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D.M. 19/02/2002

TERRITORIO 19 FEBBRAIO 2002

(GU n. 118 del 22-5-2002)

Modifica del Decreto interministeriale 27 dicembre 1991, istitutivo della riserva naturale marina denominata "Capo Rizzuto".

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- Visto il titolo V della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

-Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

-Vista la Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

- Visto l'art. 1, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marina sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

- Visto l'art. 2, comma 14, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale č soppressa la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

-Visto l'art. 2, comma 14, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, "per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonchč alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente č istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine";

- Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11 ottobre 1999 di costituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine;

-Visto il Decreto internnnsteriale 27 dicembre 1991 di "Istituzione della riserva naturale marina denominata Capo Rizzuto";

-Vista la convenzione per l'affidamento in gestione della riserva naturale marina denominata "Capo Rizzuto", sottoscritta il 21 maggio 1997 fra il Ministero dell'ambiente - Ispettorato centrale per la difesa del mare e la provincia di Crotone, approvata con Decreto del Ministro dell'ambiente in data 9 ottobre 1997;

-Visto il regolamento per l'organizzazione e la gestione della riserva naturale marina di "Capo Rizzuto" approvato con Decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 gennaio 1998;

-Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 28 giugno 2000, con il quale č stato costituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico;

- Vista la proposta di rizonazione trasmessa al Ministero dell'ambiente - Servizio per la difesa del mare in data 14 dicembre 2000, con nota n. 648/RM dalla provincia di Crotone;

- Visto il verbale della seduta del 16 novembre 2000 del Comitato consultivo tecnico-scientifico;

- Visto il verbale della seduta del 30 novembre 2000 della Commissione di riserva ricostituita con Decreto del Ministro dell'ambiente del 27 settembre 1999;

-Vista l'istruttoria preliminare svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine per l'aggiornamento dell'area marina protetta denominata "Capo Rizzuto";

-Ritenuto opportuno provvedere a modificare quanto previsto con il precedente Decreto interministeriale del 27 dicembre 1991 di "Istituzione della riserva naturale marina denominata Capo Rizzuto";

-Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1999, n. 549, con il quale č stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente;

- Visto l'art. 77, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

- Visto il verbale della riunione tenutasi il 19 aprile 2001 tra la segreteria tecnica per le aree marine protette e la provincia di Crotone, in qualitā di Ente gestore dell'area marina protetta denominata "Capo Rizzuto";

-Vista la definitiva proposta della segreteria tecnica per le aree protette marine per l'aggiornamento dell'area marina protetta denominata "Capo Rizzuto";

- Visto il parere espresso in data 17 gennaio 2002 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell' art. 77, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Art. 1.

1. Il Decreto interministeriale 27 dicembre 1991 di "Istituzione della riserva naturale marina denominata Capo Rizzuto", č integralmente sostituito dal presente Decreto, che ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti.

Art. 2.

1. Č istituita, d'intesa con il Ministro dell'economia ai sensi della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'area marina protetta denominata "Capo Rizzuto".

Art. 3.

1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente Decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area marina protetta denominata "Capo Rizzuto" č delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo an- Punto Latitudine Longitudine A1) 39 gradi 02'.45 N 017 gradi 09'.40 E (in costa)

A) 39 gradi 04'.00 N 017 gradi 12'.30 E

B) 39 gradi 01'.70 N 017 gradi 13'.60 E

C) 38 gradi 58'.70 N 017 gradi 13'.90 E

D) 38 gradi 56'.60 N 017 gradi 12'.50 E

E) 38 gradi 52'.40 N 017 gradi 07'.60 E

F) 38 gradi 51'.50 N 017 gradi 02'.90 E

G) 38 gradi 52'.95 N 016 gradi 59'.00 E

H) 38 gradi 53'.88 N 016 gradi 59'.00 E H1) 38 gradi 55'.80 N 017 gradi 00'.00 E (in costa) che i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione del demanio marittimo ricompreso all'interno dell'area marina protetta denominata "Capo Rizzuto" sono adottati dalle autoritā preposte sulla base delle normative vigenti, sentito l'Ente gestore della suddetta area marina protetta e comunque nel pieno rispetto delle finalitā delle misure e delle discipline vigenti nell'area marina protetta medesima.

