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D.M. 13/03/2003TERRITORIO 13 MARZO 2003 (GU n. 67 del 21-3-2003) Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con Il Ministro delle Attività Produttive ed Il Ministro della Salute sentito Il Ministro degli Affari Regionali -Visto il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante norme relative alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'art. 7, comma 5, che demanda ad un apposito Decreto la definizione dei criteri di ammissione in discarica dei rifiuti; -Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'allegato II; -Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 25 luglio 2002; Decreta: Art. 1. Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica 1. Il presente Decreto stabilisce i criteri di ammissi-bilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica così come definite all'art. 4 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 2. Il produttore di rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti regolarmente prodotti, che consiste nella determi- nazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza. 3. La caratterizzazione di base è a carico del produttore e deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. 4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria. 5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità del produttore, al loro gestore, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette. 6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni. 7. La verifica di conformità deve essere effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione ad ogni variazione del processo di produzione del rifiuto e comunque almeno una volta l'anno. 8. Per le partite di rifiuti non generati regolarmente, o quando si sospetti una contaminazione, i rifiuti devono essere sottoposti a specifiche analisi. Art. 2. Impianti di discarica per rifiuti inerti 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti a) i rifiuti elencati nella tabella 3 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, lettera e) della direttiva 1999/31/CE ed ai criteri di ammissibilità b) i rifiuti inerti che soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2, presentano un eluato conforme alle concen- 2. È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che a) contengono o sono contaminati da sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura e d'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi. Sono ammissibili i rifiuti contenenti le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al Decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale b) contengono idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione superiore a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al Decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale c) contengono PCB come definiti dal Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg; fino al 16 luglio 2005 sono ammissibili i rifiuti contenenti PCB alle concentrazioni previste dalla tabella 1, allegato 1 al Decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale d) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 del presente Decreto in concentrazioni superiori 0,0001 mg/kg e) contengono cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al Decreto ministeriale n.471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale. 3. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2 possono essere disposte dall'autorità competente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti. Tabella 1 Limiti di concentrazione nell'eluato "per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti * È possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro. Componente L/S=10 l/kg mg/l As................................... 0,05 Ba................................... 2 Cd................................... 0,004 Cr ................................... 0,05 Cu................................... 0,2 Hg................................... 0,001 Mo .................................. 0,05 Ni.................................... 0,04 Pb................................... 0,05 Sb................................... 0,006 Se................................... 0,01 Zn................................... 0,4 Cloruri............................. 80 Fluoruri........................... 1 Solfati ............................. 100 Indice fenolo................... 0,1 DOC ............................... 50 TDS*............................... 400 Parametri Valore mg/kg TOC* 30000* BTEX 6 Olio minerale (da C10 a C40) 500** * Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purchè si raggiunga il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7). ** Fino al 16 luglio 2005 valgono i limiti per i parametri 91 e 92 previsti dalla tabella 1, allegato 1 al Decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale. Tabella 3 Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica di rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione Codice Descrizione Restrizioni 01 04 13 Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra 10 11 03 Scarti di materiali in fibra a base di vetro Solo se privi di leganti organici 15 01 07 Imballaggi in vetro Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione * 17 01 01 Cemento Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione * 17 01 02 Mattoni Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione * 17 01 03 Mattonelle e ceramiche Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione * 17 01 07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 17 02 02 Vetro 17 05 04 Terre e rocce Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati 17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione * 19 12 05 Vetro 20 01 02 Vetro Solamente vetro proveniente da raccolta differenziata 20 02 02 Terre e rocce Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba * Rifiuti selezionati prodotti dalla costruzione e dalla demolizione: rifiuti contenenti una bassa percentuale di altri tipi di materiali (come metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc.). L'origine dei rifiuti deve essere nota. 4. Quando si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perchè se ne conosce l'origine), anche i rifiuti alla tabella 3 devono essere sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche eccetera in quantità tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da giustificare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categorie diversa, essi non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti. Tabella 4 Fattori di equivalenza per le diossine e i dibenzofurani (riferimento 471) Fattore di equivalenza 2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 1 1, 2, 3, 7, 8 Pentaclorodibenzodieossina (PeCDD) 0,5 1, 2, 3, 4, 7, 8 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1 1, 2, 3, 7, 8, 9 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1 1, 2, 3, 6, 7, 8 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01 Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,001 2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0, 01 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,5 2, 3, 4, 7, 8 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,05 1, 2, 3, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 1, 2, 3, 4, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 1, 2, 3, 7, 8, 9 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 1, 2, 3, 6, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,001 Art. 3. Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi 1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti, senza caratterizzazione analitica, i seguenti rifiuti a) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, lettera b), del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti e sottoposti a trattamento, le porzioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e gli stessi rifiuti non pericolosi di altra origine ma di analoga composizione b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con 2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore a 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5. 3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono altresì smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi che a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale non superiore al 5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili c) il pH sia non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% d) tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che a) contengono PCB come definiti dal Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori 0,002 mg/kg c) contengono altre sostanze classificate cance-rogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura d'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi (con esclusione dell'amianto) in concentrazione superiore a 1/10 delle rispettive concentrazioni limite riportate all'art. 2 della decisione della Commissione 532/2000/CE e successive modifiche e integrazioni, con una sommatoria massima per tutti i diversi composti pari allo 0,1%. 5. Possono essere inoltre smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti a) i rifiuti contenenti fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione, come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenente fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuata in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle andranno realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificia li. Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire contatto tra rifiuti e persone |
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