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D.M. 15/12/2006

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Decreto 15 dicembre 2006

Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2007, e direttive all'Acquirente Unico in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

-Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003 n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

- Visto l'art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002 n. 273, secondo cui ai contratti di fornitura stipulati dai clienti aventi i requisiti indicati al comma 1 non si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, modificato dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239 convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003 n. 290;

-Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui, nell'esercizio delle loro competenze, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8;

- Visto il regolamento (CE) n. 1223/2004 del Parlamento e del Consiglio del 28 giugno 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia, prevedendo specificatamente che per le interconnessioni tra la Slovenia e gli Stati membri confinanti, le disposizioni dell'art. 6, paragrafo 1, nonchè le norme da 1 a 4 contenute nel capitolo intitolato «Generalita» dell'allegato, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007;

-Vista la legge 23 agosto 2004 n. 239, concernente riordino del settore energetico nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:

• l'art. 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

• l'art. 1, comma 3, lettera f), in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

• l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano;

-Visto l'art. 1, comma 30, della citata legge 23 agosto 2004 n. 239, con cui si dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale e che i clienti che diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e che qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura dei suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente Unico S.p.a.;

-Viste:

• la nota ministeriale del 20 ottobre 2000, prot. n. 2913, con cui si è disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il periodo 2001-2010, di una quota di capacità di trasporto sull'interconnessione inizialmente pari a 42 MW, incrementabile di anno in anno, rispetto al valore registrato nell'anno precedente, sulla base del tasso di crescita medio dei consumi elettrici comunicato dalla medesima Repubblica e comunque in misura non superiore al 5% annuo;

• la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui si è disposta una riserva a favore dello Stato della Città del Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacità disponibile nella misura massima di 50 MW;

• la nota ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con cui si è riconosciuto alla Edison S.p.a. il diritto di reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso, definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955 n. 317, di ratifica dell'accordo internazionale italo-svizzero del 18 giugno 1949;

- Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, assuma la responsabilità delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico;

- Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la società Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, assuma la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

- Viste le direttive del Ministro delle attività produttive 4 giugno 2003 e 26 novembre 2004 al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. nelle quali si fissano i criteri per la ripartizione tra Italia e Svizzera della capacità di interconnessione aggiuntiva derivante dall'entrata in funzione dell'elettrodotto San Fiorano-Robbia;

- Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2005, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006 e la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica del 13 dicembre 2005 n. 269/2005 come modificata e integrata dalla deliberazione del 24 maggio 2006 n. 99/2006;

- Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005 recante direttive all'Acquirente Unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2006;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), b), c) del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

-Viste le lettere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 22 ottobre 2004 e del 1° aprile 2005, concernenti richiesta di informazioni e di valutazioni in ordine alla capacità di importazione di energia elettrica per la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano e all'attuazione dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2004 n. 239;

- Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 giugno 2005, sul caso C-17/03, concernente l'accesso prioritario alla capacità di trasporto di energia elettrica sulle rete di interconnessione per un operatore che ha sottoscritto contratti di lungo termine prima della liberalizzazione del mercato elettrico;

-Vista la decisione della Commissione europea C(2006)1364, del 4 aprile 2006, con cui è stata notificata la procedura di infrazione 2006/2057 per mancato o difforme recepimento della direttiva n. 2003/54CE, e in particolare, con riferimento al mantenimento della riserva di capacità per l'esecuzione dei contratti pluriennali di importazione di energia elettrica sulla frontiera italo-francese;

- Vista la nota del 6 aprile 2006, prot. n. 6368, con cui il Ministero delle attività produttive ha informato la società Enel S.p.a. in merito alla decisione della Commissione europea sulla gestione di contratti pluriennali di importazione di energia elettrica sulla frontiera tra Francia e Italia;

-Vista la nota del 20 giugno 2006, prot. n. 5581 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie alla Commissione europea, in merito alla procedura di infrazione e agli impegni assunti dal Governo sul tema della riserva della capacità di interconnessione sulla frontiera italo-francese;

-Vista la decisione della commissione del 9 novembre 2006 recante modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri, con la quale sono stati forniti orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra i sistemi nazionali;

- Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico del 14 novembre 2006 con la quale sono stati forniti indirizzi alla società Acquirente Unico S.p.a. in materia di modalità di approvvigionamento di energia elettrica per il mercato vincolato e di informativa al Ministero stesso;

-Viste le lettere della società Acquirente Unico S.p.a. del 17 novembre 2006 e del 30 novembre 2006, al Ministero dello sviluppo economico, con cui sono fornite rispettivamente

a) la previsione della domanda da soddisfare nel triennio 2007-2009 per i clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, decreto legislativo n. 79/1999

b) indicazioni concernenti la strategia di approvvigionamento di Acquirente Unico per il 2007, contenente tra l'altro, previsioni dei costi medi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, ivi inclusa l'energia di importazione;

- Vista la lettera della società Edison S.p.a. del 3 agosto 2006, con cui è stata avanzata una proposta relativa alle modalità di reingresso in Italia della quota parte di energia italiana prodotta nella centrale KHR di Innerferrera in attuazione all'Accordo e Protocollo Addizionale tra Italia e Svizzera, ratificati in Italia con legge 9 marzo 1955 n. 317;

-Vista la lettera di Terna S.p.a. dell'11 dicembre 2006 con cui, in ordine alle modalità proposte per il reingresso dell'energia prodotta nella centrale di KHR di Innerferrera, a seguito di incontri con le società e il gestore di rete svizzero interessati, sono individuate le garanzie e le azioni necessarie a consentire in modo efficiente le verifiche della produzione della quota italiana dell'impianto;

-Vista la lettera di Terna S.p.a. del 21/11/2006, prot. TE/P2006013430, con cui si comunicano rispettivamente

a) i valori delle capacità di trasporto in importazione ed esportazione per l'anno 2007 delle linee di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia

b) i valori della capacità di trasporto, per l'anno 2007, della linea di interconnessione sulla frontiera con la Grecia;

-Viste le proposte di allocazione della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria e Grecia, elaborate con i rispettivi gestori di rete esteri, trasmesse con note del 5 dicembre 2006, prot. n. 14127, e del 12 dicembre 2006, prot. n. 14393;

 

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