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D.M. 15/01/2003

(GU n. 18 del 23-1-2003)

Sostituzione dell'allegato I del Decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, recante "Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri".

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

- Visto il Decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, recante "Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri", ed in particolare l'art. 9 il quale prevede che le "modifiche alle norme tecniche allegate al Decreto stesso sono apportate con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali";

- Vista la direttiva 2002/35/CE della Commissione del 25 aprile 2002 che modifica l'allegato I della direttiva 97/70/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'allegato I al Decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, recante "Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri" è integralmente sostituito dall'allegato al presente decretro. Roma, 15 gennaio 2003 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunari Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Allegato I Adeguamento delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/70/CE. Ai fini del presente allegato):

1) Per "nave da pesca nuova costruita a partire dal 1 gennaio 2003" si intende una nave da pesca nuova per la quale

a) a partire dal 1 gennaio 2003 sia stato stipulato il contratto di costruzio ne o il contratto per una rilevante trasformazione: o

b) il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato entro il 1 gennaio 2003 e la nave sia stata consegnata tre anni o più dopo tale data: o

c) in mancanza di un contratto di costruzione, a partire dal 1 gennaio 2003: - sia stata impostata la chiglia, o - sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o - sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore. Parte A Adeguamenti applicabili a tutte le navi da pesca rientranti nel campo di applicazione della direttiva, salvo le navi da pesca nuove costruite a partire dal 1 gennaio 2003 Capitolo I: Disposizioni Generali Regola 2: Definizioni Al paragrafo 1, la definizione di "nave nuova" deve essere sostituita da quella di "nave nuova da pesca" di cui all'articolo 2 della presente direttiva. Protezione contro gli incendi, rilevazione ed estinzione degli incendi e lotta contro gli incendi Regola 2: Definizioni Al paragrafo 2, alla fine della definizione di "prova standard del fuoco" vanno aggiunte le seguenti modifiche, relativamente alla curva standard della temperatura: "La curva standard temperatura-tempo è definita da una curva regolare che passa per i seguenti valori di incremento della temperatura interna del forno:

