Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 14/02/1991

ISPESL - TARIFFE E SERVIZI

Tariffe e servizi svolti dall'ISPESL

D.M. 14-2-1991 - D.P.R. 18-4-1994, n. 441 - D.M. 8-5-1996) (1) (1) Con D.M. 16-5-1997 sono state approvate alcune rettifiche formali dovute ad errori materiali di trascrizione ed incompletezza del testo al D.M. 85- 1996; le modificazioni sono riportate fra virgolette ed operano a partire dal 30 maggio 1996. Tabella A

Tariffe e servizi svolti dall'ISPESL

1. Attivita' di ricerca e sperimentazione su richiesta di organismi pubblici, privati ed imprese in materia di tutela della salute o della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro

1.0. Copertura dei costi con stipula di apposite convenzioni

2. Attivita' di consulenza tecnica ed assistenza alle imprese Per ore di servizio (accessi, sopralluoghi, studio, relazione):

2.0. contributo fisso per operatore .......................................... 570.000

2.1. per ogni ora di servizio o frazione di ora dopo la quarta... 150.000 eventuali spese aggiuntive forfettizzate per diarie, trasporti e viaggi come da tabella C Per controlli strumentali, prelievi e analisi di laboratorio:

2.2. si applicano le tariffe di cui alla tabella B maggiorate del 25%

3. Attivita' di certificazione prevista da norme comunitarie o da trattati internazionali

3.0. Esame documentazione: contributo per operatore........... 570.000

3.1. più, per ogni ora di servizio oltre la sesta.........................150.000

3.2. Prove di laboratorio: addebito da effettuarsi in base alle prove eseguite secondo la tabellaB maggiorato del 25%

3.3. Verifica CE: addebito in base alle apparecchiature o impianti da certificare secondo la tabella B maggiorato del 25%

3.4. Sorveglianza CE: contributo per operatore570.000

3.4.1. più, per ogni ora di servizio oltre la quarta,............. 150.000 più eventuali prove presso laboratorio I.S.P.E.S.L.

4. Attivita' di formazione, perfezionamento ed aggiornamento professionale

4.0. Presso il richiedente: per ora / docente ............................180.000

4.1. più eventuali spese aggiuntive forfettizzate per diarie, trasporti e viaggi come da tabella C.

4.2. Presso le sedi I.S.P.E.S.L.: per ogni modulo di quattro ore per partecipante................................................................................ 240.000

5. Attivita' di documentazione dei risultati acquisiti

5.0. Per ogni ora operatore .....................................................150.000

5.1. più l'eventuale costo telematico Tutti i servizi di cui ai punti 2 e 4 resi alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli organismi del Servizio sanitario nazionale sono gratuiti

5.2. Ogni altra attività svolta dall'Istituto, non espressamente prevista nelle presenti tabelle va addebitata sulla base della tariffa oraria di L. ...........................................................................................150.000 Tabella B Servizi omologati dell'istituto di cui alla legge 12-8-1982, n. 597 e verifiche periodiche delle UU.SS.LL. Tariffa I Esame progetti per la costruzione e la riparazione di apparecchi a pressione

1. Per l'esame di progetti relativi alla costruzione, riparazione, regolarizzazione, modifica o impianto, di apparecchi a pressione o di loro elementi o membrature, è dovuto un contributo orario di L ........................ 97.000 Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente impiegato dal tecnico o dai tecnici dell'Istituto per l'intero esame del progetto, arrotondato per eccesso all'ora, con un minimo di due ore I contributi di cui alla presente tariffa sono dovuti una sola volta, sia quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi in tutto eguali (prototipo di serie), sia quando il progetto esaminato contempli oltre ad un prototipo di base una serie di varianti dello stesso (serie di prototipi) Gli apparecchi, per costituire una serie di prototipi, debbono:

-essere di forma uguale a quella del prototipo di base, con la variazione di una o più dimensioni lineari;

- richiedere, per i calcoli di verifica, l'uso dello stesso tipo di formule impiegate per il prototipo-base;

- essere destinati allo stesso impiego (ad esempio: generatori di acetilene, oppure recipienti di aria compressa, oppure piccoli generatori di vapore, ecc.);

- essere rappresentati (anche sotto forma tabellare) in un unico progetto Tariffa II Prove ed indagini varie per la costruzione e la riparazione di apparecchi a pressione Per le verifiche e prove su materiali, tubi, valvole (quali: prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esami magnetoscopici, esami con liquidi penetranti, indagini con sistemi ad ultrasuoni, ecc., con apparecchiature fornite dall'utente);

- per le verifiche, prove ed indagini su saldature (quali: qualifica del procedimento di saldatura, qualifica dei saldatori, prove su talloni di saldatura, indagini non distruttive);

- per l'omologazione di elettrodi rivestiti, di flussi e fili nudi o animati;

- per le verifiche, prove ed indagini su compensatori di dilatazione;

-per le prove di scoppio ed altre indagini e rilievi sperimentali in sede di costruzione;

- per le prove idrauliche su prototipi;

- per le verifiche e prove al banco su accessori di controllo e sicurezza, eseguite

2.0. in sede diversa da luogo d'impianto è dovuto un contributo orario di L. ...............................................................................................97.000 Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente trascorso dal tecnico dell'Istituto presso il laboratorio, l'officina o l'utente, compreso anche quello, eventuale, occorrente al montaggio e smontaggio di strumenti ed apparecchiature fornite dall'Istituto

2.1. L'esame della documentazione eventualmente connessa comporta un addebito aggiuntivo minimo di due ore. Il relativo totale giornaliero di ore è arrotondato, per eccesso, all'ora. Nel caso che più tecnici dell'Istituto operino contemporaneamente, l'arrotondamento di cui al comma precedente è operato sul totale giornaliero di ciascun tecnico.

