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D.M. 20/04/1998

MINISTERO TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Decreto 20 aprile 1998.

Rideterminazione dei tassi di interesse praticati per i mutui prima casa.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

- Vista la legge 18 dicembre 1986 n. 891;

- Visto l'art. 2 della predetta legge che ai commi 1 e 3 prevede che la rata annuale del mutuo comprensiva di capitale e interessi, calcolata in base al 20 per cento della retribuzione annua percepita dai soggetti mutuatari, non sia superiore ad una rata annuale di un mutuo corrispondente ad un tasso del 13 per cento calcolata per uguale durata;

- Visto l'art. 3 della citata legge che al comma 5 prevede che con decreto del Ministro del tesoro sono aggiornati i tassi dei mutui previsti dall'art. 2 in dipendenza delle variazioni delle condizioni del mercato finanziario; Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989

- modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito;

- Considerato che le mutate condizioni del mercato finanziario hanno portato ad una generale riduzione dei tassi di interesse praticati per i mutui prima casa;

Decreta:

Art.1 A decorrere dal 1 gennaio 1998 il tasso di interesse applicato per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e comma 3, all'art. 5, comma 1, lettera b), e all'art. 7, comma 3, della legge 18 dicembre 1986 n. 891, č rideterminato nella misura del 9,20 per cento.

Art.2 In caso di estinzione volontaria anticipata, il conguaglio sulle rate di ammortamento giā corrisposte, previsto dall'art. 2 dell'atto modificativo alle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito ai sensi della legge 18 dicembre 1986 n. 891, approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989, viene rideterminato in base al tasso previsto dall'art.1. italiana.

Roma, 20 i

 

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