Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 15/08/2007

MINISTERO DEI TRASPORTI Decreto 15 agosto 2007

Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO

-Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, che disciplina i limiti di velocitā;

-Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocitā devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalitā di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

-Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi;

- Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, che regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari;

-Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocitā stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocitā;

Decreta:

Art. 1.

1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocitā sulla rete stradale possono essere segnalate

a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.

3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera

b), sono quelli giā installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.

4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilitā. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocita" ovvero "rilevamento velocita".

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.

Art. 2.

1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocitā, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocitā locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocitā deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare č necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.

2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione nč di indicazione di "fine".

Art. 3.

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocitā installati a bordo di veicoli per la misura della velocitā in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento". Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 agosto 2007 Il Ministro dei trasporti Bianchi Il Ministro dell'interno Amato

 

Pagina 1/1

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional