di autochiusura sincerandosi che l'arresto della fase di chiusura avvenga per battuta dell'anta (o delle ante) sul telaio.

g) Bloccare il dispositivo di chiusura.

h) Osservare un periodo di riposo nella posizione di chiusura così come previsto alla lettera d).

i) Ripetere ed annotare, alla fine del numero di cicli previsto, le misure di cui alla lettera e), unitamente ad ogni anomalia riscontrata. Sbattimento

a) Posizionare il campione sul supporto previsto per la prova a fuoco dalla norma UNI EN 1634-1 con i dispositivi di chiusura rimossi o interdetti.

b) Ripetere l'operazione di apertura descritta per la verifica di funzionalità alla lettera d) avendo cura di aumentare la velocità operativa del 50% per porte ad apertura manuale e per porte ad apertura motorizzata con velocità settabile ovvero alla velocità realmente consentita per porte ad apertura motorizzata con velocità non settabile.

c) Ripetere l'operazione descritta per la verifica di funzionalità alla lettera e).

d) Effettuare l'operazione di chiusura come descritto alla lettera b) per la fase di apertura.

e) Ripetere l'operazione descritta per la verifica di funzionalità alla lettera h). Allegato B Classificazione delle porte resistenti al fuoco Il sistema di classificazione adottato per le porte resistenti al fuoco è di se- E 15 20 30 45 60 90 120 180 240 EI1 15 20 30 45 60 90 120 180 240 EI2 15 20 30 45 60 90 120 180 240 EW 20 30 60 guito illustrato: Il requisito di tenuta E è l'attitudine di una porta o altro elemento di chiusura a non lasciar passare nè produrre, se sottoposto all'azione dell'incendio su un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto. La perdita del requisito E si ha al verificarsi di uno dei seguenti fenomeni: aperture di fessure passanti superiori a fissate dimensioni (punto 10.4.5.3 della UNI EN 1363-1); accensione di un batuffolo di cotone posto ad una distanza di 30 mm per un massimo di 30 s (punto 10.4.5.2 della UNI EN 13631) su tutta la superficie; presenza di fiamma persistente sulla faccia non esposta. Il requisito di isolamento I è l'attitudine di una porta od altro elemento di chiusura a ridurre entro un dato limite la trasmissione del calore dal lato esposto all'incendio al lato non esposto. La perdita del requisito di tenuta significa anche perdita del requisito di isolamento, sia che il limite specifico di temperatura sia stato superato o meno. Sono previsti due criteri di isolamento. Isolamento I1. Si considera che l'elemento in prova perde l'isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti fenomeni: l'aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i 140°C (punto 9.1.2.2 della UNI EN 1634-1); l'aumento della temperatura su ogni punto dell'anta, con esclusione della zona entro 25 mm dal bordo visibile o foro di passaggio, supera i 180°C (punto 9.1.2.4 lettera b) della UNI EN 1634-1); l'aumento della temperatura sul telaio supera i 180°C a una distanza di 100 mm dal foro di passaggio se il telaio è più largo di 100 mm o alla massima distanza possibile se il telaio è inferiore o uguale a 100 mm (punto 9.1.2.3 lettera b) della UNI EN 1634-1). Isolamento I2. Si considera che l'elemento in prova perde l'isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti fenomeni: l'aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i 140°C (punto 9.1.2.2 della UNI EN 1634-1); l'aumento della temperatura su ogni punto dell'anta, con esclusione della zona entro 100 mm dal bordo visibile o foro di passaggio, supera i 180°C (punto 9.1.2.3 lettera c) della UNI EN 1634-1); l'aumento della temperatura sul telaio supera i 360°C a una distanza di 100 mm dal foro di passaggio se il telaio è più largo di 100 mm o alla massima distanza possibile se il telaio è inferiore o uguale a 100 mm (punto 9.1.2.3 lettera b) della UNI EN 1634-1). Il requisito di irraggiamento W è l'attitudine di una porta o altro elemento di chiusura a resistere all'incendio agente su una sola faccia, riducendo la trasmissione di calore radiante sia ai materiali costituenti la superficie non esposta sia ad altri materiali o a persone ad essa adiacenti. Una porta od altro elemento di chiusura che soddisfa i criteri di isolamento I1 o I2 si ritiene che soddisfi anche il requisito di irraggiamento W per lo stesso tempo. La perdita del requisito di tenuta E significa automaticamente perdita del requisito di irraggiamento W. Allegato C Variazioni consentite aggiuntive

 

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