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D.M. 09/09/1957

Decreto Ministeriale del 09/09/1957

Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni

Preambolo

Il Ministro per la Pubblica Istruzione:

-Veduta la legge 8 dicembre 1956 n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

-Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

- Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli, accademici gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con regio decreto 4 giugno,1938 n. 1269;

-Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il regio decreto- legge 24 marzo 1930 n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930 n. 1748, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche;

-Veduti i decreti del Capo del Governo in data 13 febbraio 1931 e 22 agosto 1933, relativi agli esami di abilitazione nelle discipline statistiche; Veduta la legge 9 febbraio 1942 n. 194, sulla disciplina giuridica della professione di attuario;

-Uditi i pareri dei competenti Ordini professionali nazionali;

- Udito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Udito il Ministro per l'interno;

- Considerato che, a norma degli articoli 1, 2 e 3 della citata legge 8 dicembre 1956 n. 1378, occorre emanare le norme relative alle sedi, alle Commissioni giudicatrici, ai programmi ed allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Decreta:

Articolo Unico É approvato il seguente regolamento sugli esami di Stato di abilitazione al- l'esercizio delle professioni. REGOLAMENTO

1. Sessione - Sedi di esami - Ammissione agli esami.

Art. 1 Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche hanno luogo ogni anno, in una sola sessione. La sessione è indetta con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 2 Gli esami di Stato possono svolgersi nei capoluoghi di Provincia e nelle città sedi di Università o Istituti superiori, che siano altresì sedi di Ordini o Collegi professionali. Il Ministro per la pubblica istruzione, con l'ordinanza con la quale indice la sessione presceglie le relative sedi dopo aver sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento dei singoli esami. Con la stessa ordinanza viene determinato il numero massimo dei candidati che possono essere ammessi a sostenere gli esami in ciascuna sede. Per quanto attiene agli esami di abilitazione alla professione di medicochirurgo, non può prescegliersi, ricorrendo le condizioni di cui al primo comma del presente articolo ed ove non sia istituita la Facoltà di medicina e chirurgia, città che non sia sede di ospedale civile di prima categoria. Le Commissioni sono costituite, ove la città sia sede universitaria, presso l'Università o l'Istituto di istruzione superiore; diversamente presso la prefettura.

Art. 3 Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza, nei limiti dei posti stabiliti di cui al precedente

art. 2, per la rispettiva abilitazione. Non è consentito sostenere, nella stessa sessione, esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento.

Art. 4 Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di medico-chirurgo possono essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per la clinica medica, la clinica chirurgica e la clinica ostetrico-ginecologica prescritto dall'ordinamento didattico di cui alla tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652.

Art. 5 Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di veterinario sono ammessi soltanto i laureati in medicina veterinaria, che abbiano compiuto il tirocinio pratico per gli insegnamenti di patologia speciale e clinica medica, di patologia speciale e clinica chirurgica, di zootecnica e di ispezione degli alimenti di origine animale, prescritto dall'ordinamento di cui alla tabella XXXIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652.

Art. 6 Coloro che aspirano ad essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione ad une delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento, sono tenuti a presentare domanda in carta legale da L. 100, diretta al presidente della Commissione esaminatrice, indicando la residenza propria e della famiglia e unendo i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

b) certificato rilasciato dall'università dove è stata conseguita la laurea, o il diploma, dal quale risulti se l'interessato abbia sostenuto, precedente mente, esami di Stato, e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti

c) certificato di nascita;

d) ricevuta, mod. 72-A, rilasciata da un Ufficio del registro, da cui risulti l'av venuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6000, fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956 n. 1378;

