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D.M. 10/12/2003 n. 383

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 10 DICEMBRE 2003, N. 383

(GU n. 21 del 27-1-2004)

Regolamento concernente i contributi al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, nonchè le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con

Il Ministro delle Attività Produttive

e con

Il Ministro dell'Interno

-Visto il Decreto-Legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito indicata come: «Legge

») ed, in particolare gli articoli 2 e 3, che prevedono la concessione da parte del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa S.p.a. di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate, secondo condizioni e modalità disciplinate con Decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

-Visto il Decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 1995, n. 84, come novellato dal successivo Decreto del 31 agosto 1995, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della predetta disposizione legislativa;

-Visto il Decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 13 aprile 2000, n. 125, con il quale è stato adottato il regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge;

- Vista la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 52, comma 28, il quale prevede che, nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 della Legge, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994 e che con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dello stesso comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 marzo 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonchè le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni;

-Vista la deliberazione dell'assemblea ordinaria in data 22 aprile 2002, con la quale il «Mediocredito centrale S.p.a.» ha assunto la denominazione di «MCC S.p.a.»;

-Vista la deliberazione della Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali con la Conferenza Stato-regioni del 27 marzo 2003;

-Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;

-Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 14 luglio 2003 (parere n. 57/2003);

-Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta Legge n. 400 del 1988 (nota n. 16436 DAGL/10.3.4/35/2003 del 29 settembre 2003); Adotta il seguente regolamento:

Art. 1. Documentazione delle spese sostenute con i finanziamenti agevolati

1. Entro il 31 marzo 2004 le imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma 2, della Legge, qualora non abbiano già provveduto, presentano alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti le spese sostenute, ai fini della ripresa dell'attività, non prima del 4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, purchè attinenti all'attività di impresa, unitamente ad una relazione dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. Possono essere ricomprese tra le predette spese anche quelle sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi con l'attività d'impresa antecedenti al mese di novembre 1994, nonchè quelle derivanti da lavori svolti in economia, con attrezzature e personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione dell'azienda e dimostrate mediante autocertificazione. La banca trasmette la predetta documentazione e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto di amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- Il testo degli articoli 2 e 3 del Decreto-Legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Disposizioni urgenti per la ricostruzione delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994), è il seguente: «Art. 2.

1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del De- creto-Legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purchè entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonchè alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non può superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.

4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. 4-bis. (Comma abrogato dall'art. 1-ter, Decreto-Legge 28 agosto 1995, n. 364).

5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza fra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del Decreto-Legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.

7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente

articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.

8. A valere sulle somme predette, può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 2, del Decreto-Legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto- Legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.

9. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono stabilite, ove non già disciplinate, con Decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art. 3 della Legge 26 novembre 1993, n. 489.». «Art. 3.

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

 

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