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D.M. 12/12/2005MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Decreto 12 dicembre 2005 Aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli. Il Ministro delle attivita' produttive -Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di «attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare: • l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale; • l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero delle attività produttive provvede alla sicurezza, all'economicità ed alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas; • l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero delle attività produttive può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; -Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235, con cui è stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il Comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonchè di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza; - Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, contenente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione; - Vista la Procedura di emergenza climatica, approvata con decreto del Ministro delle attività produttive del 25 giugno 2004; - Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 15 dicembre 2004, ed i successivi decreti 26 luglio 2005 e 5 ottobre 2005, con cui sono stati nominati i membri del Comitato attualmente in carica; -Visto il decreto 7 luglio 2005 del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive di istituzione della Commissione di verifica e segnalazione del sistema del gas naturale, finalizzata alla individuazione di proposte migliorative da introdurre per evitare il ripetersi delle situazioni di criticità del sistema del gas naturale quali quelle verificatesi nel trascorso ciclo termico invernale 2004/2005; -Visto il rapporto finale della Commissione di verifica e segnalazione di cui sopra; -Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale; - Considerata la necessità di definire il ruolo, i compiti e le responsabilità delle imprese di gas naturale che gestiscono impianti del sistema nazionale del gas naturale e degli utenti del sistema del gas naturale coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza; - Considerati gli esiti dell'emergenza climatica del ciclo termico invernale 2004/2005 che ha comportato il ricorso allo stoccaggio strategico; -Considerato il parere conforme del Comitato, formulato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001 sopra citato; -Ritenuto di dovere garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante ciascun anno termico, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno; -Ritenuto necessario aggiornare la «Procedura di emergenza climatica» per adattarla all'esperienza maturata durante il trascorso ciclo termico invernale 2004/2005; - Ritenuto di emanare un provvedimento ai fini della gestione di eventuali situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, causate da condizioni climatiche sfavorevoli; Decreta: Art.1. Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli 1. E' approvato l'aggiornamento della «procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli» dicembre 2005 (nel seguito denominata la Procedura di emergenza climatica) riportata in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. La Procedura di emergenza climatica definisce la sequenza logicotemporale degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della sua attuazione, per far fronte a situazioni d'emergenza, nel bilanciamento complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni climatiche sfavorevoli. 3. Per quanto non diversamente specificato valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Art. 2. Ruoli e compiti 1. I soggetti individuati nella procedura di emergenza climatica hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalità ed i tempi previsti nella procedura stessa, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, facendo riferimento al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, definita dalla deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi indicati dalla procedura stessa. 2. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio sono responsabili dell'attuazione della Procedura di emergenza climatica e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dalla procedura stessa. 3. Le imprese di trasporto assicurano il bilanciamento fisico della rete di trasporto, rendendo accessibili le capacità di trasporto disponibili per fare fronte alle situazioni di emergenza di cui al presente decreto. Gli utenti hanno la responsabilità di rendere disponibile nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti i volumi di gas necessari in funzione del prelievo ai punti di riconsegna, nonchè di assicurare l'applicazione della procedura per l'eventuale riduzione o interruzione della fornitura di gas ai rispettivi clienti finali. 4. Tenuto conto dell'entità dei consumi di gas naturale, previsti in progressivo aumento nei prossimi anni per il settore termoelettrico, i produttori d'energia elettrica mediante impianti che utilizzano gas naturale, forniscono al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, tramite la società Terna S.p.a., i dati e le informazioni previsti nella Procedura di emergenza climatica, al fine di permettere, durante le situazioni di emergenza, una gestione razionale e tempestiva delle risorse di gas naturale, secondo le priorità ed i tempi stabiliti nella procedura stessa. 5. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, che lo sottopone al Comitato al fine del monitoraggio dello sviluppo e della gestione dell'intera fase di emergenza, del conseguente aggiornamento della Procedura di emergenza climatica e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati. Art. 3. Responsabilità 1. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nella procedura approvata dal presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto e di stoccaggio alcuna penale o risarcimento nè per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, nè per i danni che gli utenti stessi dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilità viene attribuita alle stesse imprese per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nella fase d'emergenza. 2. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la formulazione della richiesta da parte dell'impresa maggiore di trasporto agli utenti di rendere massime le immissioni di gas in rete agendo sulle rispettive fonti di approvvigionamento, effettuata ai sensi della allegata Procedura di emergenza climatica, sospende automaticamente l'applicabilità dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della deliberazione stessa. Durante la fasi interessate della allegata Procedura viene inoltre sospesa l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi. 3. Entro trenta giorni dal termine della fase di emergenza, le imprese di trasporto e di stoccaggio interessate renderanno disponibili al Ministero delle attività produttive, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e agli utenti interessati la documentazione riepilogativa sulle operazioni effettuate in relazione all'utilizzo del gas di proprietà degli utenti stessi, al fine della eventuale compensazione tra gli utenti dei volumi di gas interessati, nonchè all'eventuale utilizzo degli stoccaggi strategici. 4. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell'esecuzione della Procedura di emergenza climatica, alle imprese di trasporto e alle imprese di stoccaggio, alla società Terna S.p.a. ed al Comitato hanno carattere di riservatezza ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 5. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza in condizioni climatiche sfavorevoli, resta ferma la responsabilità civile: a) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative alla massimizzazione delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nella Procedura di emergenza climatica; b) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell'attivazione della procedura di interruzione, come previsto nella Procedura di emergenza climatica; c) dei soggetti che abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, al fine della gestione della procedura, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nella procedura di emergenza climatica; d) dei titolari degli impianti individuati come interrompibili per i quali non risulti evasa la richiesta di interruzione. 6. Restano ferme le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di controversie, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. |
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