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D.M. 14/12/200114 DICEMBRE 2001 (GU n. 93 del 20-4-2002) Modalitā e criteri per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5 della Legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivitā culturali". Il Ministro per i Beni e le Attivitā Culturali - Vista la Legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivitā culturali"; -Visto l'art. 5 della predetta Legge che al primo comma autorizza la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle biblioteche ecclesiastiche; - Considerata la necessitā di individuare i soggetti beneficiari e di fissare modalitā e criteri per l'erogazione dei contributi; Decreta: Art. 1. La spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 č destinata a finanziare iniziative e progetti presentati dalle biblioteche ecclesiastiche relativi al potenziamento delle strutture e alla valorizzazione del patrimonio librario. Le iniziative dovranno privilegiare a) interventi di omogeneizzazione delle strutture per la futura compatibilitā dei sistemi di raccordo con SBN b) valorizzazione e pubblica fruibilitā del patrimonio librario. Art. 2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2001 saranno finanziati i progetti relativi ai fondi abbaziali depositati presso le biblioteche annesse ai monumenti nazionali. Per i successivi anni 2002 e 2003 potranno accedere ai finanziamenti le biblioteche ecclesiastiche in possesso dei seguenti requisiti: apertura alla pubblica consultazione, garantita per un determinato numero di ore e di giorni a settimana; possesso di un regolamento interno. Art. 3. 1. Il piano di ripartizione della spesa autorizzata verrā elaborato, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente costituito ai sensi dell'art. 7 dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della conferenza episcopale italiana, sulla base delle richieste pervenute e delle accertate esigenze volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla citata Legge. 2. Le richieste, firmate dal legale rappresentante, dovranno pervenire presso la sede della Direzione generale e per i beni librari e gli istituti culturali, via Michele Mercati n. 4 - 00197 R oma, entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate da una relazione tecnica sul progetto, completa di un preventivo di spesa, e dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Il presente Decreto sarā trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarā quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2001 Il Ministro: Urbani Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Beni ed attivitā culturali, foglio n. 183
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