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D.M. 12/02/2004 n. 75

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 12 FEBBRAIO 2004, N. 75

(GU n. 70 del 24-3-2004)

Regolamento recante determinazione di modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle banche.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

-Visto l'articolo 73, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministro delle finanze la facoltà di determinare con propri decreti modalità e termini in materia di imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda, tra l'altro, l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture nonchè le annotazioni, da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettrocontabili;

-Visto il Decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 18 aprile 1979, con il quale sono state determinate modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito;

-Visto l'articolo 23 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze;

-Considerate le modifiche normative e regolamentari e le innovazioni tecnologiche intervenute nella disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

- Ritenuta, quindi, la necessità di perseguire, nell'ottica delle semplificazioni fiscali, l'obiettivo di snellire gli obblighi di tenuta delle scritture contabili delle banche, apportando opportune modifiche alla disciplina di cui al citato Decreto 12 aprile 1979, in materia di fatturazione, registrazione e tenuta dei registri contabili;

- Visto l'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede che con Decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate, quando la Legge espressamente conferisce tale potere;

- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;

-Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3-1793 del 6 febbraio 2004, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della Legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1. Emissione delle fatture

1. Le fatture relative alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle relative alle cessioni di beni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 4), dello stesso Decreto, escluse le operazioni di cui al successivo n. 11) del medesimo

articolo 10, che le banche sono tenute a rilasciare a richiesta della controparte, possono essere emesse dalla sede centrale, dal centro elettrocontabile, dalle dipendenze, dai servizi ed uffici e possono comprendere tutte le operazioni effettuate con lo stesso soggetto in periodi di tempo non superiori al mese solare, a condizione che siano consegnate o spedite entro il mese solare successivo a quello in cui le suddette operazioni si considerano effettuate ai sensi dell'articolo 6 del predetto Decreto, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, comma 2. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- Si trascrive il testo dell'art. 73, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante l'«Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972, n. 292: «Art. 73 (Modalità e termini speciali). - Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini

a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonchè per la registrazione dei relativi acquisti

b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n.

4), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione

c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente Decreto

d) per le annotazioni prescritte dal presente Decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono

e) per l'emissione numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.».

-Il Decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1979, recante la «Determinazione di modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1979, n. 107.

-Si riporta il testo dell'art. 23 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203: «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni).

1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla Legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente Decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della Legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). 1-2. (Omissis).

3. Con Decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la Legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della Legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: «Art. 3 (Prestazioni di servizi). Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonchè le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;

4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo semprechè l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonchè delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonchè delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n.

6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. Non sono considerate prestazioni di servizi

a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale

b) i prestiti obbligazionari

c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2

d) conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2

e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi

 

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