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D.M. 15/05/2006Decreto del Ministero delle Attività Produttive 15/05/2006 Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2006 recante i nuovi criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per i bandi del 2006 dei settori «industria», «commercio» e «turismo» e per le «imprese artigiane». Il Ministro delle Attività Produttive -Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; -Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005 n. 80, in materia di riforma degli incentivi; - Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, con il quale, in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35/2005, sono stati stabiliti nuovi criteri e modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992; -Viste le circolari esplicative n. 980902 del 23 marzo 2006 e n. 946068 del 7 aprile 2006 con le quali sono state fornite le indicazioni per l'accesso alle agevolazioni con riferimento, rispettivamente, ai settori «industria», «commercio » e «turismo» e alle modalità semplificate per le imprese artigiane; - Visto che, secondo le condizioni e i termini indicati nel predetto decreto del 1° febbraio 2006, ciascuna regione e provincia autonoma può formulare proprie proposte relative alla formazione di una graduatoria speciale, nonchè, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore, specifiche priorità riguardanti particolari aree del territorio, settori merceologici e tipologie di investimento, sia per la graduatoria ordinaria che per quella speciale, e può altresì stabilire diversi limiti minimi di investimento ed individuare, con riferimento al settore «turismo», eventuali ulteriori attività ammissibili; -Visto che, ai sensi dell'art. 8, comma 11, lettera c) del citato decreto del 1° febbraio 2006, il Ministro delle attività produttive approva le proposte regionali, valutando la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni e province autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate e con le disposizione del decreto medesimo; -Visto l'art. 16, comma 2 del citato decreto del 1° febbraio 2006, che prevede che tutte le suddette proposte regionali, da applicare per il primo bando emanato in attuazione del decreto medesimo, sono formulate entro trenta giorni dalla sua pubblicazione; - Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 2 febbraio 2006 con il quale sono state ripartite, tra le regioni e i settori, le risorse finanziarie disponibili per i bandi da attivare nel 2006 ed è stato altresì stabilito che le regioni e le province autonome possono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, modificare le percentuali di riparto settoriale aumentandole o diminuendole fino a un massimo di dieci punti; -Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, del 23 marzo 2006 con il quale, ai sensi dell'art. 8, comma 10 del citato decreto interministeriale del 1° febbraio 2006, sono state stabilite le priorità settoriali da applicare per la formazione delle graduatorie multiregionali del solo primo bando del settore «industria» emanato in attuazione del decreto stesso; - Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 23 marzo 2006 e del 7 aprile 2006, relativi, rispettivamente, ai settori «industria, turismo e commercio » e alle «imprese artigiane», con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, stabilendo come termine iniziale il primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del decreto con il quale sono approvate le relative proposte regionali; -Viste le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome; Decreta: Articolo unico 1. Sono approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano da applicare ai bandi di cui ai decreti del 23 marzo 2006 e 7 aprile 2006 citati in premessa e riferite ai settori «industria », «turismo», «commercio» e al bando per le imprese artigiane; tali proposte sono riportate negli allegati nn. 1, 2, 3 e 4 al presente decreto. 2. Per le regioni e le province autonome che non hanno proposto la graduatoria speciale, viene formata la sola graduatoria ordinaria. Per le regioni e le province autonome che non hanno avanzato alcuna proposta di priorità con i relativi punteggi, finalizzata all'indicatore di cui all'art. 8, comma 9, lettera c) del decreto interministeriale del 1° febbraio 2006, quest'ultimo assume valore pari a zero per tutte le iniziative della corrispondente graduatoria, ordinaria o speciale; assumono altresì valore pari a zero le singole priorità non espresse. Per le regioni e province autonome che non hanno indicato specifici limiti minimi di investimento, si applica il limite minimo di un milione di euro stabilito dall'art. 3, comma 4 del predetto decreto del 1° febbraio 2006. Analogamente, per le regioni e province autonome che non hanno formulato specifiche indicazioni in merito al riparto settoriale delle risorse finanziarie ad esse destinate, si applicano le percentuali di riparto settoriale stabilite dal decreto del 2 febbraio 2006 citato in premessa. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 2006 Il Ministro: Scajola Tabelle e Allegati:
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