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D.M. 12/02/2002

(GU n. 65 del 18-3-2002- Suppl. Ordinario n.47)

Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie relative ai "Grandi progetti" di cui all'art. 6, comma 3 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2001 del "settore industria" (attivitā estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) – 11° bando di attuazione.

Il Direttore Generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese

- Visto l.art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivitā produttive nelle aree depresse del Paese;

- Visto l.art. 5, comma 1 del Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

- Visto il Decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la conces- sione e l.erogazione delle agevolazioni alle attivitā produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta Legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5.c4, prevede, per l.assegnazione delle risorse, la forma- zione di graduatorie regionali ordinarie e speciali, nonchč di due graduatorie multiregionali relative ai "grandi progetti";

- Visto il Decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e le successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato .regolamento., concernente le modalitā e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivitā produttive nelle aree depresse del Paese;

- Visto, in particolare, l.art. 6, comma 3 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce al Ministero dell.Industria, del Commercio e dell.Artigianato, ora Ministero delle attivitā produttive, la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;

-Viste le circolari esplicative del Ministero dell.Industria, del Commercio e dell.Artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21 novembre 2000, n. 930035 del 5 febbraio 2001, n. 900119 del 23 febbraio 2001 e n. 900012 del 14 gennaio 2002;

- Visto il Decreto ministeriale del 21 dicembre 2000 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del .settore industria. del 2001;

- Visti i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 9 novembre 2000, del 13 novembre 2000 e del 7 agosto 2001 con i quali sono state fissate le misure massime consentite relative alle agevolazioni di cui alla citata Legge n. 488/1992 a partire dal 2000 e sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni e province autonome del centro-nord;

- Vista la delibera del CIPE del 6 agosto 1999 concernente l.approvazione del piano finanziario programmatico del Programma di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006;

-Visto il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) .Sviluppo imprenditoriale locale. che, per il periodo 2000-2006, stanzia 3.218,878 milioni di euro per gli interventi riferiti alla Misura 1-Legge 488/92 .Industria. nelle regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia;

- Considerato che, dei predetti 3.218,878 milioni di euro, 31,200 sono riservati per gli interventi di Tutoraggio (sottomisura 1.2), 309,874 sono riservati per l.attuazione di una graduatoria specifica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile e 2.189,579 sono stati giā impegnati con il bando del settore .industria. del 2000 (8o bando) e che, pertanto, per il bando in argomento, residuano 688,225 milioni di euro (1.332,5900 miliardi di lire);

-Vista la delibera del CIPE del 21 dicembre 2001, concernente il riparto su base regionale delle risorse destinate alle aree depresse per il periodo 2001-2003 dalla Legge finanziaria del 2001, che desti- na una quota di 3.500 miliardi di lire (1.807,599 milioni di euro) di risorse nazionali al finanziamento dei bandi della Legge n. 488/92, di cui 2.975,0 miliardi (1.536,459 milioni di euro) per le regioni dell.obiettivo 1 e 525,0 miliardi (271,140 milioni di euro) per le regioni e province autonome del centro-nord;

- Visto il Decreto del Ministro dell.industria, del commercio e dell.artigianato del 30 marzo 2001 che, dei suddetti 3.500,0 miliardi di lire (1.807,599 milioni di euro), ha assegnato, in via programmatica, al bando del .settore industria. del 2001, 1.871,7000 miliardi di lire (966,652 milioni di euro), di cui 1.590,9450 miliardi (821,655 milioni di euro) alle regioni dell.obiettivo 1 e 280,7550 miliardi (144,998 milioni di euro) alle regioni e province autonome del centro-nord, destinando alle graduatorie dei .grandi progetti. il 13% delle risorse complessivamente disponibili (nazionali e cofinanziate), da imputare, ai soli fini contabili, alle risorse nazionali;

- Visto il Decreto del Ministro delle attivitā produttive del 10 gennaio 2002 con il quale sono stati assegnati al bando del settore .industria. del 2001, in aggiunta alle risorse giā individuate con il predetto Decreto del 30 marzo 2001, 1.000,0 miliardi di lire (516,457 milioni di euro), derivanti dalle economie di spesa riferite agli interventi di cui alle leggi n. 64/1996 e n. 488/1992, per la formazione delle graduatorie del bando in argomento, di cui 850,0 miliardi (438,988 milioni di euro) alle regioni dell.obiettivo 1 e 150,0 miliardi (77,469 milioni di euro) alle regioni e province autonome del centro-nord;

- Considerato che, sulla base di quanto precede e tenuto conto dei criteri di riparto tra le regioni e le province autonome fissati dal CIPE con la richiamata delibera del 21 dicembre 2000, le risorse risultano cosė ripartite (in miliardi di lire):

