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D.M. 20/08/1912

Decreto Ministeriale 20/08/1912

Approvazione delle norme per la preparazione dei progetti dei lavori di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani.

Art. 1 Le opere di sistemazione dei bacini montani o semplicemente opere montane, si dividono in due ordini di lavori.

Art.2 Un primo ordine riguarda opere idrauliche di carattere intensivo per ottenere la stabile correzione dei torrenti difendendone le sponde e modificandone il profilo

Art.3 Un secondo ordine di lavori riguarda le opere di carattere estensivo, cioè quelle forestali, i rimboschimenti veri e propri, con tutti i mezzi preparatori per ottenerli, e che hanno lo scopo di consolidare e tutelare il terreno, prevenendo le corrosione, le frane, gli smottamenti.

Art.4 Si deve tenere presente che non tutti gli alvei dei torrenti e loro diramazioni possono avere sempre bisogno di sistemazione, e che non conviene esagerare nel rimboschimento di tutte le pendici che costituiscono il bacino, anche nelle parti pianeggianti o in quelle a cultura, quando questa venga garantita con stabili opere riparative, o dove infine si possa raggiungere lo scopo della stabilità riducendo il terreno a pascolo alberato.

Art.5 I progetti di sistemazione montana, non debbono essere molto particolareggiati. I rilievi debbono limitarsi al puro necessario per fissare i punti singolari e possibilmente saldi dei profili, senza perdere tempo e denaro in minuziosi rilevamenti di punti e sezioni intermedie, dimenticando che la configurazione del terreno muta dopo ogni stagione di pioggia.

Art.6 Un progetto di sistemazione montana, si basa soprattutto sopra una corografia generale ove siano distinti vari ordini di lavori. Nella corografia, che spes- so può essere la carta dello Stato Maggiore ai 25.000, si rappresenta con li nea rossa a tratti e punti il perimetro del bacino, con tinta verde chiara i boschi esistenti, con verde scuro le zone da rimboscare, con tratteggio verde quelle da inerbare, con tinta gialla quelle dove può bastare il divieto di pascolo per far rivivere il bosco. In rosso si segneranno le opere di muratura, le sassaie e simili; in terra di siena bruciata le viminate e le varie opere di legname.

Art.7 Si uniranno i profili schematici longitudinali dimostrativi, coll'indicazione delle opere, dei profili di compensazione, di equilibrio, adottando una scala conveniente, sufficiente per rappresentare con chiarezza le proposte.

Art.8 Per le opere di qualunque genere si presenteranno tipi normali, da adattarsi alle condizioni locali come risulteranno all'atto pratico dell'esecuzione. Per le opere d'arte singolare, solamente, si presenteranno tipi speciali a forma di regolare progetto studiato il profilo di compensazione, in base al quale regolare le dimensioni e le distanze fra le opere di ritegno trasversali.

Art. 9 Per ogni torrente o suo ramo si deve studiare il modo di trasporto delle materie e il loro deposito, prefiggendosi il compito di limitare nel maggior modo possibile la discesa delle materie, studiando il profilo di compensazione, in base al quale regolare le dimensioni e le distanze fra le opere di ritegno trasversali.

Art. 10 Di massima sono da escludere materiali dalle pendici, e in questo caso sono da adottarsi le briglie di trattenuta che si debbono collocare nelle strozzature, a valle d'allargamenti o varici dei valloni o burroni. Saranno da adottare le briglie di correzione ove vi è scavo nell'alveo o erosione sui fianchi La corona delle briglie dovrà essere concava con ali rialzate sui fianchi o sul fianco corrodibile, in modo che la portata massima del torrente sia contenuta fra sponde salde . Il profilo a valle deve essere verticale.

Art.11 Ogni proposta deve essere ispirata a grande economia, modestia e semplicità, escludendo qualunque opera di lusso, ricordando che non si tratta di e- lencare monumenti od opere d'arte grandiose e che devonsi evitare dispendiosi lavori di muratura.

Art.12 Sono da impiegare i materiali rustici del sito, pietre legnami, chiedendo alla forza di vegetazione, i materiali viventi per il consolidamento dei terreni ricorrendo anche a opere miste di legname e sasso. Nelle frane, sono da evitare le costruzioni murali, adottando invece piccole palizzate, graticciate o fascinate basse, inerbamenti e semine o piantagioni di alberi di pronto accrescimento.

Art.13 La stima delle opere sarà basata sui prezzi locali, presentando analisi e computi metrici dei tipi normali e delle varie categorie, di provvedimenti, delle varie qualità di piantagioni seminagioni, ecc., di cui nel computo metrico si daranno le quantità nel modo più approssimativo al vero che sia possibile, ma sempre sommariamente, perché le condizioni locali sono facilmente alterabili dopo trascorso un certo tempo. Per le opere d'arte speciali si faranno stime sulle dimensioni corrispondenti ai disegni. Nel caso di progetti di massima, specialmente per quelli da servire di base a concessioni a provincie e consorzi come all'art. 15 della legge, la stima potrà essere fatta col sistema di un prezzo medio complessivo per ettaro di bacino da sistemare.

Art.14 Si terranno separate nella stima le spese per imprevisti (1/10 circa) da quelle per assistenza, direzione, sorveglianza e spese generali per l'esecuzione in economia, in titoli tutti questi ultimi che debbono valutarsi in blocco al 12 per cento della stima principale per i lavori imprevisti.

Art.15 In genere non sarà proposto l'impianto di vivai d'importanza nei bacini da sistemare, calcolando di prelevare le piante dai vivai governativi. Eccezionalmente, quando i vivai governativi fossero a grande distanza o a dislivello troppo accentuato, o vi mancassero le speciali piante adatte, soltanto allora si potranno proporre piccoli orti o vivai temporanei.

Art.16 Il tutto verrà illustrato e giustificato da una relazione, non accademica né prolissa, ma concisa ed esauriente. Essa deve dare, a chi esamina, l'idea chiara delle condizioni del bacino, quindi ubicazione, confini, condizioni altimetriche ed idrografiche, pendenze, portate, natura delle rocce e delle terre, rapporto della varie colture, natura del torrente, se cioè di scavo o di trasporto, danni che si verifichino entro e fuori del bacino, influenza sui corsi d'acqua nei quali si scarica, ecc. Alla parte descrittiva farà seguito l'indicazione dei provvedimenti da adottare, dando ragione della scelta delle opere e delle colture che si propongono. In fine della relazione saranno riassunte le spese per ogni categoria di lavoro, tracciando un completo Programma di lavoro ripartito nelle varie serie o diversi periodi di cui l'attuazione deve avvenire successivamente.

 

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