Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 09/11/2004

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Decreto 9 novembre 2004

Modifica dell'area marina protetta denominata Cinque Terre.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

- Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

-Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

-Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e sucessive modifiche;

-Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

-Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;

- Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonchè alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;

- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

-Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonchè in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

-Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1998, con il quale è stata istituita l'area marina protetta «Cinque Terre»;

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del parco nazionale delle Cinque Terre, ed in particolare l'art. 1, comma 8, che prevede l'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre» all'Ente parco nazionale delle Cinque Terre;

- Visto in particolare l'art. 8 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997, il quale prevede che le disposizioni dello stesso decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate;

-Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 istitutivo dell'area marina protetta «Cinque Terre», avanzata in data 5 novembre 2001 dal Parco nazionale delle Cinque Terre, in qualità di Ente gestore, ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto;

- Visto il parere favorevole espresso in data 24 gennaio 2002 dalla Commissione di riserva dell'area marina protetta «Cinque Terre» sulla proposta di aggiornamento del decreto istitutivo della medesima area marina protetta «Cinque Terre», avanzata dal Parco nazionale delle Cinque Terre in qualità di Ente gestore;

- Considerato l'esito dell'incontro, svoltosi in data 18 luglio 2002 presso l'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, tra i rappresentanti della segreteria tecnica per le aree protette marine e del suddetto Ente parco, in qualità di Ente gestore dell'area marina protetta;

- Vista la relazione tecnica a supporto della proposta di modifica dell'area marina protetta «Cinque Terre», trasmessa in data 3 giugno 2003 dall'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre in qualità di Ente gestore;

-Vista l'istruttoria preliminare per l'aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del settembre 2003, con la quale si concorda, in linea di massima, con le motivazioni addotte dal soggetto gestore per la modifica del decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 e si ravvisa la necessità di aggiornare la zonazione dell'area marina protetta nell'ottica di una gestione dinamica della stessa;

- Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Riomaggiore con nota n. 9591 del 27 dicembre 2003 e le successive note n. 2004 del 18 marzo 2004 e n. 2690 del 14 aprile 2004;

- Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Levanto con la deliberazione di giunta comunale n. 5 del 16 gennaio 2004 e le successive note n. 3652 del 18 marzo 2004 e n. 1033 del 14 aprile 2004;

- Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Monterosso al Mare con nota n. 9609 del 29 dicembre 2003 e successive note n. 2571 del 18 marzo 2004 e n. 3366 del 14 aprile 2004;

- Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Vernazza con nota n. 5239 del 22 dicembre 2003 e la successiva nota n. 1432 del 15 aprile 2004;

- Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre espresso dalla provincia della Spezia con nota prot. n. 2004/650 del 9 gennaio 2004;

- Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre, ai sensi del citato art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso, con alcuni rilievi e correzioni, dalla regione Liguria con delibera di giunta regionale prot. n. 20 del 16 gennaio 2004 e con successiva nota prot n. 49091/134 del 14 aprile 2004;

- Ritenuto opportuno accogliere le osservazioni della regione Liguria con la nota prot: n. DPN/2D/7706/2004 del 16 marzo 2004 in particolare, relativamente alla possibilità di effettuare la balneazione nelle zone A, disciplinata e contingentata dal soggetto gestore, nel rispetto delle finalità istitutive dell'area marina protetta;

-Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 23 settembre 2004 dalla conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento dell'area marina protetta denominata «Cinque Terre»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, istitutivo dell'area marina protetta «Cinque Terre», è integralmente sostituito dal presente decreto, che ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti.

Art. 2. - Denominazione

1. E' istituita l'area marina protetta denominata «Cinque Terre».

Art. 3. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per

a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici

b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuatò esclusivamente dando fondo all'ancora

c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea

d) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento

e) «imbarcazione», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni

f) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo

g) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale

h) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato

i) «natante», qualsiasi unità navale, destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni

j) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua

k) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello

l) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo

m) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione

n) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative

o) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale individuati dal soggetto gestore

p) «ripopolamento attiva», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio

q) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione

r) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale;

Art. 4. - Finalità

1. L'istituzione dell'area marina protetta «Cinque Terre» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Art. 5. – Delimitazione dell'area marina protetta

 

Pagina 1/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional