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D.M. 16/02/1998
Ministero dell'Interno Decreto del 16 febbraio 1998 Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura". Testo integrato e modificato dal DM 30 gennaio 1999
Art. 1 - Generalità (articolo così modificato dall'art. 1, D.M. 30 gennaio 1999) A decorrere dalla data del 30 aprile 1999 potranno essere costruite, commercializzate e installate solo porte resistenti al fuoco i cui prototipi siano omologati.
Art. 2 - Utilizzazione porte resistenti al fuoco I comandanti provinciali dei vigili del fuoco hanno facoltà di accettare fino al 31 dicembre 1998 l'installazione nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di porte resistenti al fuoco, diverse dal prototipo, a condizione che in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi sia presentata la seguente documentazione:
1. Omologazione del prototipo;
2. Dichiarazione in cui il produttore sotto la propria personale responsabilità garantisce:
1. la classe di resistenza al fuoco;
2. di aver impiegato nell'estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti all'articolo 3 della norma UNI-9723 CNVVF. Si rende, altresì, noto in allegato l'elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate.
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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