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D.M. 16/07/2002

(GU n. 191 del 16-8-2002)

Modalitā di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici.

(Decreto n. 641).

Il Comandante Generale

Corpo delle capitanerie di porto

- Vista la Legge 23 maggio 1980, n. 313 con la quale č stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1 luglio 1998, pubblicata sul supplemento ordinario n. 134 alla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1998

- Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione

- Visto l'art. 10, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito Decreto per la disciplina delle modalitā di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili"

-Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo"

- Visto l'art. 3 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

- Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

-Ritenuto necessario dettare norme per la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio di tipo gonfiabile, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici, in attuazione della convenzione Solas 74(83), come emendata, ed in conformitā ai criteri per l'approvazione dettati dall'IMO con la risoluzione IMO A.761(18)

-Sentiti gli organismi affidati attualmente operanti in Italia, nel corso delle riunioni tenutesi in Genova nel primo semestre 2002;

Decreta:

Art. 1. Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente Decreto disciplina le modalitā di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici

a) riconosciuti di tipo approvato dall'amministrazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347; oppure b) riconosciuti di tipo conforme da un organismo notificato in base alla direttiva CE/96/98, come modificata, resa esecutiva in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407; oppure c) in possesso di dichiarazione di equivalenza al tipo conforme rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della direttiva CE/96/98, come modificata, resa esecutiva in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407; oppure d) in possesso di autorizzazione al mantenimento a bordo rilasciata dall'amministrazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 393.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Decreto, il significato dei termini utilizzati č quello delle definizioni contenute nell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", salvo i seguenti termini relativamente ai quali si intende

a) per amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

b) per dispositivi: unitariamente, con un unico vocabolo, le zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, le cinture di sicurezza di tipo gonfiabile, i dispositivi di evacuazione marini e gli sganci idrostatici

d) per IMO: International Marittime Organization

e) per MSC: Maritime Safety Committee

f) per sgancio idrostatico: il dispositivo di sganciamento per il libero gal leggiamento delle zattere di cui alla regola 4.1.6.3 dell'LSA Code (Codice internazionale dei dispositivi di salvataggio) adottato con risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996

g) per ispettore PSC: un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432

h) per organismo notificato: un organismo accreditato dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo", per la verifica della conformitā dei dispositivi di cui al presente Decreto

i) per organismo affidato: un organismo cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha affidato l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, comma 1, del Decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

j) per manuale di manutenzione: un manuale nel quale, oltre ad essere descritte nel dettaglio, anche con appositi piani, tutte le parti della dotazione di sicurezza, vengono chiaramente indicate e descritte, con relative scadenze, tutte le operazioni di controllo, manutenzione e sostituzione nonchč le prove da effettuarsi in occasione delle revisioni dei diversi dispositivi di salvataggio oggetto del presente Decreto, necessarie per assicurare e attestare la perfetta efficienza dei dispositivi stessi per tutto il periodo di validitā della revisione.

Art. 2. Revisioni periodiche ed occasionali

1. Tutte le zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, tutte le cinture di sicurezza di tipo gonfiabile e tutti i dispositivi di evacuazione marini sono sottoposte a visita di revisione periodica ad intervalli non superiori a dodici mesi.

2. Tutti gli sganci idrostatici che non siano del tipo a perdere sono sottoposti a revisione ad intervalli non superiori a dodici mesi.

3. La periodicitā delle revisioni di cui ai commi 1, e 2, per comprovate ragioni, puō essere posticipata dall'amministrazione, a richiesta degli interessati con domanda in carta legale debitamente motivata, fino ad un massimo di cinque mesi.

4. Ferma restando la periodicitā indicata ai commi 1, 2, e 3, la revisione deve essere comunque effettuata quando i dispositivi sono stati volontariamente o accidentalmente attivati ovvero quando sussistono dubbi circa il loro stato di conservazione.

Art. 3. Rapporto di revisione

1. In occasione di ogni revisione la stazione che vi provvede dovrā rilasciare un "rapporto di revisione" contenente, almeno, le seguenti indicazioni

a) per i dispositivi di evacuazione marini:

1. nome o sigla del fabbricante del dispositivo;

2. tipo di dispositivo;

3. numero di identificazione del dispositivo;

4. amministrazione/organismo che ha approvato il dispositivo o rilasciato la dichiarazione di conformitā;

5. numero di persone per il quale il dispositivo č dichiarato conforme;

6. data di revisione;

7. prove effettuate;

8. eventuali sostituzioni o riparazioni effettuate;

