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D.M. 11/04/2006MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Decreto 11/04/2006 Procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacità di trasporto realizzata in Italia, in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea. IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il decreto legislativo n. 164/00); -Visto l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; - Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, che all'art. 22 stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito richiamati come: «interconnettori»), impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonchè dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva; -Viste le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003; -Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/04), che stabilisce che le imprese che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi; -Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che a) l'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'ottanta per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive (di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), nonchè, in caso di realizzazione di nuovi interconnettori, previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato b) con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i principi e le modalità per il rilascio delle esenzioni di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia; - Visto l'art. 1, comma 18, della legge n. 239/04, che stabilisce che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'membri dell'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota delle capacità di trasporto pari ad almeno l'ottanta per cento delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità, e che tale diritto è accordato dal Ministero, previo parere dell'Autorità, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente; -Vista la comunicazione in data 16 marzo 2005 della Commissione europea relativa alle modalità di notifica delle esenzioni rilasciate ai sensi dell'art. 22 della direttiva 2003/55/CE; -Visto il Regolamento n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale; -Ritenuto opportuno, emanare un unico decreto ministeriale in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 17 e 18, dell'art. 1 della legge n. 239/2004, per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell'esenzione o il riconoscimento del diritto di allocazione prioritaria, relativamente alla realizzazione di interconnettori, di gasdotti di interconnessione con Stati non appartenenti all'membri dell'Unione europea e di terminali di rigassificazione, o di loro potenziamenti, rinviando a un successivo provvedimento a) la disciplina relativa ai casi di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e del potenziamento degli stoccaggi esistenti b) i principi e le modalità per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/04, e al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di capacità di trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge c) i criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/04, in base ai quali l'Autorità definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità relative alle infrastrutture di cui al comma 17 e le conseguenti modalità per l'accesso alla rete nazionale di trasporto, nonchè le procedure per l'assegnazione della residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui al comma 18. Decreta: Art.1- Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce i principi e le modalità, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/04 e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia, per il rilascio di un'esenzione, per la capacità di nuova realizzazione, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture, alle imprese che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di un nuovo interconnettore tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana o nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale. 2. Il presente decreto stabilisce altresì i principi e le modalità per accordare ai soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione internazionale con Stati non membri dell'Unione europea o in significativi potenziamenti delle capacità degli stessi gasdotti esistenti, ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale, il diritto, nei corrispondenti punti di ingresso alla rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria, nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia, di una quota delle capacità di trasporto pari ad almeno l'ottanta per cento delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 239/04. Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell'esenzione o per il riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria. 1. La domanda di esenzione è presentata a) nel caso dei terminali di rigassificazione, dal soggetto che realizza l'infrastruttura b) nel caso di un interconnettore, dal soggetto che realizza il gasdotto o, in via subordinata, dagli importatori che dimostrino di finanziare direttamente o indirettamente il gasdotto mediante la sottoscrizione di contratti di trasporto a lungo termine. 2. La domanda per il riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria, nel caso di gasdotti di interconnessione con Stati non membri dell'Unione europea, è di norma presentata dagli importatori che dimostrino di finanziare il gasdotto direttamente o indirettamente mediante la sottoscrizione di contratti di trasporto a lungo termine. 3. La domanda è inviata in bollo al Ministero, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, corredata della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di cui una copia in lingua inglese a) indicazione della quota della nuova capacità e del periodo per i quali è richiesta l'esenzione o il diritto all'allocazione prioritaria. La quota può essere modulabile nel tempo, fermo restando quanto stabilito all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/04 b) descrizione del progetto dell'infrastruttura c) indicazione, nei casi di cui al comma 1, dei soggetti, se diversi dal soggetto richiedente l'esenzione, che sottoscrivendo contratti di trasporto o rigassificazione di lungo periodo, contribuiscono al finanziamento della nuova infrastruttura d) indicazione dello stato degli accordi commerciali e dei criteri economici per lo svolgimento dell'attività di trasporto o di rigassificazione relativamente alla quota per la quale si chiede l'esenzione o il diritto di allocazione prioritaria e) piano economico e finanziario per la realizzazione del progetto, evidenziando gli eventuali rischi di investimento e le modalità previste per sostenere i costi necessari, indicando le eventuali agevolazioni o contributi ottenuti, richiesti o che si intende richiedere, e con la valutazione della redditività dell'investimento tramite analisi di sensibilità f) capacità tecnica e finanziaria dei soggetti richiedenti l'esenzione o il diritto di allocazione prioritaria e di quelli preposti alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura g) modalità previste per l'approvvigionamento del gas, con indicazione delle nuove fonti o direttrici di approvvigionamento h) indicazione degli accordi sottoscritti o in corso di negoziazione con i Governi interessati o con i gestori delle infrastrutture all'estero esistenti o previste necessarie per consentire l'approvvigionamento di gas naturale dal luogo di produzione i) nei casi di cui al comma 1, l'impegno ad avviare i lavori nei tempi previsti e a comunicare al Ministero e all'impresa maggiore di trasporto eventuali motivati ritardi, anche a seguito di ricorsi in sede amministrativa, entro trenta giorni dalla data in cui il soggetto richiedente ne sia venuto a conoscenza, nonchè l'impegno, dopo la data di avvio dei lavori, a realizzare la nuova infrastruttura nel rispetto dei tempi previsti e secondo le condizioni indicate nella descrizione del progetto di cui alla lettera b), salvo eventuali varianti o proroghe motivate e preventivamente autorizzate j) nei casi di cui al comma 2, una dichiarazione, rilasciata dal soggetto che realizzerà l'infrastruttura di interconnessione, relativa all'impegno ad avviare i lavori nei tempi previsti e a comunicare al Ministero e all'impresa maggiore di trasporto eventuali motivati ritardi entro trenta giorni dalla data in cui il soggetto che realizza l'opera ne sia venuto a conoscenza, nonchè all'impegno a realizzare la nuova infrastruttura nel rispetto dei tempi previsti e secondo le condizioni indicate nel progetto preliminare di cui alla lettera b), salvo eventuali varianti k) relazione attestante il rispetto delle seguenti condizioni: (i) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti; (ii) il livello di rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una esenzione; (iii) l'infrastruttura deve essere di proprietà e gestita da una persona fisica o giuridica separata, quanto meno sotto il profilo della forma giuridica, dai gestori di sistemi nei qualicui sistemi l'interconnettore o il terminale di rigassificazione sarà realizzato; (iv) gli oneri devono essere a carico degli utenti delle infrastrutture oggetto di esenzione o dei soggetti che usufruiscono del diritto all'allocazione prioritaria; (v) l'esenzione o il riconoscimento del diritto di allocazione prioritaria non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata |
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