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D.M. 16/03/1998MINISTERO DELL'AMBIENTE Decreto 16 marzo 1998 Modalitą con le quali i fabbricanti per le attivitą industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ. il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianto -Visto il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997 n. 137; -Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626; - Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989; - Ritenuto di dover provvedere ad indicare le modalitą con le quali i fabbricanti devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ nelle attivitą industriali soggette al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175; -Considerato che, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge 19 maggio 1997 n. 137, le modalitą con le quali i fabbricanti devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ sono stabilite dal Ministero dell'ambiente in conformitą alle proposte della Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996 n. 461; -Viste le proposte della Conferenza di servizi, di cui al citato art. 9 del decreto- legge 6 settembre 1996 n. 461, in data 18 dicembre 1997; Decreta: Art. 1 - Generalitą 1. Le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono le modalitą minime con cui il fabbricante deve procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, e successive modifiche e integrazioni, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivitą industriali. 2. I contenuti del presente decreto sono finalizzati alle attivitą ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, e successive modifiche e integrazioni, e sono pertanto integrativi ed aggiuntivi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modifiche e integrazioni, finalizzato al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 3. Le modalitą di informazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano nelle attivitą industriali a rischio di incidente rilevante devono essere individuate dal fabbricante nell'ambito della propria organizzazione e poste in atto mediante apposite procedure scritte, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tali procedure devono, in particolare, prevedere la designazione di personale adeguatamente informato, qualificato e preparato, nonchč l'approntamento e la gestione di mezzi idonei alla protezione del personale in caso di incidente rilevante. Art. 2 - Definizioni Ai sensi del presente decreto si intende per a) lavoratore in situ: -il personale dirigente, i quadri, gli impiegati tecnici e amministrativi e gli operai che operano nello stabilimento; - il personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi e/o agli interventi di emergenza; -il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto, anche occasionalmente, alla manutenzione degli impianti o depositi, ai servizi generali o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro; -il personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, preposto ad operazioni comunque connesse con l'esercizio degli impianti o depositi; b) istruttore: personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, qualificato all'addestramento dei lavoratori in situ, selezionato dal fabbricante; c) visitatore occasionale: persona diversa da quelle di cui alle lettere a) e b), che accede allo stabilimento a qualunque titolo. Art. 3 - Informazione 1. Il fabbricante deve informare ciascun lavoratore sui rischi di incidente rile- vante e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Per le attivitą soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, l'informazione deve basarsi sulle risultanze delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal fabbricante ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, con particolare riguardo a quanto indicato nell'art. 8, comma 1, del detto decreto. Per le altre attivitą, l'informazione deve basarsi sulle valutazioni effettuate dal fabbricante e sulle misure adottate, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175. 2. Il fabbricante deve assicurarsi che l'informazione di cui al comma 1 sia fornita in modo comprensibile ed esaustivo a ciascun lavoratore, anche con riguardo ad eventuali specifiche esigenze, ricorrendo alle forme di comunicazione pił adeguate. In particolare, il fabbricante deve distribuire ai lavoratori almeno: a) la scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggo 1997 n. 137, per le attivitą soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175; b) le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi interessati, di cui alla legge 29 maggio 1974 n. 256, e successive integrazioni e modifiche; c) un estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza di cui al comma 1; d) un estratto del piano di emergenza interno, differenziato secondo la funzione, la posizione e i compiti specifici affidati al singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna. 3. Il fabbricante e tenuto ad organizzare almeno ogni tre mesi, per le attivitą soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, e ogni sei mesi per le altre attivitą, ed ogni volta che intervengano modifiche significative all'attivitą incontri con i lavoratori al fine di: a) illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 2; b) verificare che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita; c) identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione; d) rispondere ad eventuali quesiti e acquisire, per successiva valutazione, i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori o dai loro rappresentanti per la sicurezza. Il fabbricante deve produrre e conservare evidenza documentale degli incontri di cui al presente comma, ivi compreso il riscontro degli esiti. 4. Il fabbricante deve aggiornare l'informazione e, sč necessario, la documentazione, ogni volta che subentrino nuove conoscenze tecniche in materia o intervengano modifiche significative, dietro richiesta motivata da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, per le attivitą soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, anche sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'art. 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997 n. 137, nonchč del piano di emergenza esterno di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175. 5. Il fabbricante deve informare i visitatori occasionali degli aspetti essenziali dei piano di emergenza interno, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al piano di emergenza interno potrą eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di raccolta. In tutti i casi, per le attivitą soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, ai visitatori occasionali deve essere consegnata copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997 n. 137. 6. Il fabbricante deve rendere disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento che lo stesso fabbricante provvederą a individuare, un'informazione graficovisiva, realizzata con i mezzi ritenuti pił idonei, relativa ai nominativi e alle modalitą con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza della quale si venga a conoscenza, all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonchč all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e, per le attivitą soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997 n. 137. Art. 4 - Formazione e addestramento 1. Il fabbricante deve identificare i parametri che incidono sulla sicurezza individuale e collettiva ed individuare conseguentemente il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata capacitą operativa del personale. Il fabbricante č tenuto ad assi- curarsi che tutto il personale coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti o depositi possieda la necessaria cognizione sulla implicazione della propria attivitą sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti. 2. Ai fini di cui al comma 1, il fabbricante deve assicurare che ciascun lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato su quanto segue: a) per le attivitą soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza, per quanto di pertinenza del singolo lavoratore, effettuate ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1988, con particolare riguardo a quanto indicato nell'art 8, comma 1, di tale decreto; per le altre attivitą, esiti delle valutazioni e misure adottate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175; b) contenuti generali del piano di emergenza interno e dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna; c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, anche ai sensi dell'art. 5, comma 3; d) procedure operative e di manutenzione degli impianti o depositi sią in condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni di emergenza; e) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla necessitą di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose; f) specifici ruoli e responsabilitą di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza č alla politica di sicurezza aziendale; g) possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure di sicurezza; h) ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente. 3. Il fabbricante č tenuto a realizzare quanto previsto ai commi 1 e 2 mediante la formazione e l'addestramento di base dei lavoratori in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di modifiche significative. A tal fine il fabbricante deve assicurare a) la selezione di adeguati programmi di formazione, esercitazione e ad destramento; b) la formazione e la qualificazione degli istruttori; c) la messa in atto di sistemi di verifica interni del raggiungimento degli obiettivi di formazione e addestramento, con particolare riferimento a: valutazione delle qualificazioni; valutazione dell'efficacia dell'addestramento; gestione degli archivi e della documentazione; valutazione delle prestazioni attuali e della necessitą di corsi di formazione. |
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