-temperatura interna iniziale del forno: 20 gradi C

-dopo i primi cinque minuti: 576 gradi C

-dopo i primi 10 minuti: 679 gradi C

-dopo i primi 15 minuti: 738 gradi C

-dopo i primi 30 minuti: 841 gradi C

-dopo i primi 60 minuti: 945 gradi C Capitolo VII: Mezzi e dispositivi di salvataggio Regola 1. Applicazione Il paragrafo 2 viene così modificato: "Le regole 13 e 14 si applicano anche alle navi esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, purchè l'amministrazione possa ritardare l'applicazione delle prescrizioni delle regole in questione fino al 1 febbraio 1999." Regola 13: Apparecchi radio per mezzi di salvataggio Il paragrato 2 viene così modificato: "Gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti presenti a bordo delle navi esistenti e non rispondenti alle norme di funzionamento adottate dall'Organizzazione possono essere accettati dall'amministrazione fino al 1 febbraio 1999, purchè l'amministrazione sia soddisfatta della loro compatibilità con gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti approvati." Capitolo IX: Radiocomunicazioni Regola 1: Applicazione Il paragrafo 1, seconda frase è modificato come segue: "Tuttavia l'ammini strazione, per le navi esistenti, può ritardare l'applicazione delle prescrizioni fino al 1 febbraio 1999". Regola 3: Esenzioni Il paragrafo 2, lettera c), è modificato come segue: "quando la nave sarà messa definitivamente fuori servizio entro il 1 febbraio 2001." Parte B Adeguamenti applicabili alle navi da pesca nuove costruite a partire dal 1 gennaio 2003 Il testo delle seguenti regole è modificato come segue: Capitolo 1: Disposizioni Generali Regola 2: Definizioni Paragrafo 22, lettera a), punto ii) La paratia deve essere situata a una distanza dalla perpendicolare avanti non inferiore a 0,05 L e non superiore a 0,05 L più 1,35 m per navi di lunghezza inferiore a 45 m. Regola 6: Ispezioni Paragrafo 1, lettera c) Oltre all'ispezione periodica prescritta alla lettera b), punto i), si effettuano ispezioni intermedie delle strutture e dei macchinari, a intervalli di due anni (con un margine di più o meno tre mesi) per le navi non in legno e a intervalli determinati dall'amministrazione per le navi in legno. Le ispezioni devono Capitolo II: Costruzione, tenuta stagna ed equipaggiamento Regola 1: Costruzione Paragrafo 1 La robustezza di costruzione dello scafo, delle sovrastrutture, delle tughe, dei cofani dell'apparato motore, dei tambucci e di ogni altra struttura nonchè dell'equipaggiamento della nave deve consentire a questa di resistere in tutte le prevedibili condizioni del servizio cui è destinata ed essere conforme alle norme di un organismo riconosciuto. Regola 2: Porte stagne Paragrafo 1 Come prescritto dalla regola 1, paragrafo 3, il numero delle aperture nelle paratie stagne deve essere ridotto al minimo, compatibilmente con le caratteristiche costruttive della nave e il suo normale esercizio. Tali aperture devono essere provviste di idonei mezzi di chiusura conformi alle norme di un organismo riconosciuto. Le porte a tenuta stagna devono avere una robustezza pari a quella delle strutture adiacenti non forate. Regola 2: Porte stagne Paragrafo 3, lettera a) Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri queste porte devono essere del tipo a scorrimento, quando sono sistemate: nei locali che possono essere aperti durante la navigazione e le cui soglie inferiori si trovano al di sotto della linea del massimo galleggiamento di esercizio, salvo che l'amministrazione reputi che ciò è praticamente impossibile o superfluo, tenuto conto del tipo di nave e del relativo impiego. Le deroghe a tale regola concesse da uno Stato membro sono sottoposte alla procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva. Regola 5: Boccaporti chiusi con coperchi di legno Paragrafo 3 I dispositivi per assicurare la tenuta stagna alle intemperie dei coperchi in legno dei boccaporti devono essere conformi alle disposizioni delle regole 14 e 15 dell'allegato 1 della convenzione internazionale sul bordo libero del 1966 (Convenzione internazionale sul bordo libero del 1966, stabilita dalla conferenza internazionale sul bordo libero del 5 aprile 1966 e adottata dal- l'IMO con la risoluzione A133(V) il 25 ottobre 1967). Regola 9: Trombe di ventilazione Paragrafo 1 Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri l'altezza al di sopra del ponte dei battenti delle trombe di ventilazione, ad eccezione di quelli che servono il locale macchine, non deve essere inferiore a 900 mm sul ponte di lavoro e a 760 mm sul ponte di sovrastruttura. Sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri l'altezza di questi battenti deve essere rispettivamente di 760 mm e di 450 mm. L'altezza dei battenti delle trombe di ventilazione nei locali macchine, necessarie per il rifornimento d'aria di tali locali ed eventualmente per il rifornimento d'aria dei locali del generatore, deve