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D.M. 10/12/2001

(G. U. n. 291 del 15-12-2001) Aggiornamento delle procedure concorsuali relative alle modalità di cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Il Ministro delle Attività Produttive

- Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, concernente cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

-Considerata l'opportunità, in attesa dell'operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di aggiornare le procedure concorsuali di assegnazione dell'energia elettrica definite nel citato Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000;

- Considerato che, nell'anno 2000, il rapporto tra la produzione netta di origine termoelettrica e la disponibilità totale per il sistema elettrico nazionale pari alla produzione netta più le importazioni nette - è risultato pari al 67,6%;

- Considerato che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprie delibere di cadenza bimestrale, aggiorna il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;

- Considerato l'aggiornamento effettuato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativamente ai valori di conguaglio per l'anno 2000 dei costi evitati di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, nonchè del costo evitato di impianto di cui al titolo II comma 2 della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992;

- Considerata l'opportunità, in base all'esperienza dell'anno precedente e tenuto conto delle esigenze espresse dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. in termini di utilizzo di utenze disponibili a distacco dei carichi, di continuare a valorizzare il servizio di interrompibilità dei carichi che determinate tipologie di utenza possono fornire a vantaggio della sicurezza del sistema elettrico nazionale; Tenuto altresì conto dell'incidenza stimabile che il servizio di interrompibilità ha in termini di riduzione dei costi evitati d'impianto e di costi evitati di esercizio, manutenzione e spese generali connesse;

Decreta:

Art. 1. Procedure concorsuali

1. Il comma 2 dell'art. 4 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000 è così modificato: "Le procedure concorsuali sono effettuate esclusivamente per forniture annuali, prevedendo una specifica clausola di interruzione della assegnazione all'atto dell'effettivo avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 79/1999".

2. Il comma 4 dell'art. 4 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000 è così modificato: "Fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto legislativo n. 79/1999, o alla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati da parte dell'acquirente unico, l'energia non collocata tramite procedure concorsuali è offerta e ceduta direttamente ai distributori al prezzo riconosciuto dall'Autorità".

Art. 2. Capacità produttiva assegnabile

1. Il comma 1 dell'art. 5 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000 è così modificato: "1. Il Gestore della rete, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce, arrotondando il risultato ai dieci MW inferiori, la capacità produttiva disponibile con continuità nell'anno 2002 ai fini dell'assegnazione della medesima, su base annuale, secondo le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5".

2. La lettera e) del comma 3 dell'art. 5 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000 è così modificata: "e) certificare di disporre di una potenza interrompibile installata, accertabile dal Gestore della rete, non inferiore a 10 MW per singolo sito".

3. All'art. 5 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000 è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente comma: "5. Fermo restando quanto disposto all'art. 4, commi 3 e 4, la restante capacità disponibile, eventualmente aumentata della capacità non assegnata a seguito delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4, è destinata ai clienti idonei non in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 medesimi".

Art. 3. Prezzo di aggiudicazione

1. Il comma 1 dell'art. 6 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000 è così modificato: "1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 4, sono aggiudicate dal Gestore della rete in base al rialzo sul prezzo base, definito pari al 67,6% del costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali in vigore in base all'ultimo aggiornamento bimestrale effettuato dell'Autorità, aumentato

a) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del 25% del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validità 1 gennaio-31 dicembre 2000, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure concorsuali di cui all'art. 5, comma 3

b) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del 50% del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validità 1 gennaio-31 dicembre 2000, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure concorsuali di cui all'art. 5, comma 4

c) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validità 1 gennaio-31 dicembre 2000, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure concorsuali di cui all'art. 5, comma 5".

Art. 4. Entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2001 Il Ministro: Marzano

 

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