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D.M. 21/03/1998

Procedure, modalita' e condizioni per il rilascio della garanzia statale nelle mostre d'arte.

pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1998

IL MINISTRO PER I BENI COLTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, recante "Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali";

Vista la legge 2 aprile 1950, n. 328, concernente "Modificazioni all'attuale disciplina delle mostre d'arte";

Visto l'art. 2, commi 12, 13 e 14, della legge 8 ottobre 1997, n.

352, concernente "Disposizioni sui beni culturali";

Sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che si e' pronunciato favorevolmente con nota n. 20692 del 10 marzo 1998.

DECRETA:

Art. 1.

1. La garanzia dello Stato, sostitutiva dell'assicurazione prevista dall'art. 2, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, puo' essere accordata:

a) per le mostre e le manifestazioni organizzate, in Italia e all'estero, direttamente dal Ministero per i beni culturali e ambientali ovvero da soggetti pubblici e privati sulla base di un progetto tecnicoscientifico elaborato in collaborazione con gli organi dell'amministrazione;

b) per le mostre e le manifestazioni organizzate, con la partecipazione statale, da enti pubblici, da istituti di cultura italiani all'estero e da organismi sovranazionali. Per partecipazione statale si intende la presenza, nel comitato scientifico e nel comitato organizzatore della mostra o manifestazione, di un funzionario, appartenente ai ruoli tecnicoscientifici, in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambien tali. Per quanto attiene le mostre e le manifestazioni organizzate dagli organismi sovranazionali si puo' tenere conto della collaborazione italiana prestata all'interno di tali organismi.

Art. 2.

1. Sulle richieste di esenzione dall'assicurazione e sulla conseguente assunzione, da parte dello stato, dei rischi connessi al trasporto e all'esposizione delle opere destinate a mostre e manifestazioni, si esprime il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sentiti il Servizio tecnico per la sicurezza e, secondo la tipologia dei beni, l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure nonche' l'Istituto centrale per la patologia del libro o il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.

Art. 3.

1. Le richieste di cui all'art. 2 sono inoltrate dal soggetto organizzatore, non meno di sei mesi prima della data di presentazione della mostra o manifestazione, al competente Ufficio centrale.

2. Le richieste devono essere corredate della seguente documentazione:

a) progetto tecnicoscientifico da cui risultino anche:

1) i componenti del comitato scientifico e del comitato organizzatore della mostra o manifestazione;

2) l'elenco delle opere, i valori assicurativi e le schede conservative delle stesse;

b) condizioni ambientali e di sicurezza dell'ambiente espositivo e la qualificazione degli spazi espositivi;

c) piano dei trasporti e sistema di imballaggio;

d) parere dell'Ufficio ministeriale organizzatore o collaboratore alla mostra o manifestazione.

3. Ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza dei locali della mostra o manifestazione e dei criteri di conservazione delle opere, il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' disporre sopralluoghi da parte dei tecnici dell'amministrazione.

Art. 4.

1. La garanzia dello Stato e' diretta al risarcimento dei danni, derivanti dal furto, dalla perdita, dal danneggiamento o comunque dalla svalutazione dell'opera, che possano verificarsi a seguito di sinistri accaduti nel corso vero nel corso del trasporto fino alla sede abituale da chiodo a chiodo.

Art. 5.

1. Al verificarsi del danno il beneficiario della garanzia e' tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali nelle modalita' indicate nel provvedimento di attribuzione della garanzia statale.

Art. 6.

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, fatti salvi i diritti di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili del danno, nel provvedimento di attribuzione della garanzia statale, stabilisce il valore da corrispondere per ogni singola opera con riguardo alla perdita totale. In caso di danno il risarcimento ha riferimento, nei limiti della somma assicurata, ai costi del restauro e all'eventuale svalutazione dell'opera, sentito in merito il competente soprintendente.

Art. 7.

1. Il provvedimento di attribuzione della garanzia statale puo' prevedere che le controversie che hanno riguardo al diritto di risarcimento o all'entita' dello stesso, siano demandate ad una commissione composta con le modalita' di cui all'art. 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Art. 8.

1. Per le mostre e le manifestazioni in Italia e all'estero in cui si renderanno necessari i prestiti di opere provenienti da altri Paesi, il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' offrire ai prestatori stranieri la garanzia dello Stato sostitutiva dell'assicurazione.

 

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