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D.M. 09/11/2001

(GU n. 52 del 2-3-2002)

Ripartizione del Fondo per la mobilità ciclistica ai sensi della Legge n. 366/1998.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Vista la Legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante "norme per il finanziamento della mobilità ciclistica" e, in particolare: l'art. 2 che prevede l'affidamento alle regioni del compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti;

-l'art. 3 che prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica;

- l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni della quota annuale del predetto Fondo secondo i criteri determinati dalla stessa Legge;

- Vista la Legge finanziaria n. 488 del 23 dicembre 1999, che ha previsto un rifinanziamento della Legge n. 366/1998 ammontante a lire 38 miliardi per il triennio 2000-2002 così ripartiti: lire 13 miliardi per l'anno 2000, lire 15 miliardi per l'anno 2001 e lire 10 miliardi per il 2002;

- Vista la nota protocollo n. 1271/A3 del 31 maggio 1999 del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure applicative per il riparto del predetto Fondo:

A) con riferimento all'art. 4 il cofinanziamento delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potrà essere in ogni caso, inferiore al 50 per cento dell'intervento ammesso a finanziamento;

B) con riferimento all'art. 11, che stanzia risorse pari ad undici miliardi di lire annui per la durata di quindici anni, i contributi sono stati così ripartiti:

1) il 60% secondo i parametri già utilizzati per l'attuazione della Legge n. 208/1991 inerente alle piste ciclabili;

2) il 30% ai sensi del punto b), art. 4 della Legge n. 366/1998, in proporzione ai fondi stanziati per l'attuazione della stessa Legge da parte delle regioni e delle province autonome. A tal fine, in caso di stanziamento pluriennale o in conto mutui, gli importi da prendere a riferimento vengono attualizzati dal Ministero dei trasporti e della navigazione al tasso corrente di ammortamento o al tasso ufficiale di sconto;

3) il 10% ai sensi del punto c), art. 4 della Legge n. 366/1998, sulla base di quanto impegnato contabilmente da ciascuna regione e provincia autonoma, nell'esercizio finanziario 1998, per le finalità analoghe a quelle della Legge di cui trattasi;

- Vista la nota n. 4087 del 28 luglio 1999, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha condiviso i criteri e le procedure proposte dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, salvo l'esito degli ulteriori concerti ed intese previsti dalla richiamata normativa;

-Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della Legge n. 366/1998;

- Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 6 dicembre 2000 dalla Conferenza Stato-regioni;

- Visto il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici dell'11 aprile 2001 che ha approvato la ripartizione tra le regioni della quota annuale del fondo, relativa all'anno 2000, ammontante a lire 13 miliardi;

-Considerato quanto deciso nella Conferenza Stato-regioni del 6 dicembre 2000, sopra menzionata, in merito all'impegno di attuare, in sede di ripartizione delle annualità 2001-2002, un meccanismo di recupero di risorse in favore di quelle regioni che non avevano partecipato al riparto dell'anno 2000;

-Ravvisata l'opportunità di rideterminare l'importo del piano per quelle regioni e province autonome che hanno previsto il cofinanziamento in misura inferiore al 50%; Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo di cui all'art. 3 della predetta Legge risulta così ripartito: Regioni Importo Abruzzo L. ................................1.819.684.000 Bolzano L. ................................1.502.324.000 Calabria L. ................................2.658.254.000 Campania L. ................................1.986.217.000 Emilia-Romagna L. ................................1.973.826.000 Friuli-Venezia Giulia L. ................................1.618.924.000 Lazio L. ................................2.067.563.000 Liguria L. ...................................741.418.000 Lombardia L. ................................2.986.667.000 Marche L. ...................................749.301.000 Piemonte L. ................................1.275.355.000 Sardegna L. ...................................909.217.000 Sicilia L. ...................................286.698.000 Toscana L. ...................................953.505.000 Umbria L. ...................................266.023.000 Veneto L. ................................3.205.024.000

- Sentita la Conferenza Stato-regioni, la quale ha espresso parere favorevole alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della seduta in data 27 settembre 2001;

- Visto il Decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera d), che ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici i compiti, le corrispondenti strutture e le risorse finanziarie, materiali ed umane, relative all'area funzionale delle aree urbane, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10;

-Visto il Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del 24 settembre 1999, con il quale è stata istituita la Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;

-Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che istituisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferendo a tale Ministero le risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

Decreta: È approvata la ripartizione tra le regioni della quota del Fondo, relativa agli anni 2001-2002, per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui all'art. 3, in base ai criteri e modalità di riparto illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che è parte integrante del presente Decreto. Le regioni per le quali è stato ridefinito l'importo del piano presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente Decreto, l'elenco degli interventi da realizzarsi con priorità. I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle province autonome mediante ordini di pagamento, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 2001 Il Ministro: Lunari Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 47 Regioni Valore iniziale del piano al 30/11/99 Importo opere finanziate Programma regionale da attuare Rip. 60% L. n. 208/91 Rip. 30% Rip. 10% Emanaz. totale (5 + 8

