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D.M. 16/03/2005MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Decreto 16 marzo 2005 Graduatorie regionali delle iniziative ammissibili alle agevolazioni presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando straordinario del 2003, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori del settore «industria», «turismo» e «commercio». IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese -Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivitą produttive nelle aree depresse del Paese; -Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivitą produttive; - Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive emanate ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5, comma 5, prevede la possibilitą di formare ulteriori graduatorie sulla base di specifici obiettivi fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato- Regioni; -Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e le successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalitą e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivitą produttive nelle aree depresse del Paese; - Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni sulle modalitą e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni ai settori industria e servizi; -Vista la circolare esplicativa del Ministero delle attivitą produttive n. 900516 del 13 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni sulle modalitą e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni al settore turistico-alberghiero; -Vista la circolare esplicativa del Ministero delle attivitą produttive n. 900047 del 25 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni sulle modalitą e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni al settore del commercio; -Vista la delibera del CIPE n. 136 del 21 dicembre 2000 con la quale č stato ripartito tra le regioni Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna l'importo di lire 100 miliardi (51.645 Meuro) destinato alle iniziative inserite nel DUPIM (Documento unico programmatico isole minori); -Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 con il quale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, č stata assegnata alle iniziative da realizzare nelle aree depresse delle isole minori ad integrazione delle azioni deliberate dal CIPE, la somma complessiva di lire 100 miliardi pari a 51.645.690 euro, da ripartire tra i territori interessati secondo le misure fissate dalla citata delibera del CIPE n. 136/2000; - Visto il decreto del Ministro delle attivitą produttive del 14 luglio 2003 che ha definito i criteri per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 attraverso un bando straordinario destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori, ha ripartito tra le regioni interessate le risorse complessive pari a 51.645.690,00 euro e, nell'ambito di ciascuna regione, tra i relativi comuni e ha fissato il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande di agevolazione; - Vista la circolare applicativa del Ministro delle attivitą produttive n. 946471 del 9 dicembre 2003 che ha recepito le indicazioni dei singoli comuni in merito ai settori produttivi oggetto del bando speciale «isole minori» e fornito indicazioni e precisazioni per l'attuazione del bando stesso; - Visto il decreto del Ministro delle attivitą produttive del 16 aprile 2004 con il quale č stato prorogato il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione per il bando straordinario della legge n. 488/1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori; - Visto in particolare l'art. 2, comma 4 del citato decreto 14 luglio 2003 che dispone che il Ministero delle attivitą produttive provvede alla formazione di una graduatoria per ciascuno dei settori di attivitą ammissibili e per ciascuna delle regioni interessate; - Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni; - Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2003, concernente l'individuazione delle gestioni fuori bilancio, ai sensi del quale gli interventi nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, gestiti dal Ministero delle attivitą produttive, limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'U.E. e/o dalle regioni, mantengono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione e quindi permangono in gestione fuori bilancio; -Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 29 del 30 giugno 2004 recante istruzioni per la riconduzione in bilancio delle gestioni non aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione; - Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1. 1. Le graduatorie regionali delle iniziative ammissibili alle agevolazioni previste dal bando straordinario del 2003 della legge n. 488/1992 destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori del settore «industria», «turismo» e «commercio» sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/17 al presente decreto. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative e nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per settore di attivitą e numero di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse č inserita ed il numero della relativa posizione occupata. Art. 2. 1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'art. 1 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse nonchč tenendo conto del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento. 2. Per le iniziative ammissibili al cofinanziamento UE e/o delle Regioni le corrispondenti risorse sono gestite in contabilitą fuori bilancio, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2003 citato in premessa, a valere sulla contabilitą speciale n. 1726 istituita nell'ambito del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le iniziative non ammissibili ai predetti cofinanziamenti le risorse sono gestite in contabilitą ordinaria e, pertanto, con successivi decreti, si provvederą ad impegnare i conseguenti oneri a carico del cap. 7420, piano di gestione 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle attivitą produttive, a favore delle singole banche concessionarie. Art. 3. 1. Ai sensi del p.8 della citata circolare 9 dicembre 2003, n. 946471, le iniziative ammissibili che, a causa della insufficienza delle disponibilitą finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni o che sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, non possono essere oggetto di inserimento automatico o di riformulazione - ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 527/1995 - sul primo bando utile successivo, ordinario o straordinario della legge n. 488/1992. Art. 4. 1. Per le iniziative escluse dalle agevolazioni di cui all'art. 1, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrerą il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invaliditą o decadenza della domanda previsti dall'art. 5 del regolamento, in quanto tali note contengono gią gli specifici motivi di esclusione. Il presente decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 2005 Il direttore generale: Pasca di Magliano Allegato n. 1 NOTE ESPLICATIVE Le graduatorie sono diciassette come di seguito specificato: 1) Toscana, settore industria (All. 2/1) ; 2) Lazio, settore industria (All. n. 2/2) ; 3) Campania, settore industria (All. n. 2/3) ; 4) Sicilia, settore industria (All. n. 2/4) ; 5) Sardegna, settore industria (All. n. 2/5) ; 6) Toscana, settore turistico-alberghiero (All. n. 2/6) ; 7) Lazio, settore turistico-alberghiero (All. n. 2/7) ; 8) Campania, settore turistico-alberghiero (All. n. 2/8) ; 9) Puglia, settore turistico-alberghiero (All. n. 2/9) ; 10) Sicilia, settore turistico-alberghiero (All. n. 2/10) ; 11) Sardegna, settore turistico-alberghiero (All. n. 2/11) ; 12) Toscana, settore commercio (All. n. 2/12); 13) Lazio, settore commercio (All. n. 2/13) ; 14) Campania, settore commercio (All. n. 2/14) ; 15) Puglia, settore commercio (All. n. 2/15) ; 16) Sicilia, settore commercio (All. n. 2/16) ; 17) Sardegna, settore commercio (All. n. 2/17) . La singola graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 ubicate nel territorio di riferimento (graduatorie regionali) e operanti nei settori di riferimento (graduatoria per attivita) . La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza č determinata sulla base del valore riportato nella colonna M, pari alla somma dei valori dei due indicatori normalizzati e delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 5 del decreto 14 luglio 2003. Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna M, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati. Si ricorda che il valore degli indicatori č cosi' determinato: *indicatore n.1: capitale proprio attualizzato investito nel programma investimento ammissibile attualizzato *indicatore n.2: numero di occupati attivati dal programma investimento ammissibile attualizzato. Le maggiorazioni vengono applicate quando: a) il valore degli indicatori č incrementato del 5% qualora l'impresa abbia gią aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» del programma da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS; b) il valore degli indicatori č incrementato di un ulteriore 5% per i programmi gią inseriti nei PIST e non agevolati; c) il valore degli indicatori č aumentato di un ulteriore 10% qualora, al momento della presentazione della domanda, l'impresa non abbia piu' di nove dipendenti ed il programma per il quale vengono richieste le agevolazioni preveda investimenti non superiori a 200.000 euro. Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi: |
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