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D.M. 09/11/2007MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Decreto 9 novembre 2007 Criteri e modalità di gestione, da parte delle province delle regioni Sicilia e Calabria, delle risorse finanziarie loro attribuite per l'ammodernamento e il potenziamento della viabilità secondaria. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); -Visto in particolare il comma 1152 il quale prevede che: «Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da Anas S.p.a., una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità secondaria presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse»; - Visto il decreto interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007, recante la ripartizione del finanziamento tra le province delle regioni Sicilia e Calabria e la riserva di dettare i criteri e le modalità di gestione per l'utilizzo di detto finanziamento; - Considerato che è necessario stabilire i criteri e le modalità di gestione per l'utilizzo di detto finanziamento; Decreta: Art.1 - Finalità e obiettivi. 1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di gestione a cui dovranno attenersi le province per l'utilizzo delle somme attribuite con decreto interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007. 2. Ai fini del presente decreto sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi ammessi al finanziamento le province della regione Sicilia e le province della regione Calabria ciascuna nell'ambito del finanziamento assegnato. 3. Le province nell'utilizzo di detto finanziamento dovranno, nel rispetto degli Accordi di programma quadro sottoscritti tra il Governo e la regione Sicilia in data 28 dicembre 2006 e il Governo e la regione Calabria in data 3 agosto 2006, perseguire i seguenti obiettivi: eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e sua - messa in sicurezza; - omogeneizzazione degli standards prestazionali della rete; -miglioramento delle condizioni di accessibilità alle aree interne; - miglioramento delle interconnessioni con la rete viaria primaria e conseguentemente con i poli di scambio intermodale; -miglioramento delle condizioni di accessibilità alle aree produttive. Art. 2 - Criteri per la programmazione degli interventi. 1. Le province dovranno procedere, entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, alla programmazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria con la redazione di un piano attraverso le seguenti fasi: 1.1. ricognizione dello stato funzionale e strutturale della viabilità secondaria con indicazione della consistenza e delle criticità riscontrate; 1.2. definizione del piano degli interventi che, sulla base delle analisi di cui al punto 1.1 e gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3, individui i tratti nei quali si dovrà intervenire con indicazione della denominazione della strada e sua estensione chilometrica, la tipologia dei lavori da effettuare, l'ordine di priorità nonchè il costo complessivo di ogni singolo intervento. Nel piano dovranno essere inseriti gli interventi per i quali è stato elaborato almeno il progetto preliminare. Il piano, così definito, dovrà essere trasmesso alla regione, che entro trenta giorni dovrà fornire il proprio assenso, trascorsi i quali, senza che siano intervenute osservazioni, si intende condiviso; 1.3. trasmissione del piano, entro il mese successivo dalla condivisione con la regione, al Ministero delle infrastrutture: - Direzione generale strade ed autostrade per l'esame della corrispondenza del piano agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3. 2. Il Ministero delle infrastrutture adotterà, a seguito dell'assegnazione delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio, il decreto di impegno dei fondi. 3. Entro dodici mesi dalla comunicazione da parte del Ministero delle infra- strutture della registrazione presso gli organi di controllo del decreto di impegno dei fondi le province dovranno esperire tutte le procedure, fino alla pubblicazione del bando di gara incluso, necessarie per l'appalto degli interventi ammessi a finanziamento. Il finanziamento accordato potrà concorrere agli oneri di progettazione solo nel limite previsto dall'art. 92, comma 5 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (2%). Art. 3 - Modalità di esecuzione e monitoraggio degli interventi. 1. Nell'esecuzione degli interventi il Ministero delle infrastrutture potrà, con il supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e Calabria, fornire, qualora lo richieda la provincia, il supporto tecnico sui progetti ammessi al finanziamento. 2. Il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, d'intesa con la regione interessata, potranno effettuare verifiche, anche in loco, sulla realizzazione del programma, sulla attuazione degli interventi e sulle entrate in esercizio dei medesimi. Per l'espletamento delle suddette verifiche, la provincia interessata provvederà a rendere disponibile tutta la documentazione utile, consentire sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attività inerenti l'intervento, rendere disponibile il personale necessario. Il Ministero dello sviluppo economico riferisce degli esiti delle verifiche nell'ambito della relazione al Parlamento di cui all'art. 15, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468. 