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D.M. 13/12/2002(GU n. 17 del 22-1-2003) Riparto della quota del 70% del Fondo nazionale speciale per gli investimenti per l'esercizio finanziario 2002. Il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Visto l'art. 1, comma 7 del Decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, concernente: "Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali", con il quale è stato attivato il fondo nazionale speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della Legge 31 ottobre 1973, n. 637; -Considerato che l'art. 7, comma 1, del citato Decreto legislativo, ha destinato detto fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-bis della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal Decreto-Legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado; - Richiamato il Decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 (registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000) con il quale - fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado - è stato stabilito che sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale a valere sulla quota del 70% del fondo nazionale speciale per gli investimenti le amministrazioni provinciali ed i comuni che abbiano riportato, nel calcolo del degrado, un indice sintetico superiore a 9 con indici singoli uguali o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici delle abitazioni non occupate per 100 occupate e del numero medio di componenti per famiglia; -Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato Decreto ministeriale, la residua quota del 30% del fondo nazionale speciale per gli investimenti è destinata agli enti locali la cui popolazione residente, secondo il censimento ISTAT del 1999, non superi i 3.000 abitanti e che, a prescindere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si trovino nella inderogabile necessità di finanziare interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse proprie o autonomamente reperibili; -Considerato che, per l'anno 2001, la quota parte dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia attribuibile in linea di principio al fondo nazionale speciale per gli investimenti risulta pari a Euro 7.150.902,42; - Visto l'art. 1, comma 6-bis del Decreto-Legge n. 194 del 6 settembre 2002 concernente "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", convertito con modificazioni con Legge 31 ottobre 2002, n. 246, secondo cui le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2001 non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003; - Rilevato, altresì, che, a tutt'oggi, non risulta disponibile l'intera somma in linea di principio attribuibile al fondo nazionale speciale per gli investimenti; - Ritenuto di procedere al riparto della quota del 70% del fondo medesimo, previsto dall'art. 1 del Decreto ministeriale sopracitato, in attesa di definire, appena possibile, con altro provvedimento, il riparto dell'ulteriore quota del 30% del Fondo, prevista dall'art. 2 del ridetto Decreto ministeriale; - Sentita, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto legislativo n. 244/1997, la conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 dicembre u.s.; Decreta: Il Fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2001, per la quota parte pari al 70% di cui all'art. 1 del Decreto ministeriale 25 luglio 2000, è così ripartito: 1. agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-bis della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal Decreto-Legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 luglio 1991, n. 221, di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati: Comuni Provincia Finanziamento concesso Marcedusa Catanzaro Euro 258.228,45 Rizziconi Reggio Calabria Euro 87.797,67 Rizziconi Reggio Calabria Euro 25.822,84 Rizziconi Reggio Calabria Euro 61.974,83 Rizziconi Reggio Calabria Euro 20.658,28 Rizziconi Reggio Calabria Euro 41.316,55 Rizziconi Reggio Calabria Euro 2.582,28 Pompei Napoli Euro 309.874,14 Cinisi Palermo Euro 206.582,76 Cinisi Palermo Euro 206.582,76 2. Agli enti locali in gravissime condizioni di degrado di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati: Comuni Provincia Finanziamento concesso Casola di Napoli Napoli Euro 258.228,45 Pietraroja Benevento Euro 180.759,91 Cellamare Bari Euro 258.228,45 Sant'Arcangelo Trimonte Benevento Euro 258.228,45 Torella dei Lombardi Avellino Euro 206.582,76 Ollastra Oristano Euro 87.797,67 Orroli Nuoro Euro 309.874,14 Corsara Salerno Euro 77.468,53 Fragneto Monforte Benevento Euro 206.582,76 Nureci Oristano Euro 309.874,14 Orune Nuoro Euro 309.874,14 Torraca Salerno Euro 232.405,60 Feroleto della Chiesa Reggio Calabria Euro 154.937,07 Teana Potenza Euro 154.937,07 Pentone Catanzaro Euro 234.602,61 Paulilatino Oristano Euro 311.423,51 3. L'onere complessivo di Euro 5.005.631,42 è imputato a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 2001. L'Ufficio coordinamento e affari generali e la divisione bilancio del Servizio affari finanziari sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento. Roma, 13 dicembre 2002 Il capo Dipartimento:
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