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D.M. 16/01/2001

L'ARTIGIANATO 16 GENNAIO 2001

(G.U.n. 79 del 04-04-2001) Direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982,

n. 46. Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

-Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

- Visto l'art. 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha demandato al Decreto di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, la determinazione della tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalità ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

- Visto il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

-Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06;

- Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle piccole e medie imprese n. 96/C 213/04;

-Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

- Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

- Sentiti i Ministri dell'Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica; Emana le seguenti direttive:

Art. 1. Oggetto

1. Con il presente decreto sono emanate le direttive di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di seguito denominato "fondo".

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Al fine di promuovere le attività di innovazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca industriale le disponibilità del fondo sono destinate al sostegno di programmi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo. I programmi possono comprendere anche attività connesse e comunque non preponderanti di ricerca industriale. Al coordinamento con le competenze in materia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si provvede ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

2. Per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo s'intendono, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, quelle rivolte rispettivamente:

a) all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonchè di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purchè tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

3. I programmi di cui al comma 1 possono prevedere anche attività relative alla realizzazione di nuovi centri di ricerca ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione, all'acquisizione o alla delocalizzazione di centri già esistenti. I costi relativi alle precitate attività sono ammissibili ove sussista un collegamento funzionale con il programma cui ineriscono.

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente decreto, purchè possiedano una stabile organizzazione in Italia, i seguenti soggetti:

a) le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

c) le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto l985, n. 443;

d) i centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b);

e) altri soggetti individuati dai bandi di cui all'art. 11.

2. Possono beneficiare degli interventi i consorzi e le società consortili costituiti dai soggetti di cui al comma 1 e altri soggetti pubblici o privati a condizione che la partecipazione delle imprese sia superiore al 50 per cento dell'ammontare del fondo consortile ovvero del capitale sociale. Il valore della predetta partecipazione è fissato al 30 per cento per i consorzi e le società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono presentare i programmi anche congiuntamente con università, enti di ricerca, ENEA ed ASI purchè le attività dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 abbiano un costo superiore al 50 per cento di quello complessivo del programma, ovvero al 30 per cento ove il programma preveda il completo svolgimento delle attività nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Non sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni del fondo i soggetti sottoposti alle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonchè i soggetti che risultino morosi in relazione a precedenti operazioni effettuate a carico del fondo.

Art. 4. Tipologia e misura delle agevolazioni

1. Per le attività di cui all'art. 2 il fondo eroga agevolazioni secondo le seguenti forme e misure:

a) per i programmi che prevedono lo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo, un finanziamento agevolato pari al 60 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento del 25 per cento in equivalente sovvenzione lordo (di seguito denominato ESL);

b) per i programmi di sviluppo precompetitivo comprendenti anche attività di ricerca industriale, qualora i costi relativi a tale ultima attività siano per lo meno pari al 10 per cento dei costi ammissibili, un finanziamento agevolato pari al 60 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento dell'ESL corrispondente alla media ponderata delle intensità di aiuto concedibili per le attività di ricerca industriale, pari al 50 per cento ESL, e di sviluppo precompetitivo di cui alla lettera a).

2. Qualora l'intervento sotto forma di finanziamento di cui al comma 1 superi i limiti ESL indicati nel comma medesimo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riduce la percentuale di intervento concessa sotto tale forma.

3. La durata massima del finanziamento è pari a 10 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 8, comma 3. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento di quello indicato e aggiornato, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, con il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, vigente alla predetta data di emanazione del decreto di cui all'art. 8, comma 3.

4. Gli interessi di preammortamento, calcolati dalla data di erogazione di cui all'art. 9, comma 1, saranno corrisposti annualmente a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 8, comma 3. Il rimborso del finanziamento avverrà in rate annuali costanti posticipate, la prima delle quali decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento di cui al comma 3.

5. In aggiunta alle agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse maggiorazioni, nella forma del contributo alla spesa, nelle sotto elencate percentuali dei costi ammissibili:

a) 10 per cento per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese;

c) 5 per cento per i programmi svolti nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;

d) 10 per cento per i programmi rientranti negli obiettivi di un programma o di un progetto specifico elaborato nell'ambito del programma-quadro comunitario di ricerca-sviluppo in corso di applicazione alla data di presentazione della domanda a condizione che le attività di ricerca e sviluppo svolte siano suscettibili di applicazioni multisettoriali ovvero abbiano carattere multidisciplinare. La maggiorazione è concedibile esclusivamente per i programmi che comprendono una quota rilevante di attività di ricerca ovvero comportano rilevanti difficoltà di realizzazione in relazione agli obiettivi perseguiti ed alle tecnologie da sviluppare. La precitata percentuale del 10 per cento è elevabile al 15 per cento per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese qualora alla copertura finanziaria del programma concorrano sotto qualsiasi forma, ivi compresa la partecipazione al capitale sociale, banche o altri intermediari finanziari;

e) 10 per cento per i programmi che prevedono almeno una delle condizioni seguenti:

1) lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 30 per cento dei costi ammissibili da parte di almeno due partner di altri Stati membri dell'Unione europea, purchè fra il soggetto richiedente e i citati partner non sussistano i rapporti di cui all'art. 2359 del codice civile;

2) lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 30 per cento dei costi ammissibili da parte di enti pubblici di ricerca e università.

6. Il cumulo degli interventi aggiuntivi sotto forma di contributo alla spesa di cui al comma 5 non può in nessun caso eccedere il 25 per cento ESL del costo ammissibile del programma.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, ad aggiornare periodicamente le percentuali di intervento di cui al presente articolo in funzione delle determinazioni della Commissione europea.

8. La determinazione delle agevolazioni espresse in ESL è effettuata, nel decreto di cui all'art. 8, comma 3, con calcolo basato sull'anno solare, attualizzando i valori degli investimenti e delle erogazioni alla data di avvio del programma ovvero, per i programmi ancora da avviare, alla data di emanazione del predetto decreto, applicando il tasso di attualizzazione vigente alla medesima data. A tal fine il contributo alla spesa è calcolato sulla base del piano delle erogazioni di cui all'art. 8, comma 4 ed il valore attualizzato del finanziamento agevolato è determinato come somma delle differenze attualizzate tra le rate al tasso di riferimento di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e quelle al tasso agevolato di cui al precedente comma 3.

9. L'ammontare delle agevolazioni di cui al comma 8 è rideterminato, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al momento dell'erogazione a saldo di cui all'art. 9, comma 5, ai fini della verifica del rispetto dei limiti massimi indicati ai precedenti commi 1 e 6, sulla base delle spese effettivamente sostenute per anno solare. Le agevolazioni concesse con il decreto di cui all'art. 8, comma 3, non possono essere aumentate. Nel caso in cui l'intensità complessiva delle agevolazioni, a seguito della suddetta rideterminazione, ecceda il limite massimo indicato al comma 1, viene ridotta l'agevolazione concessa sotto forma di contributo alla spesa.

 

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