+11) Importo totale cofinanziato Importo massimo attribuibile Importo ridefinito piano Contributo già erogato anno 2000 Disponibilità Recupero Contributo attribuito % Importo Importo cofinanz. Coeff. (a) Importo Importo impegnato Coeff. (b) Importo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Abruzzo 95.298.521 12.570.060 82.728.461 2,69 403.500 5.112.535 11,79 884.297 1.000.000 2,19 540.671 1.342.467 49.637.077 33.091.784 82.728.461 477.217 1.819.684 Bolzano 38.381.306 11.469.916 35.912.000 0,91 136.500 6.000.000 13,84 1.037.798 6.000.000 13,12 628.025 1.502.324 10.000.000 10.000.000 20.000.000 3.206.620 1.502.324 Calabria 5.629.000 5.629.000 36.394.000 3,83 574.500 0 20,98 1.573..734 600.000 1,31 32.803 2.181.037 18.197.000 18.197.000 36.394.000 477.217 2.658.254 Campania 42.616.365 18.627.327 5.154.243 10,06 1.509.000 4.000.000 0,00 0 0 0,00 0 1.509.000 2.577.121 2.577.121 5.154.242 477.217 1.986.217 Emilia-Romagna 72.000.000 36.124.731 18.000.000 6,28 942.000 4.000.000 9,22 691.865 6.218.605 13,60 339.960 1.973.826 12.000.000 6.000.000 18.000.000 1.464.187 1.973.826 Friuli–V. Giulia 18.802.000 11.723.555 11.841.445 2,27 340.500 0 9,22 691.865 2.000.000 4,37 109.342 1.141.707 7.000.000 4.841.445 11.841.445 477.211 1.618.924 Lazio 67.110.309 6.225.148 7.188.600 9,39 1.408.500 1.150.000 0,00 0 3.326.188 7,27 181.846 1.590.346 3.056.800 3.056.800 6.113.600 477.217 2.067.563 Liguria 61.398.220 9.329.336 2.954.698 3,07 460.500 2.000.000 2,65 198.911 1.500.000 3,28 82.006 741.418 1.804.698 1.150.000 2.954.698 325.182 741.418 Lombardia 74.714.502 27.762.000 46.842.046 4,24 2.136.000 2.000.000 4,61 345.933 9.232.220 20,19 504.734 2.986.667 25.428.900 15.413.145 40.842.045 1.834.173 2.986.687 Marche 54.194.000 8.987.168 28.418.000 2,36 654.000 0 4,61 345.933 903.000 1,97 49.368 749.301 14.209.000 14.209.000 28.418.000 323.821 749.304 Piemonte 129.364.000 8.850.738 123.605.780 6,68 1.002.000 0 0,00 0 5.000.000 10,93 273.335 1.275.355 71.902.890 71.902.890 123.805.780 565.936 1.275.355 Sardegna 28.642.000 2,88 432.000 0 0,00 0 0 0,00 0 432.000 14.321.000 14.321.000 28.641.000 477.217 909.217 Sicilia 20.849.374 14.296.768 573.394 9,24 1.386.000 0 0,00 0 0,00 0 1.386.000 286.697 286.697 563.394 1.099.303 286.698 Toscana 73.984.546 10.889.844 51.300.000 5,81 871.500 0 0,00 1.500.000 3,28 82.006 953.506 25.650.000 25.650.000 51.300.000 453.180 953.506 Umbria 15.406.200 2.479.022 12.927.178 14.24 241.500 0 0,00 0 448.562 0,98 24.523 266.023 6.463.589 6.463.589 12.927.168 219.983 268.023 Veneto 197.882.132 22.019.986 163.120.793 6,92 1.738.000 10.000.000 23,06 1.729.674 7.999.884 17,49 437.361 3.205.024 81.560.396 81.560.396 163.120.792 1.369.992 3.205.024 Trento (*) 1.792.000 Basilicata (“) 1.444.936 Molise (“) Puglia (“) Valle d’Aosta (“) Disponibilità 11,76 764.000 1.764.000 1.764.000 Totale….. 100,00 15.000.000 43.381.035 100,00 7.500.000 45.728.159 100,00 25.000.000 13.000.000 2.883.303 2.883.302 25.000.000 (*) Il contributi massimo erogabile è stato assegnato con l’annualità 2000. (“) Non hanno presentato piani regionali entro il 31 dicembre 2000. Col. 1 – Importo del piano da delibera regionale. Col. 2 – Importo opere finanziate con le risorse della Legge n. 366/1998. Col. 3 – Programma da attuare con le nuove risorse. Col. 4 – Percentuale assegnata con Legge n. 208/1991. Col. 5 – Ripartizione del 60% del fondo, cioè 15.000.000.000, applicando le percentuali della Legge n. 208/1991. Col. 6 – Importo cofinanziamento delle regioni e provincie autonome per l’attuazione del piano. Col. 7 – Percentuale relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all’importo complessivo stanziato da tutte le regioni. Col. 8 – Ripartizione del 30% del fondo, cioè 7.500.000.000, applicando le percentuali della colonna 7. Col. 9 – Importo impegnato da ogni singola regione o provincia autonoma, nell’anno 2000, per finalità analoghe a quelle della Legge n. 366/1998. Col. 10 – Percentuale relativa all’impegno di ogni singola regione e provincia nell’anno 2000, in base all’importo complessivo stanziato da tutte le regioni e provincie autonome. Col. 11 – Ripartizione del 10% del fondo, cioè 2.500.000.000, applicando le percentuali della colonna 10. Col. 12 – Importo derivante dall’applicazione dei criteri di cui alle colonne precedenti Col. 13 – Importo totale cofinanziamenti delle regioni, provincie autonome ed enti locali per l’attuazione del piano regionale o provinciale. Col. 14 – Importo massimo attribuibile come finanziamento statale (massimo 50%) . Col. 15 – Importo ridefinito del piano in base al cofinanziamento. Col. 16 – Contributo già erogato per l’annualità 2000. Col. 17 – Disponibilità derivanti dalle percentuali della Legge n. 208/1991 delle regioni non partecipanti e quota della regione Siciliana che ha rimodulato il proprio piano. Col. 18 – Ripartizione a <> delle disponibilità per le regioni che non hanno partecipato al riparto dell’annualità 2000. Col. 19 – Contributo attribuito per le annualità 2001 e 2002.

 

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