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D.M. 15/09/2004MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Decreto 15 settembre 2004 Istituzione dell'area marina protetta denominata Plemmirio. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO d'intesa con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; -Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; -Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche; -Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; -Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti; - Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonchè alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine; - Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo; -Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; -Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare l'art. 36, comma 1 con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento, successivamente integrato con la legge 23 marzo 2001, n. 93 ed in particolare l'art. 8, commi 4 e 5 che prevedono l'aggiunta dell'area marina protetta denominata "Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco"; - Visto il protocollo per la realizzazione dello studio di fattibilità propedeutico all'istituzione dell'area marina protetta "Penisola Maddalena -Capo Murro di Porco" stipulato in data 16 novembre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la provincia regionale di Siracusa e il comune di D.M. 15/09/2004 – Istituzione dell’area marina protetta denominata Plemmirio. Siracusa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a); e d), che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonchein materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato; - Visto l'atto costitutivo del Consorzio tra la provincia regionale di Siracusa e il comune di Siracusa e il relativo statuto, avente come finalità la promozione dell'istituzione e la gestione dell'area marina protetta "Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco" sottoscritto in data 10 luglio 2003; - Vista la valutazione della rispondenza dello studio di fattibilità propedeutico all'istituzione dell'area marina protetta "Penisola Maddalena -Capo Murro di Porco" effettuata in data 19 settembre 2003 dalla struttura tecnica nominata congiuntamente dal comune e dalla provincia regionale di Siracusa, comprensiva di esperti nominati dalla regione Siciliana e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; - Vista la nota n. PG 107244 del 17 ottobre 2003, a firma congiunta del sindaco del comune di Siracusa e del presidente della provincia regionale di Siracusa, con la quale è stata formulata la proposta di denominare l'area marina protetta siracusana "Area Marina Protetta del Plemmirio"; - Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta "Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco" redatta dalla competente segreteria tecnica per le aree marine protette in data 12 novembre 2003; -Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata; - Vista l'intesa sullo schema di decreto istitutivo dell'area marina protetta "Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco", espressa dalla regione siciliana con atto prot. n. 21521 del 7 aprile 2004, ai sensi dell'intesa generale in materia di aree marine protette stipulata tra il Ministero dell'ambiente e la regione siciliana in data 7 marzo 2001; -Visto il parere sullo schema di decreto istitutivo dell'area marina protetta "Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco", ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, espressa dal comune di Siracusa con delibera di giunta comunale n. 530 del 31 dicembre 2003; - Visto il parere sull'istituzione dell'area marina protetta "Penisola Maddalena -Capo Murro di Porco", espresso dalla provincia regionale di Siracusa con delibera di giunta provinciale n. 735 del 30 dicembre 2003; - Visto il parere espresso in data 3 agosto 2004 repertorio n. 761 dalla Conferenza unificata, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; -Visto il decreto ministeriale prot. n. 622/01/02 del 23 dicembre 2002 registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 2003, registro n. 1, foglio n. 84, con il quale è stato approvato il programma generale di investimenti nelle aree marine protette in via di istituzione; -Visti i decreti direttoriali prott. nn. 558/1/02 del 2 dicembre 2002 registrato presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 13 gennaio 2003 al n. 10430 - DEC/DPN/549 del 20 novembre 2003 registrato alla Corte dei conti in data 2 marzo 2004, registro n. 1, foglio n. 174 e DEC/DPN/938 del 15 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 2 marzo 2004, registro n. 1, foglio n. 174, con i quali si è provveduto all'impegno dei fondi per la realizzazione del programma generale di investimenti nelle aree marine protette in via di istituzione; - Visto il decreto direttoriale prot. n. DEC/DPN/942 del 17 dicembre 2003 con il quale si è provveduto all'impegno della somma di Euro 129.114,33 a gravare sul capitolo ex 2757 (ora 1647) - ex UPB 5.1.2.1. (ora UPB 2.1.2.5) Difesa del mare per l'esercizio finanziario 2003 per le prime spese di primo avviamento dell'area marina protetta in argomento, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 20 gennaio 2004 al n. 10064; - Vista la nota d'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 0023072 del 24 febbraio 2004; -Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione nell'area di reperimento Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco nel comune di Siracusa dell'area marina protetta denominata "Plemmirio"; Decreta: Art. 1. - Denominazione 1. E istituita nell'area di reperimento Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco nel comune di Siracusa l'area marina protetta denominata "Plemmirio". Art. 2. - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per a) "acquacoltura", l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, D.M. 15/09/2004 – Istituzione dell’area marina protetta denominata Plemmirio. parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici b) "ancoraggio", l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora c) "balneazione", l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea d) "centri di immersione", le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento e) "imbarcazione", qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni f) "immersione subacquea", l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo g) "misure di premialità ambientale", disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale h) "monitoraggio", la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato i) "natante", qualsiasi unità navale, destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni j) "navigazione", il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua k) "ormeggio", l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello l) "pesca sportiva", l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo m) "pesca subacquea", l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione n) "pescaturismo", l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che defini- sce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative o) "piccola pesca artigianale", la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 p) "relazione sullo stato dell'area marina protetta", rapporto tecnico redatto in conformità alle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che descrive, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio, lo stato di qualità dell'ambiente dell'area marina protetta q) "ripopolamento attivo", l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio r) "unità navale", qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione, ad eccezione, ai soli fini del presente decreto, delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari s) "zonazione", la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale; Art. 3. - Finalità 1. L'istituzione dell'area marina protetta del Plemmirio persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare riguardo alla protezione delle praterie di posidonia e delle biocenosi del coralligeno, anche attraverso interventi di recupero ambientale b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area |
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