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D.M. 14/01/2004
DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 14 GENNAIO 2004
(GU n. 14 del 19-1-2004)
Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
-Vista la Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, recante norme in materia di controllo dell'attivitā urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie;
- Visto l'art. 32, comma 32, del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale č stabilito, tra l'altro, che la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio sia corredata dall'attestazione del pagamento dell'oblazione;
- Visto l'art. 1, comma 2, del Decreto-Legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112, che prevede l'emanazione di un Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire, tra l'altro, modalitā di riscossione, di entrate anche di natura non tributaria;
-Visto il capo III del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di riscossione e, in particolare, l'art. 17, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle entrate previste dal comma 2 dello stesso articolo;
-Considerato che la predetta oblazione si configura come entrata di natura non tributaria;
- Ritenuto che occorre, pertanto, stabilire le modalitā di riscossione della predetta oblazione;
Decreta:
Art. 1. Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi
1. Il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione prevista dall'art. 32, comma 32, del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, č effettuato nei termini indicati nell'allegato 1 allo stesso Decreto, con le modalitā di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Il presente Decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2004 Il Ministro: Tremonti
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