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D.M. 20/04/2001
(G.U. n. 102 del 04-05-2001) Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
Il Ministro dell'Interno
-Visto il proprio Decreto 14 dicembre 1993 (nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993) recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";
- Visto il proprio Decreto 27 gennaio 1999 (nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999) recante "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura";
-Visto il proprio Decreto 28 febbraio 2000 (nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000) recante "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni";
- Considerato che, fino a quando non sarà emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile, garantendo i necessari requisiti di sicurezza tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;
- Decreta:
Art. 1. Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, e con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita, fino all'emanazione della nuova norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, alle condizioni riportate nell'art. 2 del presente decreto.
Art. 2. Condizioni per l'utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 1 del presente decreto, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione:
a) estensione dell' omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;
b) relazione descrittiva della porta e degli ulteriori accorgimenti tecnici adottati per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore;
c) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità: c1) indica le dimensioni della porta; c2) garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI oppure RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a); c3) attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l'indicazione permanente ed indelebile degli estremi dell'atto di omologazione di cui alla precedente lettera a), il numero distintivo annuale e il nome del produttore;
d) dichiarazione in cui il produttore attesta di avere predisposto il fascicolo tecnico che dovrà contenere almeno la seguente documentazione: d1) elaborati grafici dettagliati della porta e di tutte le sue componenti; d2) manuale delle istruzioni per l'installazione, uso e manutenzione della porta; d3) valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta basata anche su eventuali relazioni di calcolo; d4) relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici adottati in relazione alle dimensioni della porta. Il suddetto fascicolo tecnico dovrà essere conservato dallo stesso produttore ed esibito per i controlli con le modalità previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2001 Il Ministro: Bianco
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