2.2. Il contributo di cui al punto 2 è maggiorato del 25% per prestazioni fornite in ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6).

2.3. Per:

- esami radiografici;

- esami con ultrasuoni o con polveri magnetiche o con liquidi penetranti eseguiti con apparecchiatura fornita dall'Istituto, il contributo orario di cui al punto 2 viene maggiorato del 50% limitatamente alle prestazioni dell'operatore che ha totalizzato, nella giornata, il maggior numero di ore di lavoro.

2.4. Per le prove di cui sopra, nonchè per le verifiche e prove di costruzione (ivi comprese quelle su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, nonchè quelle per esonero presso i costruttori) eseguite, a richiesta, all'estero; è dovuto un contributo forfetario, per ogni giornata di lavoro e/o di viaggio, di L...................................................644.000 nonchè il rimborso del trattamento completo di missione con riferimento al cambio del giorno in cui è pervenuta la richiesta. Per i viaggi in paesi extraeuropei il contributo forfetario si applica per ogni sette ore o frazione.

2.5. Deleghe di collaudo per Ente Estero.....................................184.000

2.6. Controllo documentazione di collaudo effettuato da Ente Estero .............................................................................................. 84.000

2.7. Esame da parte del Comitato Tecnico "Materiali e Collegamenti" di quesiti volti ad ottenere autorizzazione in deroga per casi particolari ............................................................................................. 920.000

2.8. Per il rilascio di copie da originali di certificazioni relative alle prove di cui alla presente tariffa è dovuto un contributo per ciascun foglio con firma autografa................................................................................ 19.400 Lo stesso contributo di cui al comma precedente è dovuto per stralci da originali di certificazioni, autenticati dal tecnico collaudatore o dal dirigente per copia conforme.

2.9. Per il rilascio di ogni certificato di omologazione previsto dal decreto ministeriale 1-12-1980 avente per oggetto"Disciplina dei contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico, collegate pneumaticamente e contenenti parti attive di apparecchiature elettriche" e dal decreto ministeriale 19-3-1980 avente per oggetto "Disciplina dei recipienti destinati a contenere birra e/o bevande gassate con immissione di anidride carbonica" è dovuto un contributo fisso di L. ..................................................................... 97.000 Lo stesso contributo è dovuto per il rilascio di qualsiasi altro certificato di omologazione non espressamente previsto dalle presenti tariffe. Tariffa III Verifica e prove di costruzione e di riparazione di apparecchi a pressione

3.0. Per ogni apparecchio verificato il costruttore o il riparatore deve all'Istituto i contributi previsti nella colonna 1 dell'allegato 1, che valgono per il ciclo completo di verifiche e prove regolamentari (ivi comprese anche quelle eventuali effettuate a montaggio ultimato, sul luogo di impianto), anche se eseguito in giornate diverse. La stessa tariffa è dovuta anche per le verifiche effettuate prima che abbia inizio il ciclo di riparazione.

3.1. Per le prove ed indagini varie, eventualmente previste dalle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21-11-1972, sono dovuti i contributi stabiliti nella relativa tariffa II.

3.2. Per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature o elementi verificati separatamente si applicano, in base all'energia immagazzinata nella parte stessa, i contributi previsti per i recipienti, anche nel caso di effettuazione della sola visita interna. Ove l'elemento sia aperto (fondi, fondelli, fasciami privi di fondi, ecc.) per sua capacità si intende quella del solido ottenuto completando le aperture con pareti piane ideali. L'addebito di cui al comma precedente non viene applicato per quelle membrature o elementi di apparecchi già oggetto di esame, per i quali venga esibito, in sede di assemblaggio, l'attestato di pagamento effettuato nella fase di costruzione.

3.3. Per gli apparecchi costruiti in serie su un "prototipo", o facenti parte di una "serie di prototipi" (di cui all'ultimo capoverso della tariffa I della presente tabella), presentati insieme dal costruttore e per i quali la prova idraulica finale venga effettuata nel corso della stessa giornata lavorativa, i contributi sono ridotti del 75% a partire dall'11º apparecchio. Tale riduzione viene applicata distribuendo gli apparecchi in ordine decrescente di superficie o di potenzialità o energia immagazzinata. La stessa riduzione compete per gli apparecchi a pressione costruiti in serie e destinati all'estero.

3.4. Per il rilascio di ogni duplicato del libretto matricolare è dovuto un contributo di L.............................................................................130.000 Tariffa IV Verifica per l'esclusione o l'esonero presso i costruttori ed i rivenditori di apparecchi a pressione Per l'esecuzione, presso il costruttore, dei regolamentari accertamenti ai fini dell'esclusione (art. 7 del decreto ministeriale 21-5-1974) o dell'esonero (art. 27 del decreto ministeriale 21-5-1974) dell'apparecchio dall'effettuazione di tutte le verifiche stabilite dalla Sezione 2ª del capo IV del titolo I del regolamento approvato con regio decreto 12-5-1927 n. 824, si applica un contributo fisso

4.0. di L..........................................................................................35.000 per macchine da caffè e generatori aventi le caratteristiche di cui agli:

art. 28 (GV con PxV = o<294 con Pe= o<9,8) e art. 29 (GV con PxV= o<2940 con Pe= o<11,76)

4.1. e di L.......................................................................................28.500 per i recipienti a pressione di vapore o di gas aventi le caratteristiche di cui agli art. 7 (RV con PxV= o<8.000 con Pe= o<11,76) art. 30 (RV con PxV= o<294 con Pe= o<9,8) art. 31 (RV con PxV=o<392 con Pe= o<9,8) (PxV= BARxLITRO)

 

Pagina 1/7 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional