| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 10/07/2006MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Deliberazione 10/07/2006 Disponibilità attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 -bonifica dei siti, e nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto. Il Comitato Nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali -Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo; -Visto il decreto 28 aprile 1998 n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; -Viste le proprie deliberazioni 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, integrata con deliberazione 11 maggio 2005, prot. n. 01/CN/ALBO, e 30 marzo 2004, prot. n. 01/CN/ALBO, recanti, rispettivamente, criteri e requisiti per l'iscrizione nelle categoria 9 e nella categoria 10; - Visto che, ai sensi delle predette deliberazioni, le attrezzature minime richieste ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnici debbono risultare di proprietà dell'impresa o dalla stessa tenute in usufrutto o acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing; - Ritenuto, anche al fine di coordinare la normativa per l'iscrizione all'Albo con quella relativa alla qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, di prevedere anche la locazione tra i titoli da ritenersi idonei per dimostrare la piena ed esclusiva disponibilità delle attrezzature minime; -Ritenuto, altresì, di stabilire le condizioni volte a garantire nell'arco temporale dell'iscrizione la permanenza della esclusiva e piena disponibilità delle attrezzature minime mediante locazione; Delibera: Art.1. 1. La piena ed esclusiva disponibilità delle attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 e nella categoria 10 di cui alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, integrata con deliberazione 11 maggio 2005, prot. n. 01/CN/ALBO, e alla deliberazione 30 marzo 2004, prot. n. 01/CN/ALBO, può essere dimostrata anche mediante contratto di locazione. 2. Ai fini del comma 1, il contratto di locazione deve: a) essere stipulato in forma scritta con firme autenticate da pubblico ufficiale; b) avere durata non inferiore ad anni cinque a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo dell'impresa locataria, oppure, in caso di impresa già iscritta, avere durata almeno pari al residuo periodo di validità dell'iscrizione; c) avere ad oggetto la messa in disponibilità piena ed esclusiva delle attrezzature, che dovranno essere identificate in modo chiaro ed univoco, a favore dell'impresa locataria; d) contenere la formale dichiarazione delle parti che le attrezzature oggetto dello stesso non sono e non saranno utilizzate, per tutta la durata contrattuale, per iscrizioni all'Albo diverse da quella del locatario. Roma, 10 luglio 2006 Il Presidente: Laraia
Pagina 1/1
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|