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D.M. 15/01/1998 n. 190MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Decreto 15 gennaio 1998 n. 190 Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE -Visto il decreto-legge 30 giugno 1982 n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982 n. 597 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, il quale prevede che le procedure e le modalitą amministrative e tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanitą, del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; -Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400; -Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1972, recante norme per la costruzione degli apparecchi a pressione e, in particolare, le specificazioni tecniche applicative emanate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi dell'articolo 20 dello stesso decreto; - Visto il parere favorevole dei comitati tecnici dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) denominati "Specifiche tecniche per l'omologazione degli apparecchi a pressione" e "Materiali e collegamenti", i quali hanno ravvisato la necessitą di aggiornare le citate specificazioni tecniche applicative emanate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione; -Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997; -Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 18070-R3c/4 del 4 novembre 1997; D.M. 15/01/98 n. 190 Norme sulle specifiche tecniche applicative del D.M. 21/11/72. Adottano il seguente regolamento: Art. 1 1. Per la costruzione degli apparecchi a pressione assoggettati alla disciplina in materia di prevenzione contro gli infortuni ai sensi del regio decreto 12 agosto 1927 n. 824, e sue successive modifiche ed integrazioni, le specificazioni tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 denominate "Raccolta VSR, Raccolta VSG, Raccolta M, Raccolta S" vengono sostituite dalle allegate specificazioni tecniche: a) "Raccolta VSR-revisione 1995" per la verifica della stabilitą dei recipienti a pressione; b) "Raccolta VSG-revisione 1995" per la verifica della stabilitą dei generatori di vapor d'acqua; c) "Raccolta M-revisione 1995" per l'impiego dei materiali nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi in pressione; d) Raccolta M-revisione 1995" per l'impiego della saldatura nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi in pressione. 2. Le suddette specificazioni tecniche sono pubblicate a cura dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL). 3. Le schede riportanti le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati per la costruzione degli apparecchi a pressione, ed i relativi procedimenti di saldatura, sono pubblicate a cura dell'ISPESL, previo parere favorevole dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Art. 2 1. Le specificazioni tecniche del decreto ministeriale 21 novembre 1972 di cui l'articolo 1 non si applicano ai recipienti semplici a pressione di cui alla direttiva 87/404/CEE recepita con decreto legislativo 27 settembre 1991 n. 311. Art. 3 1. I prodotti disciplinati dalle specificazioni tecniche indicate all'articolo 1, fabbricati in uno Stato membro della Unione europea, possono essere immessi sul mercato italiano a condizione che la regolamentazione del paese di origine garantisca al prodotto stesso un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla regolamentazione italiana. D.M. 15/01/98 n. 190 Norme sulle specifiche tecniche applicative del D.M. 21/11/72. Art. 4 1. Agli apparecchi a pressione, gią verificati sulla base delle specificazioni tecniche vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono applicarsi le medesime specificazioni, in caso di modifiche o riparazioni denunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 5 1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Entro tale periodo le allegate specificazioni tecniche - revisione 95 - possono comunque essere utilizzate in sostituzione delle specificazioni tecniche in vigore, purchč il costruttore degli apparecchi a pressione e/o il progettista ne faccia esplicita richiesta all'atto della denuncia di costruzione a norma dell'articolo 45 del regio decreto 12 maggio 1927 n. 824. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 gennaio 1998 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato: Bersani Il Ministro della sanitą: Bindi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998 Registro n. 1 Industria, foglio n. 168
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