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D.M. 18/07/2003(GU n. 210 del 10-9-2003) Modalità di ammissione al Fondo ex art. 55 e disposizioni attuative per l'anno 2003. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Visto l'art. 55 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha istituito a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, e visto in particolare il comma 3, come modificato dall'art. 70, comma 4, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale ha stabilito che le dispobilità, del predetto Fondo sono ripartite con Decreto del Ministro dell'economa e delle finanze, il cui schema è trasmesso al Parlamento entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni; - Visto il proprio Decreto in data 4 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 dei 28 marzo 2003, con il quale sono state dettate le norme attuative della disposizione richiamata per l'anno 2002; - Visto il proprio Decreto in data odierna con il quale le disponibilità del Fondo relative al 2003 sono ripartite tra le iniziative di cui all'elenco allegato al Decreto stesso; - Ritenuto di dettare per il 2003 disposizioni attuative analoghe a quelle emanate per il 2002 con il Decreto sopra citato e di definire lo schema di prospetto informativo da allegare alla domanda di finanziamento, al fine di acquisire informazioni il più possibile uniformi; Decreta Art.1. Ammissione a finanziamento Le regioni e gli enti locali competenti a richiedere l'ammissione ai contributi del Fondo ex art. 55 della Legge n. 448/2001 per le iniziative indicate nell'elenco allegato al Decreto di riparto in data odierna presentano apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, via XX Settembre, 97 - (cap. 00187) Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto. La domanda deve essere corredata da copia - debitamente compilata in ogni sua parte - del prospetto informativo allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto. In caso di inosservanza del termine di cui sopra il finanziamento è da intendersi automaticamente revocato. Art. 2. Erogazioni L'erogazione del contributo, compatibilmente con le disponibilità di cassa ed eventuali vincoli di bilancio sopravvenuti, avverrà in un'unica soluzione a favore dell'ente assegnatario e sarà effettuata previa comunicazione da parte dell'ente medesimo dell'avvenuto affidamento dei lavori. Art. 3. Responsabilità dell'ente assegnatario L'ente assegnatario è esclusivo responsabile della corretta attuazione dell'intervento ammesso a finanziamento, anche sotto il profilo del pieno rispetto della normativa comunitaria oltre che della normativa nazionale. Art. 4. Utilizzo economie Le economie conseguenti ai ribassi d'asta o comunque maturate nelle varie fasi procedimentali restano acquisite all'ente assegnatario, che le utilizzerà, ricorrendone le condizioni, secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici. Art. 5. Realizzazione Gli interventi finanziati con il Decreto di riparto citato in premessa dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre dell'anno indicato, al rigo B9 della scheda analitica del prospetto informativo, quale «previsione ingresso in esercizio ». Nei novanta giorni successivi all'ultimazione dei lavori, oggetto di contributo, l'ente assegnatario provvederà ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, comunicazione formale di conclusione dell'intervento finanziato con il menzionato Decreto che riporti a) la data di ultimazione b) un quadro riepilogativo dei fondi a disposizione, delle spese sostenute e delle eventuali economie, con specificazione della destinazione delle economie stesse c) notizie sull'entrata in esercizio dell'opera realizzata. Art. 7. Pubblicazione Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2003 Il Ministro: Tremonti Allegato Fondo nazionale infrastrutture di interesse locale (art. 55 Legge n. 448/2001 e art. 70 Legge n. 289/2002) Prospetto informativo Scheda identificativa 1 Titolo e descrizione dell’intervento 2 Amministrazione responsabile 3 Codice fiscale dell’amministrazione 4 Numero della contabilità speciale presso la tesoreria provinciale (Banca d’Italia) 5 Inserimento programma triennale Si-no 6 C.U.P. v. nota 1 Scheda analitica A Tipo di intervento, rilevanza e finalità A1 Settore di intervento A2 Tipologia di infrastruttura v. nota 2 A3 Localizzazione A4 Effetti attesi A5 Modi di gestione o manutenzione B Situazione progettuale e realizzativa v. nota 3 B1 Studio di fattibilità B2 Progetto preliminare B3 Progetto definitivo B4 Conferenza dei servizi B5 V.I.A. Effettuata B6 Progetto esecutivo B7 Provvedimenti concessri e autorizzativi vigenti B8 Previsione appalto B9 Previsione ingresso in esercizio C Situazione finanziaria v. nota 4 C1 Costo glabale presunto v. nota 5 C2 Distribuzione annuale dei costi C3 Fondi comunitari disponibili Altri fondi pubblici disponibili C5 Fondi private disponibili C6 Totale fondi disponibili v. nota 6 C7 Stanziamento necessario per la realizzazione (C1-C6) C8 Finanziamento richiesto a carico dell’Art. 55 L. 448/2001 C9 Eventuale fabbisogno residuo (C7-C8) v. nota 7 Nome del funzionario referente (indirizzo, recapito telefonico, e-mail) Note: 1. Da richiedere a cura dell'Amministrazione responsabile ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e Delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002. 2. Legenda tipologia: N (nuova costruzione), C (completamento), A (adeguamento/ potenziamento). 3. Elencare date e atti di approvazione o previsioni (P). 4. Elencare date e atti di finanziamento o previsioni (P). 5. Citare fonte della stima. Se l'intervento costituisce un lotto di un'opera più articolata, indicare anche i dati relativi all'intera opera. 6. Sommare importi da C3 a C5, riferiti allo specifico intervento oggetto della richiesta di finanziamento. 7. Indicare fonti di copertura relativa.
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