----> Vedere tabella a pag. 6 della G.U. <----

-Vista la delibera del CIPE del 21 dicembre 2000 che, su specifica proposta della regione Calabria con atto di Giunta n. 3762 del 29.12.1999, autorizza il Ministero delle attivitā produttive ad utilizzare, nel limite dell.importo di 80,0 miliardi di lire (41,317 milioni di euro), a valere sulle risorse nazionali giā assegnate alla Regione Calabria, le disponibilitā di cui alla Legge n. 488/92 in favore dei programmi di investimento della stessa Regione ritenuti ammissibili alle agevolazioni ed approvati con la graduatoria del quarto bando (2o semestrale del 1998), previo scorrimento della graduatoria stessa;

-Considerato che per il predetto scorrimento della graduatoria del quarto bando della regione Calabria sono state utilizzate le risorse destinate dal CIPE alla stessa regione Calabria per gli interventi della Legge n. 488/1992 e, in particolare, 40,0 miliardi di lire (20,659 milioni di euro) a valere sulle risorse stanziate dalla Legge finanziaria del 2000 e 40,0 miliardi (20,659 milioni di euro) a valere sulle risorse stanziate dalla Legge finanziaria del 2001 e che, pertanto, delle richiamate risorse destinate alla regione Calabria indicate nella predetta tabella, residuano, per il bando .industria. del 2001, risorse nazionali pari a 198,8994 miliardi di lire (102,723 milioni di euro);

- Visto il Decreto del Ministro dell.industria, del commercio e dell.artigianato del 20 luglio 1998 che, all.art. 6, autorizza il Ministero ad utilizzare una quota non superiore all.uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della Legge n. 488/1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attivitā ed agli adempimenti di propria competenza necessari all.attuazione degli interventi previsti dalla stessa Legge, corrispondenti, quindi, a 4,1773 miliardi di lire;

- Visto il Decreto del Ministro dell.industria, del commercio e dell.artigianato del 6 giugno 2001 con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome concernenti le prioritā regionali ed i relativi punteggi utili per l.indicatore regionale validi per il bando del .settore industria. del 2001, nonchč la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate come di seguito specificato:

----> Vedere tabella a pag. 7 della G.U. <----

- Vista la nota del 12 dicembre 2001 della Regione Campania con la quale si comunica l.assegnazione di risorse aggiuntive al bando del settore .industria. del 2001 della Legge n. 488/1992 pari a 50,0 miliardi di lire (25,823 milioni di euro), relative alla misura 4.2, azione a, sottoazione a1 del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006, da destinare alle iniziative ammissibili ubicate nelle aree dei Distretti Industriali;

- Vista la nota del 13 dicembre 2001 della Regione Lazio con la quale si comunica la destinazione di risorse aggiuntive al bando del settore .industria. del 2001 della Legge n. 488/1992 a valere su quelle stanziate per il 2001 ed il 2002 per la sottomisura IV.1.4 del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, pari a 11,7899 miliardi di lire (6,089 milioni di euro) per i progetti ammissibili in obiettivo 2 e 4,0609 miliardi di lire (2,097 milioni di euro) per quelli delle aree ammesse al sostegno transitorio a titolo dell.obiettivo 2, al netto delle risorse giā destinate allo scorrimento della graduatoria del bando .industria. del 2000;

-Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, sono assegnate a ciascuna regione, per il bando del .settore industria. del 2001, le seguenti risorse finanziarie (miliardi di lire):

----> Vedere tabella a pag. 8 della G.U. <---- e 55,9422 miliardi di lire alla graduatoria dei grandi progetti delle regioni del centro-nord e delle province autonome di Bolzano e Trento e 490,0685 miliardi di lire alla graduatoria dei grandi progetti delle regioni dell.obiettivo 1;

-Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all.art. 6, comma 1 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni;

-Visto l.art. 16 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull.ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

1. Le graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni e delle province autonome di Bolzano e Trento concernenti le iniziative di cui in premessa per il bando del 2001 (11o) del "settore industria" (attivitā estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell.energia), ammissibili alle agevolazioni di cui all.art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/37 al presente Decreto. Negli allegati n. 2/38 e n. 2/39 sono riportate le graduatorie dello stesso bando relative ai "grandi progetti".

2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l.individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell.allegato n. 1, le opportune note esplicative e, nell.allegato n. 3, l.elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per n. di progetto, con l.indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse č inserita ed il numero della relativa posizione occupata.

Art. 2.

1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata Legge n. 488/92 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all.esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui all.art. 2, comma 2 del regolamento citato nelle premesse, nonchč del compenso spettante alle banche concessionarie e dell.onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all.art. 1, comma 2 ed all.art. 10, comma 1 del regolamento medesimo.

 

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