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D.M. 17/06/2004

DECRETO MINISTERO DELLE ATTIVITĀ PRODUTTIVE 17 GIUGNO 2004

(GU n. 148 del 26-6-2004)

Modificazioni al Decreto ministeriale 24 maggio 2000 recante la fissazione dei criteri per la determinazione dell'ammontare della cauzione prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del Decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalitā e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivitā produttive nelle aree depresse del Paese.

Il Ministro delle Attivitā Produttive

-Visto il Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno;

- Visto il proprio Decreto 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state determinate le modalitā, le procedure e i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attivitā produttive nelle aree depresse del Paese;

-Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4-bis del suddetto Decreto n. 527/95 che, tra la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione, prevede che vi sia la ricevuta del versamento di una cauzione da parte dell'impresa istante, ovvero una fideiussione bancaria o un polizza assicurativa di importo pari alla cauzione medesima, a garanzia della volontā dell'impresa di realizzare il programma agevolato;

-Considerato che il predetto art. 5, comma 4-bis prevede che l'ammontare relativo alla citata cauzione, nonchč gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa sia determinato sulla base di criteri fissati con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivitā produttive, tenuto anche conto dell'entitā degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda;

-Visto il proprio Decreto del 24 maggio 2000, con il quale sono stati fissati i criteri per la determinazione dell'ammontare della suddetta cauzione;

-Ravvisata l'opportunitā di provvedere ad un adeguamento dell'ammontare della cauzione mediante la ridefinizione dei criteri di calcolo, al fine di assicurare piena efficacia a tale meccanismo in relazione alla sua specifica finalitā di garantire, attraverso il versamento di un importo adeguatamente commisurato all'entitā degli investimenti, l'effettiva volontā dell'impresa di portare a termine il programma;

-Considerato altresė che detta garanzia č finalizzata anche a ristorare parzialmente l'amministrazione dei costi sostenuti per l'attivitā istruttoria a fronte dei programmi agevolati che non vengono realizzati;

Decreta:

Articolo unico Il comma 3 dell'articolo unico del Decreto del 24 maggio 2000 citato nelle premesse č sostituito dal seguente: Ģ3. L'ammontare della cauzione, della fideiussione o della polizza č determinato nelle misure di seguito indicate, rapportate, nella parte progressiva, all'entitā degli investimenti del programma a fronte dei quali l'impresa chiede le agevolazioni e non č soggetto a modifiche in relazione ad eventuali successive variazioni degli investimenti stessi a qualsiasi titolo apportate: un importo fisso di 2000 euro, al quale si aggiunge:

-0,333% dell'entitā degli investimenti fino a 500.000 euro;

-0,199 % per la parte eccedente e fino a 2.000.000 di euro;

-0,084 % per la parte eccedente e fino a 5.000.000 di euro;

-0,010 % per la parte eccedente e fino a 25.000.000 di euro;

-0,006 % oltre i 25.000.000 di euro.ģ. Il presente Decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2004 Il Ministro: Marzano

 

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