3. Tale verifica da parte dei Ministeri non esimerà comunque la provincia dalla piena ed esclusiva responsabilità sotto il profilo amministrativo, contabile, civile e penale della regolare e perfetta esecuzione dei lavori. 4. Gli interventi saranno realizzati in conformità al progetto esecutivo approvato e con le variazioni ammesse dalla legge che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie. Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri questi non potranno essere assunti dallo Stato se non nel limite del finanziamento riconosciuto alla provincia. 5. La provincia comunicherà al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia, sede di Palermo e per la Calabria, sede di Catanzaro l'approvazione degli atti di collaudo e la rendicontazione finale delle spese sostenute, trasmettendone copia conforme unitamente al relativo atto di approvazione. Il Provveditorato esprimerà, entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione il nulla osta per la liquidazione del saldo finale che avverrà secondo le modalità previste al successivo art.4. 6. Il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dello sviluppo economico comunicano alle regioni Sicilia e Calabria gli esiti delle verifiche effettuate. Art. 4 - Erogazione dei finanziamenti. 1. I pagamenti alla provincia saranno effettuati dal Ministero delle infrastrutture, previo nulla osta del Provveditorato interregionale Sicilia e Calabria, sede di Palermo per la Sicilia e sede di Catanzaro per la Calabria, con le seguenti modalità: -2% dell'importo complessivo del finanziamento del singolo intervento all'adozione del decreto di impegno della spesa; -8% dell'importo complessivo del finanziamento del singolo intervento alla consegna dei lavori; - 50% dell'importo complessivo del finanziamento da erogarsi in due tranche pari ciascuna al 25%, al raggiungimento rispettivamente del 30% e del 60% della realizzazione dell'intervento come risultante dalla contabilità dei lavori; -0% dell'importo complessivo del finanziamento da erogarsi al raggiungimento del 90% della realizzazione dell'intervento come risultante dalla contabilità dei lavori; - il saldo finale verrà erogato all'atto della rendicontazione conclusiva delle spese sostenute per il singolo intervento e comunque nel limite dell'importo finanziato. 2. I pagamenti saranno effettuati a favore della provincia con le modalità contabili dalla stessa indicate in sede di trasmissione del piano. Art. 5 - Individuazione del responsabile del piano. 1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza del piano ciascuna provincia provvederà alla nomina del responsabile del piano ed alla tempestiva comunicazione della stessa alla regione interessata ed ai Ministeri delle infrastrutture -Direzione generale strade ed autostrade e dello sviluppo economico; -Dipartimento politiche di sviluppo e coesione. 2. Il soggetto di cui al comma uno dovrà: a) curare in modo unitario la predisposizione ed attuazione del piano; b) verificare in modo continuativo lo stato di realizzazione del piano, coordinando le attività di monitoraggio anche attraverso l'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10, comma 3, lettera «f» del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fornite dal responsabile del procedimento dei singoli interventi; c) presentare al Ministero delle infrastrutture: - Direzione generale strade ed autostrade, al Ministero dello sviluppo economico ; - Dipartimento politiche di sviluppo e coesione e alle regioni interessate, entro il mese di settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano, evidenziando i risultati e le verifiche svolte. Dovrà altresì essere allegato alla relazione un prospetto riepilogativo utilizzando la scheda che sarà fornita dal Ministero delle infrastrutture. Art. 6 - Disposizioni finali. 1. L'attribuzione del finanziamento è subordinata alla ripartizione dei fondi per le aree sottoutilizzate e all'impegno dello stesso. Pertanto le province non potranno vantare diritti di alcun genere fino al perfezionamento di tali adempimenti. 2. Sarà causa di decadenza dal finanziamento l'inerzia della provincia nella predisposizione del piano, che si protragga oltre due anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Il finanziamento non utilizzato sarà assegnato, d'intesa con la regione interessata, ad altre province della stessa regione dal Ministero delle infrastrutture: -Direzione generale delle strade ed autostrade. 3. Sarà causa di decadenza dal finanziamento l'inerzia della provincia che, predisposto il piano, non provveda all'appalto degli interventi ammessi al finanziamento entro diciotto mesi dalla comunicazione di cui all'art. 2, comma 3. Il finanziamento non utilizzato sarà assegnato, d'intesa con la regione interessata, ad altre province della stessa regione dal Ministero delle infrastrutture: -Direzione generale strade ed autostrade. 4. Le economie che risultassero dalla realizzazione del piano sono destinate, scorrendo la graduatoria, ad altri interventi. 5. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 2007 Il Ministro delle infrastrutture: Di Pietro Il Ministro dello sviluppo economico: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007. Ufficio controllo atti Mini steri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 294
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