e) quando trattisi di esami di Stato per le professioni di medico-chirurgo o di veterinario, un certificato dell'Università, attestante il compimento del prescritto tirocinio pratico. Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'Università (ovvero alla prefettura, nella ipotesi di cui al penultimo comma del presente articolo) il contributo di L. 3000, di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956 n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra. I laureati o diplomati, di cui agli articoli 116 e 117 del regolamento 4 giugno 1938 n. 1269, sono, inoltre, tenuti a presentare un certificato rilasciato dal- l'Università, dal quale risulti che essi, hanno superato gli esami nelle discipline indicate nell'art. 116 del regolamento medesimo. La domanda deve essere presentata alla segreteria dell'Università (Ufficio esami di Stato) presso la quale il candidato aspira a sostenere gli esami entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione; ed è valida anche se il candidato debba, per esuberanza del numero degli iscritti, sostenere gli esami in altra sede. La segreteria dell'Università (Ufficio esami di Stato) accerta la regolarità delle domande e dei documenti, redige un elenco in ordine alfabetico, in duplice esemplare, dei candidati, indicando, sulla base del certificato di cui alla precedente letterab), se e quante volte essi abbiano eventualmente sostenuto gli esami di Stato. Uno degli esemplari è consegnato al presidente della Commissione e l'altro viene trasmesso al Ministero. Qualora trattisi di sede non universitaria, le relative domande debbono esse- re presentate alla prefettura locale competente. Gli adempimenti di cui al precedente comma competono, in tal caso, alla prefettura stessa (Ufficio esami di Stato). Il Ministero della pubblica istruzione impartisce, ove occorra, disposizioni per regolare la distribuzione dei candidati nelle diverse sedi, in rapporto al numero massimo fissato con l'ordinanza di cui al precedente art. 2.

2 . Commissioni esaminatrici ed operazioni di esame.

Art. 7 Le Commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina il presidente fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo od a riposo e presceglie i membri da terne, designate dai competenti Ordini o Collegi professionali. La designazione da parte degli Ordini o Collegi professionali sarà fatta fra gli appartenenti ad una o più delle categorie indicate per ciascun tipo di esame di Stato. Il numero delle terne sarà, di regola, uguale al numero dei componenti le singole Commissioni. La scelta da parte del Ministro per la pubblica istruzione sarà fatta in modo che in ciascun Commissione siano compresi gli esperti nei principali indirizzi di attività cui si riferisce l'esame. In mancanza di Ordini e Collegi professionali, la designazione delle terne è effettuata dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 8 Le Commissioni esaminatrici sono composte come segue:

a) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore com mercialista ciascuna Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne formate di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

b) liberi docenti;

c) magistrati di Cassazione;

d) intendenti di finanza;

e) dirigenti amministrativi di grossi complessi industriali, bancari, com merciali;

f) presidenti e segretari generali e direttori di Camere di commercio;g) direttori di Ragioneria provinciali o prefettizie;

h) professionisti iscritti all'albo, con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale;

b) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari e liberi docenti;

b) direttori e attuari degli Istituti di assicurazione o previdenza statali o pa rastatali o privati;

c) iscritti all'Albo degli attuari (con non meno di quindici anni di lodevole esercizio;d) esperti di statistica;

c) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medicochirugo, ogni Commissione è composta del presidente e di otto membri, ed è suddivisa in tre Sottocommissioni. Gli otto membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

b) liberi docenti;

c) medici provinciali e ufficiali sanitari di città con più di centomila abitanti. Due di detti membri devono essere professori universitari di ruolo, fuori ruolo ad a riposo

d) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

b) liberi docenti;

c) dirigenti di laboratori chimici ministeriali e direttori di laboratori chimici provinciali;d) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universi tario di discipline chimiche con almeno cinque anni di servizio;

e) dirigenti di grossi complessi industriali con 300 operai;

f) professionisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale

e) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professiione di farmacista ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

b) liberi docenti di materie professionali;

c) direttori di ruolo di farmacie di ospedali;

d) ufficiali superiori farmacisti delle Forze armate in servizio permanente effettivo o in posizione ausiliaria;

e) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di materie professionali con almeno cinque anni di servizio;

f) farmacisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale

f) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

 

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