generalmente essere conforme alla regola 11.9, paragrafo 3. Quando tuttavia ciò non è possibile per le dimensioni e la struttura della nave, possono essere ammesse altezze inferiori, pur comunque mai inferiori a 900 mm sul ponte di lavoro e sul ponte di sovrastruttura e con la previsione di mezzi di chiusura stagni alle intemperie conformi alla regola 11.9, paragrafo 2 in combinazione con altre strutture adatte ad assicurare un accesso ininterrotto d'aria ai locali. Regola 12: Portellini di murata e finestre Paragrafo 6 L'amministrazione può consentire la sistemazione di portellini di murata e di finestre senza controportellini nelle paratie laterali e poppiere delle tughe situate sul ponte di lavoro o al di sopra di questo, se ritiene che la sicurezza della nave non ne sia diminuita, tenuto conto anche delle regole di organismi riconosciuti in base alle norme ISO in materia. Tutte le navi devono essere munite di apparecchi di ancoraggio e di ormeggio concepiti in modo da poter esser messi in funzione rapidamente ed in tutta sicurezza: detti apparecchi devono comprendere attrezzature di ancoraggio, catene o cavi metallici, bozze ed un apparecchio di salpamento od altre sistemazioni per gettare e salpare l'ancora e per mantenere la nave all'ancora in tutte le prevedibili condizioni di servizio. Tutte le navi devono inoltre essere munite di adeguate attrezzature per ormeggiarsi in tutta sicurezza ed in tutte le condizioni di servizio. Gli apparecchi di ancoraggio e di ormeggio devono essere conformi alle norme di un organismo riconosciuto. Capitolo III: Stabilità e stato di navigabilità corrispondente Regola 1: Disposizioni generali Le navi devono essere concepite e costruite in modo da soddisfare alle prescrizioni del presente capitolo nelle condizioni di servizio menzionate nella regola 7. I calcoli delle curve dei momenti raddrizzanti devono essere conformi al codice IMO sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave (Code on Intact Stability for All Types of Ships) (Codice sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti IMO, adottato dall'IMO con la risoluzione A.749(18)d 4 novembre 1993, modificato con risoluzione MSC.75(69)). Regola 2: Criteri di stabilità Paragrafo 1 Devono essere osservati i seguenti criteri minimi di stabilità, a meno che l'amministrazione non sia convinta che l'esperienza acquistata nel corso dell'impiego della nave ne giustifichi una deroga. Qualsiasi deroga ai criteri minimi di stabilità, concessa da uno Stato membro, è soggetta alla procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva (I criteri di stabilità delle navi di rifornimento d'alto mare di cui ai paragrafi da 4.5.6.2.1 a 4.5.6.2.4 del codice IMO sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave possono essere considerati equivalenti ai criteri di stabilità della regola 2, paragrafi 1, lettera a), paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 1, lettera c).L'equivalenza è applicabile esclusivamente, con il consenso dell'amministrazione, alle navi da pesca con scafo simile a quello delle navi da rifornimento). Paragrafo 1, lettera d) L'altezza metacentrica iniziale GM non deve essere minore di 350 mm per le navi a ponte unico. Nelle navi che hanno una sovrastruttura completa l'altezza metacentrica può essere ridotta a soddisfazione dell'amministrazione, ma in nessun caso deve essere minore di 150 mm. Le riduzioni di altezza metacentrica concesse da uno Stato membro sono soggette alla procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva. Paragrafo 3 Quando, allo scopo di soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 1, è previsto l'impiego di zavorra, la sua natura e la relativa sistemazione devono essere giudicate soddisfacenti dall'amministrazione. Sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri tale zavorra deve essere permanente. In tal caso la zavorra deve essere solida e fissata in modo sicuro alla nave. L'amministrazione può accettare zavorra liquida, stoccata in contenitori completamente riempiti e non collegati a nessun sistema di pompaggio della nave. Se tale zavorra liquida viene impiegata come zavorra permanente ai sensi del paragrafo 1, le relative caratteristiche devono venire inserite nel certificato di conformità e nel libretto delle istruzioni per la stabilita. La zavorra permanente può essere rimossa dalla nave o spostata soltanto previa approvazione dell'amministrazione. Regola 4: Sistemi speciali di pesca Le navi che praticano sistemi speciali di pesca e che per questo fatto sono soggette a forze esterne addizionali durante le operazioni di pesca, devono soddisfare ai criteri di stabilità enunciati nella regola 2, paragrafo 1, aumentati se del caso a soddisfazione dell'amministrazione. I pescherecci che effettuano pesca a strascico devono rispettare i seguenti criteri di stabilità aumentati

 

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