9. identificazione delle persone responsabili della revisione;

10. data di restituzione alla nave;

11. nome della nave

b) per le zattere gonfiabili:

1. nome o sigla del fabbricante;

2. tipo di zattera;

3. numero di identificazione della zattera;

4. amministrazione/organismo che ha approvato la zattera o rilasciato la dichiarazione di conformitā;

5. numero delle persone che possono trovare posto sulla zattera;

6. tipo di equipaggiamento;

7. lunghezza della barbetta;

8. altezza massima di posizionamento a bordo rispetto al galleggiamento della nave;

9. data di revisione;

10. eventuali dotazioni sostituite o aggiunte;

11. eventuali sostituzioni o riparazione effettuate sulla zattera;

12. prove effettuate;

13. identificazione delle persone responsabili della revisione;

14. data di restituzione alla nave;

15. nome della nave

c) per gli sganci idrostatici: nome o sigla del fabbricante;

2. tipo di sgancio;

3. identificazione delle persone responsabili della revisione;

4. data di revisione dello sgancio;

5. data di restituzione alla nave;

6. nome della nave

d) per le cinture di salvataggio gonfiabili:

1. nome o sigla del fabbricante;

2. tipo di cintura, indicando anche se si tratta di cintura per adulti o bambini;

3. eventuale numero di lotto;

4. numero delle cinture revisionate;

5. amministrazione/organismo che ha approvato la cintura o rilasciato la dichiarazione di conformitā;

6. prove eseguite;

7. identificazione delle persone responsabili della revisione;

8. eventuali riparazioni o sostituzioni effettuate;

9. data di revisione della cintura;

10. data di restituzione alla nave;

11. nome della nave.

2. Una copia del "rapporto di revisione" di cui al comma 1 deve essere custodita dal comando della nave sulla quale la dotazione č sistemata per almeno cinque anni. Analogo obbligo di conservazione compete alla stazione di revisione che ha effettuato le verifiche.

3. Il rapporto di revisione deve consentire con sicurezza l'identificazione della stazione che ha effettuato la revisione.

4. Sul rapporto di revisione deve essere riportata la seguente dicitura: "stazione di revisione approvata dall'amministrazione italiana in conformitā alla risoluzione IMO A. 761(18), adottata il 4 novembre 1993, come modificata dalla risoluzione MSC 55(66), adottata il 30 maggio 1996", riportando inoltre gli estremi del presente Decreto. Il testo in lingua inglese della risoluzione IMO A. 761(18), come modificata, č riportata in allegato 1 al presente Decreto, con traduzione non ufficiale in lingua italiana inserita in allegato 2.

5. Il rapporto di revisione deve essere redatto anche in lingua inglese.

Art. 4. Modalitā di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili

1. Le revisioni devono essere eseguite secondo le modalitā indicate ai punti 4 e 5 della risoluzione dell'IMO A. 761(18), come modificata, nonchč secondo le istruzioni appositamente emanate dal costruttore della zattera e contenute nel relativo manuale di manutenzione.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, se la zattera non viene revisionata mediante apertura a mezzo della propria bombola, si deve procedere alla pesata della bombola stessa; se viene riscontrata una diminuzione di peso superiore a 55 grammi o superiore all'eventuale diverso valore previsto dal fabbricante e indicata nel manuale di manutenzione, la predetta bombola deve essere ricaricata dopo essere stata sottoposta, con esito positivo, a pressatura ed ispezione visiva interna ed esterna.

Art. 5. Modalitā di revisione delle cinture di salvataggio gonfiabili

1. Le revisioni devono essere eseguite secondo le istruzioni appositamente emanate dal costruttore della cintura e contenute nel relativo manuale di manutenzione.

2. In ogni caso devono essere eseguite le seguenti operazioni

a) pesature della bombola; se č riscontrata una diminuzione di peso superiore a quella prevista dal fabbricante nel manuale di manutenzione, detta bombola deve essere ricaricata dopo essere stata sottoposta, con esito positivo, a pressatura ed ispezione visiva esterna

b) sostituzione delle pastiglie per il gonfiamento automatico in immersione

c) gonfiamento con aria di ciascuna cintura con relativo successivo controllo di tenuta

d) gonfiamento coti bombola di una percentuale pari ad almeno il 5% del numero di cinture sottoposte a revisione.

3. Su ogni singola cintura di salvataggio deve essere marcata in modo indelebile la data di revisione, preceduta dalla dicitura "data di revisione" in italiano ed in inglese.

Art. 6. Modalitā di revisione dei dispositivi di evacuazione marini

 

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