Art. 4.

1. Nell'ambito delle finalitā di cui all'art. 27, comma 3, della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta "Capo Rizzuto" in particolare persegue

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area

f) la promozione di uno sviluppo socioeconomico compatibile con la rilevanza naturalisticopaesaggistica dell'area, anche privilegiando attivitā tradizionali locali giā presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalitā, per le attivitā relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrā prevedere specifiche facilitazioni per l'esercizio delle attivitā dei servizi connessi e funzionali all'area marina protetta e per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni ricadenti nell'area protetta marina.

Art. 5.

1. All'interno dell'area marina protetta denominata "Capo Rizzuto", per come individuata e delimitata al precedente art. 3, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivitā che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalitā istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate

a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attivitā che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee

b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchč di sostanze tossiche o inquinanti

e) le attivitā che possano comunque recare danno, intralcio o turbativa al- la realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente Decreto

a) il tratto di mare circostante Capo Colonne, delimitato dalla congiungen- Punto Latitudine Longitudine R1) 39 gradi 01'.78 N 017 gradi 11'.42 E (in costa)

R) 39 gradi 01'.78 N 017 gradi 12'.70 E

S) 39 gradi 01'.11 N 017 gradi 12'.70 E S1) 39 gradi 01'.11 N 017 gradi 12'.30 E (in costa) te i seguenti punti:

b) il tatto di mare circostante Capo Cimiti, delimitato dalla congiungente i Punto Latitudine Longitudine T1) 38 gradi 58'.40 N 017 gradi 09'.90 E (in costa)

T) 38 gradi 58'.60 N 017 gradi 10'.90 E

U) 38 gradi 57'.30 N 017 gradi 11'.30 E U1) 38 gradi 56'.80 N 017 gradi 09'.60 E (in costa) seguenti punti:

c) il tratto di mare antistante Capo bianco, delimitato dalla congiungente i Punto Latitudine Longitudine

V) 38 gradi 54'.95 N 017 gradi 08'.18 E

W) 38 gradi 54'.50 N 017 gradi 08'.72 E

X) 38 gradi 54'.07 N 017 gradi 08'.18 E

Y) 38 gradi 54'.50 N 017 gradi 07'.60 E seguenti punti:

3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati

a) la balneazione

b) le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6

c) la navigazione e l'accesso con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4, 5 e 6

d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4

e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4

f) la pesca professionale e sportiva, con qualunque mezzo esercitata

g) la pesca subacquea.

4. In zona A č invece consentito l'accesso e la sosta alle unitā di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalitā e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'Ente gestore dell'area marina protetta.

5. Per quanto attiene la zona A di Capo Colonne, la navigazione, l'accesso e la sosta a natanti e imbarcazioni, disciplinate dall'Ente gestore, sono consentite la terza domenica di maggio di ogni anno, per festivitā locale.

6. Per quanto attiene la zona A di Capo Cimiti sono consentite le visite guidate anche subacquee senza autorespiratore, autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva.

7. La zona B, di riserva generale, circostante le zone A di cui al comma 2, lettere a), b) e c) del presente art-icolo, comprende il tratto di mare da Capo Donato fino al limite est di Barco Vercillo, delimitato dalla Punto Latitudine Longitudine A1) 39 gradi 02'.45 N 017 gradi 09'.40 E (in costa)

I) 39 gradi 03'.62 N 017 gradi 11'.50 E

L) 39 gradi 01'.82 N 017 gradi 12'.97 E

M) 38 gradi 58'.78 N 017 gradi 12'.98 E

N) 38 gradi 56'.90 N 017 gradi 11'.70 E

O) 38 gradi 53'.02 N 017 gradi 07'.30 E

P) 38 gradi 52'.30 N 017 gradi 02'.90 E

Q) 38 gradi 54'.65 N 016 gradi 58'.77 E H1) 38 gradi 55'.80 N 017 gradi 00'.00 E (in costa) congiungente i seguenti punti:

8. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati

a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 9, lettere d) ed e), del presente articolo

b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 9, lettera f), del presente articolo

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9, lettera h) e i), del presente articolo

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9, lettera j), del presente articolo

 

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